28 Marzo 2022

CIRCOLARE n. 20/2022 – NOVITA’ FISCALI 2022 Agenzia delle Entrate circolare n. 4/E 2022

L’AGENZIA DELLE ENTRATE, con circolare n. 4/E 2022, ha fornito i seguenti chiarimenti in merito all’applicazione delle novità fiscali introdotte a partire dal 01/01/2022 dalla legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021). Tassazione Irpef persone fisiche / detrazioni di lavoro dipendente e assimilati Dal 01/01/2022 vengono modificate le aliquote e gli scaglioni IRPEF e rimodulate […]

L’AGENZIA DELLE ENTRATE, con circolare n. 4/E 2022, ha fornito i seguenti chiarimenti in merito all’applicazione delle novità fiscali introdotte a partire dal 01/01/2022 dalla legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021).

Tassazione Irpef persone fisiche / detrazioni di lavoro dipendente e assimilati

Dal 01/01/2022 vengono modificate le aliquote e gli scaglioni IRPEF e rimodulate le detrazioni e il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati.

 

Le nuove aliquote e gli scaglioni IRPEF saranno le seguenti:

  • 23% fino a 15.000 euro;
  • 25% oltre 15.000 e fino a 28.000;
  • 35% oltre 28.000 e fino a 50.000 euro;
  • 43% oltre 50.000 euro.

 

Detrazione per redditi di lavoro dipendente – art. 13, comma 1, lett. a), b) e c) TUIR:

Reddito Misura della detrazione
Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro 1.880 euro (non inferiore a 690 euro o, se a tempo

determinato, non inferiore a 1.380 euro)

Reddito oltre 15.000 e fino a 28.000 1.910+ 1.190 x [(28.000-reddito complessivo)/13.000)]
Reddito oltre 28.000 e fino a 50.000 1.910 x [(50.000-reddito complessivo)/22.000)]
Reddito oltre 50.000 Nessuna detrazione

 

La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro, in merito al quale l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in presenza dei requisiti reddituali previsti, tale importo deve essere corrisposto per intero, senza effettuare alcun ragguaglio al periodo di lavoro nell’anno; è stato inoltre precisato che il sostituto d’imposta deve riconoscere l’ulteriore detrazione di 65 euro sin dal primo periodo di paga, salvo ricalcolo, in fase di conguaglio, della detrazione effettivamente spettante in relazione all’ammontare della retribuzione complessivamente erogata nel periodo.

 

Trattamento integrativo

L’art. 1 D.L. n. 3/2020, come modificato dalla L. n. 234/2021, prevede il riconoscimento del trattamento integrativo in presenza delle seguenti condizioni:

➢ in caso di reddito complessivo fino a 15.000 euro, il trattamento integrativo spetta (nella misura annua di 1.200 euro) qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sia di importo superiore a quello della detrazione per lavoro spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1, TUIR (“capienza” dell’imposta lorda rispetto alla detrazione spettante calcolata sui redditi da lavoro dipendente);

➢ in caso di reddito complessivo da 15.001 a 28.000 euro, il trattamento integrativo spetta a condizione che la somma delle detrazioni previste dal TUIR per carichi di famiglia (art. 12), lavoro dipendente (art.13), per interessi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 (art. 15, comma 1, lett. a) e b) e comma 1-ter), per le rate relative alle detrazioni per spese sanitarie superiori a € 15.493,71= (art. 15, comma 1, lett. c) e per detrazioni per interventi recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (art. 16-bis), per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all’imposta lorda (“incapienza” dell’imposta lorda rispetto alle detrazioni spettanti); in tal caso, il trattamento è riconosciuto in misura pari alla differenza fra la somma di tali detrazioni e l’imposta lorda, nel limite massimo di 1.200 euro.

In merito alla spettanza del trattamento integrativo in caso di reddito da 15.001 a 28.000 euro, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

a) l’imposta lorda da considerare per il rispetto della condizione di “incapienza” rispetto alle detrazioni deve essere determinata secondo le regole ordinarie (reddito complessivo) e non sui soli redditi da lavoro dipendente e assimilati;

b) ai fini della spettanza, deve essere in ogni caso verificata anche la condizione di “capienza” dell’imposta lorda calcolata sui redditi da lavoro dipendente rispetto alle corrispondenti detrazioni da lavoro dipendente.

Adempimenti del sostituto d’imposta

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il trattamento integrativo va riconosciuto dai sostituti d’imposta in via automatica, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei sostituiti, ripartendone i relativi importi sulle retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2022 e verificandone in sede di conguaglio la relativa spettanza.

I sostituti d’imposta devono determinare la spettanza del trattamento integrativo e il relativo importo sulla base dei dati a loro disposizione, più precisamente, in base:

  • al reddito previsionale relativo all’anno in corso e
  • alla “capienza” ed alla “incapienza”, come sopra descritte, relative all’anno in corso sulla base delle detrazioni a lui note, vale a dire quelle di cui agli articoli 12 e 13, commi 1 e 1.1, TUIR, e ad effettuare un conguaglio di fine anno/cessazione; l’eventuale conguaglio definitivo va effettuato dal lavoratore sostituito in sede di dichiarazione dei redditi.

I sostituti d’imposta devono determinare la spettanza del trattamento integrativo e il relativo importo anche in base ai dati di cui entrano in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno di riferimento.

Inoltre, il sostituto d’imposta NON procede all’erogazione del trattamento integrativo nel caso in cui il lavoratore abbia espressamente formulato una richiesta in tal senso; in tal caso, il sostituto d’imposta può recuperare il trattamento integrativo eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto di lavoro.

Qualora in sede di conguaglio di fine anno il trattamento integrativo si riveli non spettante, i sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione che tiene conto degli effetti del conguaglio; in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta in sede di conguaglio di fine rapporto di lavoro è invece tenuto a recuperare i benefici fiscali non spettanti in un’unica soluzione, indipendentemente dall’importo, in mancanza di ulteriori retribuzioni sulle quali operare il recupero in maniera dilazionata. Qualora il recupero del beneficio non spettante non possa avvenire in occasione del conguaglio di fine rapporto di lavoro, ad esempio per incapienza della retribuzione, deve essere comunicato al lavoratore interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell’anno successivo.

Modifiche alle detrazioni per carichi di famiglia

In conseguenza dell’entrata in vigore dell’assegno unico universale (AUU), a far data dal 01/03/2022, relativamente alle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 TUIR):

  • cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni e per figli con disabilità (pertanto le disposizioni di cui a tale articolo si applicano esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età pari o superiore a 21 anni);
  • è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli) di cui al comma 1-bis.

Si precisa che, fino al 28/02/2022 rimangono in vigore sia le disposizioni relative alle detrazioni per figli minori di 21 anni che quelle per famiglie numerose ed il relativo importo dovrà essere riconosciuto in misura rapportata ai soli due mesi di vigenza delle disposizioni stesse.

Relativamente alla detrazione per famiglie numerose, la condizione richiesta dalla norma dell’esistenza di almeno quattro figli a carico può, tuttavia, verificarsi in tutto il periodo d’imposta 2022; pertanto tale detrazione dovrà essere riconosciuta nella misura di 200 euro (1.200/12×2) anche in caso in cui il quarto figlio nasca in un mese successivo a febbraio.

Si precisa, inoltre, che per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali di cui al citato articolo 12 sono cumulabili con l’AUU eventualmente percepito e che al primo figlio di età pari o superiore a 21 anni, può essere riconosciuta la detrazione prevista per il coniuge – se più conveniente delle detrazioni previste per i figli a carico di cui alla predetta lettera c) – nel caso in cui l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto i figli naturali e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato.

Ambito di applicazione temporale

Le modifiche normative introdotte dalla legge di bilancio 2022 entrano in vigore il 1° gennaio 2022 e si applicano, quindi, a decorrere dal periodo d’imposta 2022.

L’Agenzia delle Entrate precisa che, qualora i sostituti d’imposta non siano riusciti ad applicare tempestivamente le nuove regole, tenuto conto del necessario adeguamento dei software per la lavorazione delle buste paga e della circostanza che il 1° marzo 2022 entrano in vigore le modifiche dell’articolo 12 del TUIR, ritiene che i sostituti d’imposta possano applicare le modifiche normative in commento entro il mese di aprile 2022, provvedendo ad effettuare un conguaglio per i primi tre mesi del 2022.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS

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