CIRCOLARE n. 22/2018 – DECRETO DIGNITA’ LAVORO A TEMPO DETERMINATO – SOMMINISTRAZIONE
Con riferimento alla ns. circolare n. 21/2018 DECRETO DIGNITA’ – LAVORO A TEMPO DETERMINATO – SOMMINISTRAZIONE Vi precisiamo che, il Ministero del Lavoro ha chiarito che sorge l’obbligo di specificare le motivazioni per il ricorso alla somministrazione di lavoratori a termine non solo quando i periodi siano riferiti al medesimo utilizzatore nello svolgimento di una missione di durata superiore a 12 mesi, ma anche qualora lo stesso utilizzatore aveva instaurato un precedente contratto di lavoro a termine con il medesimo lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria. L’obbligo di motivazione sorge anche in caso di assunzione diretta di lavoratore con contratto a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria dopo un periodo di somministrazione a termine anche se inferiore a 12 mesi.
Pertanto, l’obbligo di motivazione ex art. 19, c. 1, D.Lgs. 81/2015, in quanto fattispecie assimilabili ad un rinnovo, sorge:
- in caso di missione in somministrazione a termine presso lo stesso soggetto utilizzatore successivo ad un precedente rapporto di lavoro a termine di durata inferiore a 12 mesi;
- in caso di missione in somministrazione a termine presso lo stesso soggetto utilizzatore successiva ad un precedente rapporto di lavoro a termine di durata pari a 12 mesi;
in caso di contratto a tempo determinato fino a 12 mesi successivo ad un periodo di missione in somministrazione a termine fino a 12 mesi.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS