4 Maggio 2021

CIRCOLARE n. 23/2021 – ESONERO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONE GIOVANI A TEMPO INDETERMINATO CIRCOLARE INPS N. 56/2021

Con circolare n. 56/2021 l’INPS fornisce le prime indicazioni operative in merito all’esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 36 a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022 ex art 1, c. 10 – 15, L. 178/2020 (di seguito, legge di Bilancio […]

Con circolare n. 56/2021 l’INPS fornisce le prime indicazioni operative in merito all’esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 36 a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022 ex art 1, c. 10 – 15, L. 178/2020 (di seguito, legge di Bilancio 2021).

Si precisa che, l’INPS emanerà le istruzioni per la fruizione del suddetto esonero solo a seguito autorizzazione della Commissione Europea.

 

Datori di lavoro che possono accedere all’esonero contributivo

Possono accedere all’esonero contributivo tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo e con esclusione delle imprese del settore finanziario e delle pubbliche Amministrazioni (come definite e elencate dal d.lgs. 165/2001.

 

Hanno quindi diritto al riconoscimento dell’esonero in oggetto anche:

  1. gli enti pubblici economici;
  2. gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  3. gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  4. le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  5. le aziende speciali costituite anche in consorzio;
  6. i consorzi di bonifica;
  7. i consorzi industriali;
  8. gli enti morali;
  9. gli enti ecclesiastici,

 

Rapporti di lavoro incentivati

L’incentivo in esame spetta per

  • le nuove assunzioni a tempo indeterminato
  • le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato,

effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa. Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell’assunzione, abbia un’età inferiore o uguale a trentacinque anni e 364 giorni.

 

L’esonero contributivo spetta anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Restano, invece, esclusi dall’esonero contributivo:

  • i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale;
  • i rapporti di lavoro intermittente;
  • i rapporti di apprendistato;
  • i contratti di lavoro domestico.

Infine, l’articolo 1, comma 13, della legge di Bilancio 2021 esclude espressamente che l’esonero ivi disciplinato si applichi alle prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato e alle assunzioni di cui all’articolo 1, commi 106 e 108, della legge di Bilancio 2018 (ossia alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione).

 

Assetto e misura dell’incentivo

L’esonero contributivo è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (€ 6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

 

Durata del beneficio

L’esonero contributivo spetta per un periodo massimo di trentasei mesi a partire dalla data dell’evento incentivato.

Ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero spetta per un periodo massimo di quarantotto mesi.

Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

 

Condizioni di spettanza dell’incentivo

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto:

. da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione ex art. 31 del D.lgs n. 150/2015 (si evidenzia che, nell’attuale situazione occupazionale, l’ipotesi di sospensione dal lavoro per una causale dipendente dall’emergenza epidemiologica da COVID19 è assimilabile agli eventi oggettivamente non evitabili e, pertanto, laddove l’azienda sia interessata da sospensioni del lavoro per le causali collegate all’emergenza epidemiologica in atto, può comunque procedere a nuove assunzioni e, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, accedere alla correlata agevolazione in trattazione; inoltre, non trova applicazione il disposto di cui all’articolo 31, comma 1, lettera d), del D.lgs n. 150/2015, secondo il quale l’incentivo non spetta qualora l’assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento);

. dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

Ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione contributiva in trattazione, è inoltre necessario rispettare le seguenti condizioni specificamente previste dalla L. 178/2020:

  1. il lavoratore, alla data della nuova assunzione, non deve aver compiuto trentasei anni ( trentacinque anni e 364 giorni. Analoghi limiti anagrafici valgono nelle ipotesi di trasformazione di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato;
  2. il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Non incidono nella valutazione della condizione lavorativa pregressa:
    – i contratti di lavoro NON a carattere subordinato (ad esempio p.iva, co.co.co., co.pro)

    – i contratti di lavoro subordinato NON a tempo indeterminato (ad esempio lavoro a termine)

    – i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato NON stabili (ad esempio lavoro a chiamata / intermittente anche se a tempo indeterminato, lavoro domestico)

    Diversamente, devono considerarsi ostative al riconoscimento dell’esonero le situazioni in cui il lavoratore abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione o che il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore.

  3. i datori di lavoro non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, e non devono procedere, nei nove mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

 

Condizioni per il riconoscimento del diritto all’incentivo. Casi particolari

1) con riferimento ai rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, l’esonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima.

2) nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 1406 del c.c. con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto.

3) la fruizione dell’esonero è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall’articolo 2112 del c.c.

4) l’esonero contributivo non può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, nonché quello parasubordinato vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato.

 

Si precisa che il requisito dell’assenza di rapporti a tempo indeterminato in capo al lavoratore deve essere rispettato solo al momento della prima assunzione incentivata ai sensi della legge di Bilancio 2021.

Pertanto se il lavoratore, per il quale è stata già fruita l’agevolazione, viene riassunto, per il nuovo rapporto si può fruire della medesima misura per i mesi residui spettanti e ciò indipendentemente dalla titolarità, in capo al medesimo lavoratore, di un precedente rapporto a tempo indeterminato e indipendentemente dall’età del lavoratore alla data della nuova assunzione

 

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

L’esonero contributivo in trattazione è concesso nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, ovvero:

– importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere) ;

– importo non superiore a 225.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli

-importo non superiore a 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

– concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;

– concessi, in deroga al punto precedente, a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;

– concessi entro il 31 dicembre 2021.

 

Coordinamento con altri incentivi

L’esonero contributivo non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”.

Infine, si precisa che, per il periodo di applicazione della misura in trattazione, non è possibile godere, per i medesimi lavoratori, della c.d. Decontribuzione sud, disciplinata, da ultimo, dall’articolo 1, commi da 161 a 168, della medesima legge di Bilancio 2021.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS

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