CIRCOLARE n. 22/2017 – DIS-COLL indennità disoccupazione collaboratori e assegnisti e dottorandi
Con circolari n. 115/2017 e n. 122/2017 l’INPS fornisce un riepilogo delle disposizioni che regolano l’indennità di disoccupazione DIS-COLL che a decorrere dal 1° luglio 2017 è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto – già destinatari della prestazione – nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data del 1° luglio 2017.
Destinatari
Sono destinatari della indennità DIS-COLL i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, nonché gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (n.b.: sono esclusi dal novero dei destinatari, gli amministratori, i sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica).
Si evidenzia che:
- il titolare di eventuale partita IVA attiva ma non produttrice di reddito (c.d. silente), ai fini della presentazione della domanda di DIS-COLL, dovrà provvedere preliminarmente alla chiusura della suddetta partita IVA;
- laddove – nel periodo di osservazione ai fini della ricerca del diritto, della determinazione della durata e della misura della prestazione DIS-COLL – l’assicurato, per un dato arco temporale, abbia in essere contemporaneamente un rapporto di collaborazione/ assegno di ricerca/ dottorato di ricerca con borsa di studio ed un rapporto di lavoro subordinato, può considerarsi soddisfatto il requisito della iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata limitatamente al periodo in cui non vi sia sovrapposizione tra il rapporto di collaborazione ed il rapporto di lavoro subordinato.
Requisiti
L’indennità DIS-COLL è riconosciuta ai lavoratori che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:
- a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 (stato di disoccupazione); in particolare, si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al sistema informativo unitario, delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’impiego (n.b.: la domanda di DIS-COLL presentata all’INPS dall’interessato equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro);
- b) possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione (accredito contributivo di tre mensilità) nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (n.b.: per la prestazione in argomento NON vige il principio dell’automaticità delle prestazioni di cui all’art. 2116 c.c., pertanto la contribuzione deve essere stata effettivamente versata).
Base di calcolo e misura
L’indennità DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati relativo all’anno civile in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno civile precedente, diviso per il numero di “mesi di contribuzione, o frazione di essi”, ottenendo così l’importo del reddito medio mensile. L’indennità, rapportata al reddito medio mensile come sopra determinato, è pari al 75 per cento del suddetto reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l’anno 2017, all’importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, la misura della DISCOLL è pari al 75 per cento del predetto importo di 1.195 euro, incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.195 euro. L’indennità DIS-COLL non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.300 euro per l’anno 2017, annualmente rivalutato. La indennità DIS-COLL si riduce in misura pari al 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, vale a dire dal 91° giorno di fruizione della prestazione.
Durata della prestazione
L’indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un periodo pari alla metà dei mesi o frazioni mesi di durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento, con esclusione dei periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedenti DIS-COLL.
La durata massima della indennità DIS-COLL non può comunque superare i sei mesi di fruizione.
Domanda
Per la fruizione dell’indennità DIS-COLL i lavoratori con contratto di collaborazione (art. 15, co. 1, D.Lgs. n. 22/2015) devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine previsto a pena di decadenza di 68 giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione (n.b.: al fine di gestire adeguatamente le cessazioni dei rapporti di collaborazione intercorse tra la data del 1° luglio 2017 e il 19 luglio 2017, il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di DIS-COLL decorre dalla suddetta data del 19 luglio).
Condizionalità
L’erogazione della prestazione DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione (art. 19, co. 1, D.Lgs. n. 150/2015), nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Centri per l’Impiego. La domanda di DIS-COLL presentata dall’interessato all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. Il beneficiario della prestazione, ancora privo di occupazione, deve contattare il Centro per l’impiego entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda di prestazione ai fini della stipula del patto di servizio personalizzato (art. 20, D.Lgs. n. 150/2015).
Nuova attività lavorativa
In caso in cui il beneficiario dell’indennità DIS-COLL si rioccupi con contratto di lavoro subordinato di durata inferiore o pari a 5 giorni, la prestazione è sospesa d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie; al termine del periodo di sospensione la prestazione riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui la stessa era stata sospesa. Nell’ipotesi di contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni, lo stesso beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL.
Il beneficiario di indennità DIS-COLL che intraprenda o sviluppi un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o un’attività parasubordinata, dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art.13 del T.U.I.R (D.P.R. n. 917/1986), deve comunicare all’INPS entro 30 giorni rispettivamente dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività. Detto reddito rimane fissato nei limiti già individuati pari ad euro 8.000 per il parasubordinato e pari ad euro 4.800 per il lavoro autonomo. Qualora il reddito dichiarato sia inferiore o pari ai suddetti limiti, la prestazione DIS-COLL sarà ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione della prestazione sarà ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Nei casi di esenzione dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario deve presentare all’Istituto previdenziale un’apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo. Diversamente, il lavoratore è tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
Il beneficiario della prestazione DIS-COLL può svolgere prestazioni di lavoro occasionale ex D.L 50/2017 (ex voucher) nei limiti di compensi di importo non superiore a € 5.000 per anno civile. Entro detti limiti l’indennità DIS-COLL è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione DIS-COLL non è tenuto a comunicare all’INPS il compenso derivante dalla predetta attività.
Decadenza
Il beneficiario decade dall’indennità, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, nei casi di:
- a) perdita dello stato di disoccupazione;
- b) non regolare partecipazione alle misure di politica attiva proposte dai centri per l’impiego;
- c) nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni;
- d) inizio di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata senza che il lavoratore comunichi all’INPS entro 30 giorni, dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DISCOLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività;
- e) titolarità di trattamenti pensionistici diretti;
- f) acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità DIS-COLL.
Finanziamento
L’indennità DIS-COLL viene finanziata mediante l’incremento (+ 0,51%) dal 01/07/2017 dell’aliquota contributiva applicabile ai soggetti iscritti alla gestione separata INPS privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA e i cui compensi derivano da:
– uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica (così come disciplinato dall’art. 50 – comma 1, lett. c bis, DPR n. 917/1986);
– tutte le collaborazione coordinate e continuative, anche a progetto, incluse le collaborazione occasionali;
– dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.
Ne deriva che restano esclusi dall’aumento dell’aliquota contributiva i compensi corrisposti come:
– Componenti commissioni e collegi;
– Amministratori di enti locali (D.M. 25.5.2001);
– Venditori porta a porta (art. 19, D. Lgs 114/1998);
– Rapporti occasionali autonomi (art. 44 L. 326/2003);
– Associati in partecipazione (non ancora cessati);
– Medici in Formazione specialistica (art. 1, c. 300, L. 266/2005)
Distinti saluti
TERRAZZINI & PARTNERS