CIRCOLARE n. 20/2017 – Incentivi occupazione studenti alternanza scuola lavoro
L’INPS ha emanato la circolare n. 109/2017, con la quale fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018 ai sensi dell’art. 1, commi 308 e seguenti, L. 232/2016).
DATORI DI LAVORO BENEFICIARI
L’incentivo in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori.
LAVORATORI INTERESSATI
L’esonero contributivo (pari all’esonero dal versamento per tre anni dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di € 3.250= su base annua) riguarda le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018) spetta ai datori di lavoro privati che assumono, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari, alternativamente, almeno al:
- 30% delle ore di alternanza (ai sensi dell’articolo 1, comma 33, L. n. 107/2015);
- 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III D.Lgs. n. 226/2015;
- 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo II DPCM 25 gennaio 2008;
- 30% del monte ore o, in mancanza del monte ore, 30% del numero dei crediti formativi previsti dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.
Inoltre, tale esonero può trovare applicazione per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI
L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni), compresi i rapporti di apprendistato, anche nelle ipotesi di regime di part-time, con l’eccezione dei contratti: a) riguardanti gli operai agricoli; b) di lavoro domestico; c) contratti di lavoro intermittente / a chiamata.
CONDIZIONI
Il diritto alla fruizione dell’incentivo è altresì subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione (art. 31, D.Lgs. n. 150/2015), e, dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori; in particolare:
– l’incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
– l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza stabilito dalla Legge o dal CCNL;
– l’assunzione non deve riguardare dipendenti licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume ( sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari o della sussistenza di rapporti di controllo o collegamenti);
– regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela del lavoro (condizioni alle quali è subordinato il rilascio del DURC);
– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti.
n.b.: nel rispetto di tutte le suddette condizioni l’esonero contributivo è applicabile anche nel caso in cui l’assunzione costituisca attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o dalla contrattazione collettiva
COMPATIBILITÀ CON ALTRE FORME DI INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE
L’esonero contributivo NON è cumulabile con altre agevolazioni di tipo contributivo previste dalla normativa vigente ma è, invece, cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica.
MISURA DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO
Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’incentivo è pari all’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall’applicazione delle eventuali misure compensative ed esoneri, con eccezione di:
– dei premi e i contributi dovuti all’INAIL;
– del contributo, ove dovuto, al Fondo Tesoreria;
– del contributo, ove dovuto, ai fondi di solidarietà di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs. n. 148/2015;
– del contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R.;
– del contributo dello 0,30%, destinato – o comunque destinabile – al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua;
– del contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla Legge n. 166/1991;
– del contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti, di cui all’art. 1, D.Lgs. n. 182/1997.
Poiché l’incentivo opera sulla contribuzione effettivamente dovuta, in caso di applicazione delle misure compensative di cui all’art. 10, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 252/2005 – destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione, al fondo Tesoreria., nonché erogazione in busta paga della Qu.I.R – l’agevolazione è calcolata sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall’applicazione delle predette misure compensative. Infine, nei casi di stabilizzazione dei rapporti a termine entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all’art. 2, comma 30, della Legge n. 92/2012, riguardante la restituzione del contributo addizionale del 1,40% previsto per i contratti a tempo determinato.
L’esonero non può comunque essere superiore alla misura massima di € 3.250,00= su base annua, da rapportare al singolo periodo di paga mensile (3.250,00 / 12 = euro 270,83); per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 8,90 (3.250,00 / 365 gg) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. La contribuzione eccedente la soglia mensile può formare comunque oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima su base annua.
La durata dell’esonero è stabilita in un triennio e decorre dalla data di assunzione del lavoratore, che deve intervenire nell’arco di tempo che va dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.
ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO
I datori di lavoro interessati devono inoltrare una richiesta attraverso l’apposita procedura telematica “308-2016”, disponibile dall’11 luglio all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet dell’Inps (www.inps.it). In particolare, occorre inviare una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, anche per assunzioni non ancora in corso, indicando:
– il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione;
– l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva;
– l’aliquota contributiva datoriale che verrà applicata;
– la tipologia oraria del rapporto e l’eventuale percentuale di part time.
Entro 48 ore dalla trasmissione del modulo telematico, l’Inps calcolerà l’importo dell’incentivo spettante e verificherà la disponibilità della risorse; in caso di esito positivo, l’Istituto informerà il datore di lavoro che è stato prenotato in suo favore l’importo dell’incentivo. Quindi, entro 10 giorni di calendario dall’accoglimento della prenotazione, il datore di lavoro avrà l’onere di comunicare, a pena di decadenza, l’avvenuta stipula del contratto di assunzione a tempo indeterminato, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. Con riferimento ai rapporti a tempo parziale, al fine di gestire le ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria in corso di rapporto, compreso il caso di successiva trasformazione a tempo pieno, le procedure telematiche accantoneranno in via prudenziale un importo già parametrato alla ipotetica retribuzione relativa ad un rapporto con orario a tempo pieno. Ciò premesso, sarà onere del datore di lavoro fruire mensilmente degli importi effettivamente spettanti, a prescindere da quanto autorizzato in eccesso dalle procedure.
L’esonero sarà riconosciuto, nei limiti delle risorse disponibili, in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, fatte salve le seguenti precisazioni.
Le istanze relative alle assunzioni effettuate tra il giorno 01/01/2017 e il giorno 10/07/2017 pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica di richiesta dell’incentivo (ossia dal 11/07/2017) saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata secondo il criterio di decorrenza dell’assunzione.
L’incentivo potrà essere fruito esclusivamente tramite conguaglio nelle denunce contributive mensili / uniemens a partire dal mese di competenza LUGLIO 2017.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS