CIRCOLARE n. 22/2020 – EMERGENZA CORONAVIRUS DL. 18/2020 “Cura Italia”
E’ stato pubblicato sulla G.U. il Decreto Legge 18/2020 “Cura Italia”; in attesa delle circolari esplicative e applicative, di seguito riportiamo quanto previsto dal Decreto in merito alle principali misure a sostegno del lavoro e in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori.
Articolo 19 – Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
Le aziende rientranti nella suddetta disposizione sono le aziende inquadrate previdenzialmente nel settore Industria (rientranti nel normale campo della CIGO) e le aziende inquadrate previdenzialmente nel settore “terziario e servizi” con più di 5 dipendenti (come media degli ultimi 6 mesi) che versano i contributi al Fondo di Integrazione Salariale INPS.
I datori di lavoro che presentano domanda di CIGO o assegno ordinario al FIS sono dispensati dall’osservanza dell’iter procedurale e dei termini previsti in condizioni “normali” dal DLgs 148/2015, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
Il predetto trattamento dell’assegno ordinario, su istanza del datore di lavoro, può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.
Le domande di accesso alla CIGO e all’assegno ordinario dovranno essere presentate telematicamente all’INPS attraverso il servizio dedicato. L’Inps, al momento, sta procedendo all’implementazione della procedura informatica per la presentazione delle suddette domande che potranno essere effettivamente presentate solo dopo apposita comunicazione da parte dell’Istituto.
In ogni caso, la domanda andrà presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, e in ogni caso non potrà essere superiore a 9 settimane (anche non continuative).
I periodi di trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario concessi a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19 non saranno conteggiati ai fini delle durate massime complessive e dei limiti previsti dal DLgs 148/2015.
I lavoratori destinatari delle prestazioni a sostegno del reddito (quadri, impiegati, operai, apprendisti professionalizzanti) devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.
Articolo 22 – “Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga”
Ai datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti – con esclusione dei datori di lavoro domestico – per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, le Regioni/Province possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.
Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
I trattamenti di cui al presente articolo saranno concessi con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti.
Le domande dovranno essere presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiranno secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Il trattamento della cassa integrazione in deroga puo’ essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.
Il trattamento di integrazione salariale, riferito agli ammortizzatori sociali di cui sopra (CIGO-Assegno Ordinario FIS-Cassa Integrazione in deroga) è pari all’80% della retribuzione, nei limiti dei massimali stabiliti con circ. Inps 20/2020 ovvero:
-lavoratori con retribuzione mensile inferiore o pari ad euro 2.159,48 (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive): euro 939,89 al lordo dell’irpef;
– lavoratori con retribuzione mensile superiori ad € 2.159,48 (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive): euro 1.129,66 al lordo dell’irpef.
I ratei di mensilità aggiuntive, ferie e permessi maturano in proporzione all’attività svolta.
Articolo 23 – “Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19”
Congedo parentale al 50% per genitori lavoratori del settore privato con figli fino a 12 anni
Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 DLgs 151/2001. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato DLgs 151/2001 (ex maternità facoltativa), fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione, sono convertiti nel congedo in questione con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
Congedo parentale per genitori lavoratori iscritti alla gestione separata INPS
I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps, hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito, individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
Fruizione del congedo
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Figli con disabilità grave
Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
Astensione dal lavoro per genitori dipendenti del settore privato con figli tra 12 e 16 anni
Fermo restando quanto sopra previsto, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.
Bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting
In alternativa al congedo e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.
Le modalità operative per accedere al congedo ovvero al bonus sono stabilite dall’INPS. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
Articolo 24 – “Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104”
Il numero di giorni di permesso mensile retribuito di cui all’art 33 c.3 L. 104/92, per assistenza ai familiari portatori di handicap, è incrementato di complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
Articolo 25 – “Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché del settore sanitario privato accreditato, per emergenza COVID -19”
Anche per i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico è riconosciuto il diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui sopra, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole. L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica. Il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, alternativo agli speciali congedi, è elevato a 1000 euro per i medici, gli infermieri, i tecnici di laboratorio biomedico, i tecnici di radiologia medica, gli operatori sociosanitari del settore pubblico e per i ricercatori presso istituzioni universitarie nonché dei centri e istituti di ricerca privati accreditati impegnati a contrastare il diffondersi del COVID-19.
Articolo 26 – “Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato
Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Per i periodi di cui sopra, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva
Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, L. 104/92, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, L. 104/92, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.
Articolo 27 – “Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa”
Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata Inps di cui all’art. 2 c. 26 L. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del DPR 917/1986.
L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 170 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
Articolo 28 – “Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago”
Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (Artigiani – Commercianti), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del DPR 917/1986.
L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori
Articolo 46 – “Sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti”
A decorrere dalla data di entrata in vigore, sospensione per 60 gg. dell’avvio di procedure di impugnazione licenziamenti e per lo stesso termine sospensione di quelle avviate dopo il 23.2.2020.
Per lo stesso termine di 60 gg, il datore di lavoro non può licenziare per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 L. 604/1966.
Articolo 63 – “Premio ai lavoratori dipendenti”
Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, c.1, lett. a), del TUIR – DPR 917/1986, che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
I sostituti d’imposta/datori di lavoro riconoscono, in via automatica, il suddetto incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno e compensano l’incentivo erogato mediante l’istituto della compensazione in F24.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS