CIRCOLARE n. 23/2022 – DL 24/2022 Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza dello stato di emergenza
Vi informiamo che è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 70 del 24/03/2022, ed è entrato in vigore il giorno 25/03/2022, il DL 24/2022, di cui riportiamo, di seguito, le principali disposizioni.
Isolamento e autosorveglianza per contatti stretti (art. 4)
Dal 01/04/2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura di isolamento perché risultate positive al SARS-Cov-2. La cessazione del regime di isolamento consegue all’esito negativo di un test antigenico.
A decorrere dalla medesima data, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Utilizzo dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 5)
Dal 01/04 al 30/04 2022
È obbligatorio indossare mascherine tipo FFP2:
a) per l’accesso ai seguenti mezzi di traporto e per il loro utilizzo:
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
b) per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
c) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive.
Utilizzo dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche o DPI superiori)
È comunque obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie:
- in tutti i luoghi al chiuso in cui non sia obbligatorio l’utilizzo della mascherina tipo FFP2;
- in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, ad eccezione del momento del ballo;
- per i lavoratori, compresi i lavoratori addetti a servizi domestici e familiari, che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro. Per detti lavoratori sono considerati dispositivi di protezione individuale le mascherine chirurgiche.
Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
Graduale eliminazione del green pass base (art. 6)
► green pass base= vaccinazione, guarigione o tampone
Dal 01/04 al 30/04 2022 obbligo di utilizzo per accesso:
- dei lavoratori sia del settore privato che di quello pubblico nei luoghi di lavoro e dei magistrati negli uffici giudiziari; n.b.: per i lavoratori ultracinquantenni la decorrenza è anticipata al 25/03/2022;
- a mense e catering, ristorazione al banco o al tavolo al chiuso tranne che dei servizi di ristorazione all’interno di strutture alberghiere e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; concorsi pubblici, corsi di formazione pubblici e privati; colloqui in presenza con detenuti ed internati (adulti e minori); spettacoli aperti al pubblico ed eventi e competizioni sportivi all’aperto;
- ai seguenti mezzi di trasporto: aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.
Graduale eliminazione del green pass rafforzato (art. 7)
► green pass rafforzato= vaccinazione o guarigione
Dal 01/04 al 30/04 2022 obbligo di utilizzo per accesso:
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, attività che si svolgono al chiuso, spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione per gli accompagnatori di persone non autosufficienti;
- convegni e congressi;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, con esclusione di centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi e relative attività di ristorazione;
- feste conseguenti a cerimonie civili o religiose o eventi assimilati svolti al chiuso;
- attività di sale gioco, scommesse, bingo e casinò;
- attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- partecipazione del pubblico a spettacoli aperti al pubblico.
Dal 01/04 al 31/12/ 2022 obbligo di utilizzo da parte dei visitatori per accesso a:
- strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice;
- reparti di degenza delle strutture ospedaliere.
Obblighi vaccinali (art. 8)
Fino al 31/12/2022 resta l’obbligo di vaccinazione per:
- gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali; la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati con conseguente sospensione dal servizio in caso di inadempimento;
- soggetti, ANCHE esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie.
Fino al 15/06/2022 resta l’obbligo di vaccinazione per:
- ultracinquantenni (n.b.: dal 25/03/2022 tali soggetti possono comunque accedere nei luoghi di lavoro anche con il solo green pass base);
- personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, dell’agenzia per la cybersicurezza nazionale;
- personale dell’amministrazione penitenziaria e giustizia minorile;
- personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale;
- personale delle università, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e istituti tecnici superiori;
- personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
Con riferimento al personale della scuola – come anche chiarito dal Ministero dell’istruzione con Nota del 28 marzo 2022 – si precisa che:
- personale docente ed educativo: la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati, e pertanto il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale impone al datore di lavoro di utilizzare il docente/educatore inadempiente in attività di supporto all’istituzione scolastica.
In conseguenza a quanto sopra, dal 1 aprile 2022 cessano gli effetti di sospensione del personale docente e educativo inadempiente all’obbligo vaccinale, che potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti fra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione ,progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione;
- personale ATA: pur se inadempiente all’obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, non svolgendo attività didattiche a contatto con gli alunni, può essere riammesso in servizio e normalmente adibito allo svolgimento di tutte le ordinarie attività;
- fino al 30/04/2022:
tutto il personale scolastico è comunque tenuto a esibire il green pass base per l’accesso ai luoghi di lavoro.
Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-Cov-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo (art. 9)
Dal 01/04/2022 e fino a conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi comprese scuole paritarie e quelle degli adulti, la gestione dei contatti stretti tra alunni a seguito di positività per infezione da SARS-CoV-2: in presenza di almeno 4 casi di positività tra bambini e alunni presenti in sezione o gruppo classe, si prosegue l’attività in presenza per tutti, con utilizzo di mascherine FFP2 da parte sia di alunni al di sopra dei 6 anni che dei docenti ed educatori per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
Test antigenico al quinto giorno successivo all’ultimo contatto se ancora sintomatici o all’insorgenza di sintomi.
Sarà possibile, per gli alunni in isolamento, seguire l’attività scolastica in modalità didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, dietro presentazione di certificazione medica attestante condizioni di salute compatibili con la partecipazione alla didattica digitale integrata.
Resta l’obbligo, fino alla conclusione dell’anno scolastico delle mascherine chirurgiche o DPI superiori, sempre con eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni.
Sempre raccomandata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Proroghe disposizioni correlate alla pandemia da covid-19 (art. 10)
E’ stata prorogata fino al 30/06/2022 la procedura semplificata di attivazione lavoro agile / smart working ex art. 90, DL 34/2020; pertanto, fino a tale data, i datori di lavoro potranno continuare ad applicare la modalità di lavoro agile / smart working anche in assenza di accordi individuali ordinariamente previsti dalla L. 81/2017.
NON sono state invece prorogate le disposizioni a tutela dei c.d lavoratori fragili di cui all’art. 26, c. 2 (equiparazione del periodo di assenza dal servizio a ricovero ospedaliero con conseguente erogazione della relativa prestazione Economica) e 2 bis (diritto allo svolgimento in modalità agile dell’attività lavorativa) DL 18/2020.
Prorogato fino al 30/06/2022 anche l’obbligo ex art. 83 DL 34/2020 di sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS