CIRCOLARE n. 20/2018 – SOSPENSIONE F24 CON COMPENSAZIONE
In data 29 Ottobre 2018 è entrata in vigore la disposizione della legge di Bilancio 2018 che ha introdotto la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di sospendere l’esecuzione delle deleghe di pagamento / F24 contenenti compensazioni che presentano profili di rischio.
A seguito della sospensione, le deleghe di pagamento potranno:
– essere scartate qualora sia rilevato, da parte dell’Agenzia delle Entrate, un uso scorretto del credito. In tal caso le deleghe saranno considerate non inviate ovvero insolute;
– essere considerate valide qualora il credito sia utilizzato correttamente o siano trascorsi 30 giorni di sospensione. In tal caso le deleghe saranno considerate valide a tutti gli effetti e gli addebiti contenuti verranno considerati effettuati alla data originaria di richiesta addebito.
Con provvedimento 28 agosto 2018 n. 195385/E, l’Agenzia delle Entrate ha individuato i criteri utili a valutare le posizioni a rischio ossia:
- Tipologia del debito pagato
- Tipologia del credito compensato
- Coerenza dei dati indicati nel mod. F24
- Dati presenti nell’Anagrafe Tributaria/resi disponibili da altri Enti pubblici, afferenti al soggetto indicato nel mod. F24
- Analoghe compensazioni effettuate in precedenza dal soggetto indicato nel F24
- Pagamento di debiti iscritti a ruolo ex art.31 co.1 DL 78/2010
A seguito dell’estrema genericità dei criteri individuati – a causa dei quali si sarebbe rischiato il blocco di tutte le deleghe di pagamento – l’Agenzia delle Entrate in risposta all’Interrogazione parlamentare n. 5-00537 del 27.09.2018, ha specificato che “saranno selezionate solo quelle operazioni che, in base ai dati indicati nei modelli F24 e delle altre informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate, presentano indizi e anomalie meritevoli di approfondimento”.
Con riferimento al servizio “Pagamento/Invio f24 telematico” fornito dallo scrivente, vi informiamo che l’eventuale l’attività accessoria necessaria alla gestione di una delega sospesa a causa della presenza di crediti non derivanti dalla elaborazione paghe rimarrà a carico del soggetto che ha determinato il diritto al credito.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS