CIRCOLARE n. 23/2017 – PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALI (ex Voucher) – REGIME SANZIONATORIO
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato, in data 9 agosto 2017, la circolare n. 5/2017, con la quale fornisce i primi chiarimenti in materia di regime sanzionatorio in caso di violazioni alla normativa inerente le c.d Prestazioni di lavoro occasionali (vedi ns. CIRCOLARI N. 17/2017 PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALI (ex Voucher) del 23/06/2017 e n. 19/2017 PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALI (ex Voucher) ISTRUZIONI OPERATIVE del 07/07/2017 ).
Sanzioni riguardanti sia il contratto di prestazione occasionale che il libretto famiglia
Il superamento da parte di un utilizzatore per ogni singolo prestatore del limite economico di 2.500 euro (art. 54 bis, c. 1, lett. c, D.L. 50/2017) o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco di un anno civile – ovvero del diverso limite previsto nel settore agricolo – comporta la trasformazione del relativo rapporto nella tipologia di lavoro a tempo pieno e indeterminato a far data dal giorno in cui si realizza il predetto superamento, con applicazione delle connesse sanzioni civili ed amministrative.
La violazione dei divieti di cui all’art. 54 bis, c. 5, D.L. 50/2017, – ossia l’aver acquisito “prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato (n.b.: tale divieto non trova applicazione in relazione al personale utilizzato attraverso lo strumento della somministrazione) o di collaborazione coordinata e continuativa” – integra un difetto “genetico” afferente alla costituzione del rapporto di lavoro e comporta, in applicazione dei principi civilistici, la conversione dello stesso, ove sia accertata la natura subordinata, in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative.
Sanzioni riguardanti esclusivamente il contratto di prestazione occasionale
In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione – almeno 60 minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa – di cui all’art. 54-bis, c. 17, D.L. n. 50/2017 da parte di utilizzatori diversi dalle persone fisiche non esercenti attività professionale o di impresa, ovvero di violazione di uno dei divieti di cui all’art. 54-bis, c. 14, D.L 50/2017 (divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale: a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato; b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, da giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università, da persone disoccupate ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 150/2015 e da percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito, purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; c) da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; d) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 “per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione”.
In tali ipotesi non trova applicazione la procedura di diffida e la sanzione ridotta ai sensi dell’art. 16 della L. n. 689/1981 è pertanto pari ad euro 833,33 per ogni giornata non tracciata da regolare comunicazione.
N.B.: tale sanzione troverà applicazione anche nel caso di comunicazione effettuata in ritardo o non contenente tutti gli elementi richiesti o, ancora, qualora detti elementi non corrispondano a quanto effettivamente accertato (ad esempio quando la prestazione occasionale giornaliera sia stata effettivamente svolta per un numero di ore superiore rispetto a quello indicato nella comunicazione preventiva; in tal caso il personale ispettivo INL provvederà altresì a comunicare all’INPS l’avvenuto accertamento della maggior durata della prestazione affinché l’Istituto possa adottare le proprie determinazioni)
Violazione di altri obblighi
Premesso che il prestatore di lavoro ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali di cui agli artt. 7, 8 e 9, D.Lgs. 66/2003, il mancato rispetto di tali normativa da parte di qualsiasi utilizzatore comporterà l’applicazione delle specifiche sanzioni di seguito specificate.
Illecito | Sanzione amministrativa |
Mancata concessione del riposo giornaliero (art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 66/2003) | – da 100 a 300 euro fino a cinque lavoratori (anche per un solo periodo di riferimento) e fino a due periodi di riferimento (anche solo per un lavoratore); |
– da 600 a 2.000 euro da sei a dieci lavoratori (anche per un solo periodo di riferimento) e da tre a quattro periodi di riferimento (anche solo per un lavoratore); | |
– da 1.800 a 3.000 da undici lavoratori in su (anche per un solo periodo di riferimento) e da cinque periodi di riferimento in su (anche solo per un lavoratore). |
Illecito | Sanzione amministrativa |
Mancata concessione del riposo settimanale (art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 66/2003) | – da 200 a 1.500 euro fino a cinque lavoratori (anche per un solo periodo di riferimento) e fino a due periodi di riferimento (anche solo per un lavoratore); |
– da 800 a 3.000 euro da sei a dieci lavoratori (anche per un solo periodo di riferimento) e da tre a quattro periodi di riferimento (anche solo per un lavoratore); | |
– da 2.000 a 10.000 euro da undici lavoratori in su (anche per un solo periodo di riferimento) e da cinque periodi di riferimento in su (anche solo per un lavoratore). |
Per quanto concerne la tutela della salute e della sicurezza del prestatore, trova applicazione l’art. 3, c. 8, D.Lgs. 81/2008, ai sensi del quale “nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista (…)”.
Maxisanzione per lavoro “nero”e violazione dell’obbligo preventivo di comunicazione della prestazione occasionale
Nelle ipotesi di mancata trasmissione della comunicazione preventiva ovvero di revoca della stessa a fronte di una prestazione di lavoro giornaliera effettivamente svolta, la mera registrazione del lavoratore sulla piattaforma predisposta dall’Istituto non costituisce di per sé elemento sufficiente ad escludere che si tratti di un rapporto di lavoro sconosciuto alla Pubblica Amministrazione con la conseguente possibilità, laddove sia accertata la natura subordinata dello stesso, di contestare l’impiego di lavoratori “in nero”.
In tali casi si applicherà esclusivamente la sanzione di cui all’art. 54 bis, c, 20, D.L 50/2017 ogniqualvolta – ferma restando evidentemente la registrazione delle parti sulla piattaforma INPS – ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:
- a) la prestazione sia comunque possibile in ragione del mancato superamento dei limiti economici e temporali (280 ore) previsti dallo stesso art. 54 bis;
- b) la prestazione possa effettivamente considerarsi occasionale in ragione della presenza di precedenti analoghe prestazioni lavorative correttamente gestite, così da potersi configurare una mera violazione dell’obbligo di comunicazione.
Viceversa, in assenza di anche uno solo dei predetti requisiti, troverà applicazione la c.d. maxisanzione per lavoro “nero” ex art 3 D.L. 12/2002 (pari a: a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro; b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro; c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro) laddove, evidentemente, concorra il requisito della subordinazione; la stessa sanzione si applicherà in presenza di una revoca della comunicazione a fronte di una prestazione di lavoro che, a seguito di accertamenti, risulti effettivamente resa, attesa l’evidente volontà di “occultare” la stessa prestazione.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS