CIRCOLARE n. 22/2024 – BONUS NATALE
Con riferimento alla ns. circolare n. 21/2024 BONUS NATALE del 11/10/2024 Vi comunichiamo che il DL 167 del 14/11/2024 pubblicato sulla GU n. 267 del 14/11/2024 ha modificato i requisiti di spettanza di tale beneficio eliminando la condizione di aver fiscalmente a carico anche il coniuge non legalmente separato.
A seguito di tale modifica, pertanto, il BONUS NATALE è riconosciuto ai soli lavoratori dipendenti compresi quelli del settore domestico (n.b.: non possono essere beneficiari del bonus i collaboratori titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) per i quali sussistano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
- reddito complessivo periodo di imposta 2024 NON superiore a 28.000 euro;
- almeno un figlio (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato) fiscalmente a carico;
- capienza fiscale: IRPEF lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore richiedente, d’importo superiore a quello delle detrazioni fiscali spettanti.
Si precisa che il BONUS NATALE spetta ad uno solo dei genitori del figlio fiscalmente a carico.
Il BONUS NATALE sarà erogato dal datore di lavoro unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore che dovrà attestare per iscritto (tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art 47 DPR N. 445/2000) di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge / del convivente e dei figli.
Si precisa che, se nel corso dell’anno 2024 il lavoratore richiedente ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all’ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga l’indennità con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante.
Successivamente all’erogazione, il datore di lavoro verificherà – in sede di conguaglio – la spettanza dell’indennità e, qualora la stessa risulti non spettante, provvederà al recupero del relativo importo.
Il datore di lavoro recupererà le somme erogate a titolo di BONUS NATALE sotto forma di credito da utilizzare in compensazione F24, utilizzando il codice tributo 1703 istituito dall’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che qualora il lavoratore, pur avendo diritto all’indennità, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di un sostituto d’imposta (ad esempio i lavoratori domestici), ovvero non abbia ricevuto il BONUS NATALE dal datore di lavoro nonostante la sua spettanza (ad esempio quando il lavoratore dipendente, non avendo certezza di possedere i requisiti reddituali richiesti dalla norma, non ha presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio), lo stesso può beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025. Analogamente il lavoratore dipendente che abbia cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024 potrà beneficiare dell’indennità direttamente nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno d’imposta 2024, fermo restando il rispetto dei suindicati requisiti sostanziali.
Qualora il lavoratore dipendente abbia, invece, beneficiato dell’indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il datore di lavoro effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore dovrà restituire, nella dichiarazione dei redditi, l’ammontare del BONUS NATALE indebitamente ricevuto.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS