30 Marzo 2022

CIRCOLARE n. 22/2022 – Lavoro Autonomo occasionale – obbligo di comunicazione preventiva NUOVA MODALITA’ DI COMUNICAZIONE

Facendo seguito alle ns. Circolari n.3/2022 Legge di bilancio 2022 e novità normative, n.6/2022 Lavoro Autonomo occasionale – obbligo di comunicazione preventiva e n. 9/2022 Lavoro Autonomo occasionale – obbligo di comunicazione preventiva CHIARIMENTI, n. 15/2022 Lavoro Autonomo occasionale – obbligo di comunicazione preventiva ULTERIORI CHIARIMENTI e n. 18/2022 2022 Lavoro Autonomo occasionale – obbligo […]

Facendo seguito alle ns. Circolari n.3/2022 Legge di bilancio 2022 e novità normative, n.6/2022 Lavoro Autonomo occasionale – obbligo di comunicazione preventiva e n. 9/2022 Lavoro Autonomo occasionale – obbligo di comunicazione preventiva CHIARIMENTI, n. 15/2022 Lavoro Autonomo occasionale – obbligo di comunicazione preventiva ULTERIORI CHIARIMENTI e n. 18/2022 2022 Lavoro Autonomo occasionale – obbligo di comunicazione NUOVA MODALITA’ DI COMUNICAZIONE, Vi informiamo che, con nota del 28/03/2022 l’INL (Ispettorato nazionale del lavoro) conferma l’operatività, da lunedì 28 marzo 2022, della nuova applicazione che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria preventiva (ossia prima dell’inizio della prestazione lavorativa) ex art. 14 D.Lgs. 81/2008 dei rapporti di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c.,accessibile sul sito Servizi Lavoro (https://servizi.lavoro.gov.it/) tramite SPID e CIE e previa profilazione del soggetto dichiarante (ossia associazione del soggetto dichiarante al titolare dello SPID / CIE).

Nella comunicazione dovranno essere inseriti tutti i dati già indicati nella nota INL n. 29 del 11/01/2022, ossia dati del committente e del prestatore (completi di codice fiscale, documento identità, permesso di soggiorno e domicilio), luogo di svolgimento della prestazione, sintetica descrizione dell’attività del prestatore, data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio, ammontare del compenso, con la precisazione che, con riguardo al “termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio”, il modello permette di scegliere tre distinte ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni (n.b.: come già chiarito dalla citata nota INL n. 29/2022, nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione).

Fino al 30 aprile 2022 sarà possibile continuare ad effettuare la comunicazione in questione anche a mezzo e-mail, secondo le modalità illustrate nella nota INL 29/2022; a decorrere dal 1° maggio 2022, l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e non saranno ritenute valide – e pertanto sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.

Al fine di agevolare tale adempimento si allega manuale utente comunicazione lavoro occasionale pubblicato dal Ministero del Lavoro.

Ricordiamo che, in caso di violazione degli obblighi in esame si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Le sanzioni potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova. sensi dell’art. 14 D.Lgs. 81/2008 è altresì prevista la sospensione dell’attività imprenditoriale qualora sia rilevato un impiego di personale in misura pari o superiore al 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro occupati, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS

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