CIRCOLARE n. 19/2017 – Prestazioni di lavoro occasionali (ex Voucher) istruzioni operative
Con riferimento alla ns. circolare n. 17/2017 PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALI (ex Voucher) del 23/06/2017, comunichiamo che l’INPS in data 05/07/2017 ha pubblicato la circolare n. 107/2017, con la quale rende note le istruzioni operative per l’accesso alla piattaforma telematica attraverso la quale dovranno essere gestite le prestazioni di lavoro occasionali.
Premesso che vengono definite prestazioni di lavoro occasionali, le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; a tal fine i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti sono computati in misura pari al 75% del loro importo:
– titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
– giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
– persone disoccupate ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 150/2015;
– percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
e che NON possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, alle suddette prestazioni possono fare ricorso:
– le persone fisiche, NON esercenti attività professionale o d’impresa, mediante il c.d Libretto Famiglia;
– gli altri utilizzatori, mediante il c.d. contratto di prestazione occasionale
l’accesso a tali prestazioni richiede l’assolvimento di alcuni adempimenti da parte di utilizzatori e prestatori, come di seguito specificato.
Registrazione preventiva
Prestatori e utilizzatori sono obbligati a registrarsi preventivamente sulla piattaforma informatica al seguente indirizzo www.inps.it/prestazionioccasionali o avvalendosi dei servizi di contact center INPS.
Al momento della registrazione gli utilizzatori dovranno scegliere se accedere al Libretto Famiglia o al Contratto per prestazioni occasionali. Nel caso scelgano il Contratto di prestazione occasionale, sono previsti tre distinte opzioni:
– per le Pubbliche Amministrazioni;
– per le imprese agricole;
– per gli altri utilizzatori.
All’atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori dovranno fornire le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi
I prestatori di lavoro dovranno, inoltre, indicare l’IBAN del conto corrente bancario/postale, libretto postale ovvero della carta di credito (n.b.: deve trattarsi di conto corrente bancario/postale, libretto postale intestato o cointestato al prestatore ovvero di carta di credito dotata di IBAN e intestata al prestatore), sul quale l’Istituto provvederà, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, ad erogare il compenso pattuito.
In caso di mancata indicazione dell’IBAN, l’INPS provvederà ad erogare il compenso mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste Italiane S.p.A. con oneri a carico del prestatore che verranno trattenuti, da parte dell’Istituto, sul compenso spettante.
Libretto Famiglia
Possono fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali tramite Libretto Famiglia soltanto le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa.
Il Libretto Famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10,00 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora.
Diversamente da quanto indicato nella ns. circolare n. 17/2017, il valore nominale di 10 euro è così suddiviso:
– € 8,00 per il compenso netto a favore del prestatore;
– € 1,65 per la contribuzione ivs alla Gestione separata INPS;
– € 0,25 per il premio assicurativo INAIL;
– € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore.
Al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l’utilizzatore tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS è tenuto a comunicare:
– i dati identificativi del prestatore;
– il luogo di svolgimento della prestazione;
– il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione; – la durata della prestazione;
– l’ambito di svolgimento della prestazione;
– le altre informazioni per la gestione del rapporto.
La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni.
Contratto di prestazione occasionale
Il Contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.
La nuova disciplina vieta il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale. Ai fini del computo devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica compresi gli apprendisti. I lavoratori part- time sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto. I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all’orario effettivamente svolto nel semestre di riferimento.
Nella prima fase di avvio dell’operatività delle prestazioni di lavoro occasionale, il requisito dimensionale stabilito dalla legge (non oltre cinque dipendenti a tempo indeterminato) sarà autocertificato dall’utilizzatore attraverso la piattaforma telematica.
E’, altresì, vietato ricorrere al contratto di prestazioni occasionale:
– nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;
– da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
– da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese da titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, da giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università, da persone disoccupate ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 150/2015 e da percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito, a condizione che tali soggetti NON risultino iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
La misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo, stabilito dalla legge in € 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa. L’importo del compenso giornaliero non può comunque essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a € 36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della predetta misura minima di retribuzione oraria. Al compenso spettante al prestatore, si applicano i seguenti oneri a carico dell’utilizzatore:
– contribuzione ivs alla Gestione separata INPS, nella misura del 33,0 %;
– premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5 %.
In relazione al compenso minimo orario di € 9,00, la misura dei predetti oneri è pari a € 2,97 (INPS ivs), € 0,32 (INAIL).
Sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore sono dovuti gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore nella misuradell’1,0 %.
Almeno 60 minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:
– i dati identificativi del prestatore;
– la misura del compenso pattuita;
– il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
– la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;
– il settore di impiego del prestatore;
– le altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.
La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni.
Se la prestazione lavorativa non dovesse essere resa, l’utilizzatore, sempre avvalendosi della procedura telematica INPS, potrà revocare la dichiarazione inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione (n.b.: detto termine si riferisce alla data di svolgimento di ogni singola prestazione lavorativa giornaliera).
Pagamenti da parte degli utilizzatori
Al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che l’utilizzatore abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività.
In particolare i versamenti dovranno essere effettuati utilizzando il modello F24 Elementi identificativi (ELIDE) indicando i seguenti dati:
– nella sezione “CONTRIBUENTE”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;
– nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
– nel campo “tipo”, la lettera “I” (INPS);
– nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
– nel campo “codice”, la causale contributo LIFA (per versamenti inerenti il Libretto Famiglia) o CLOC (per versamenti inerenti il Contratto di prestazione occasionale);
n.b.: è esclusa la facoltà di compensazione dei crediti.
Erogazione dei compensi ai prestatori
Il compenso al prestatore verrà pagato dall’Istituto entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione. Attraverso la piattaforma informatica, il prestatore potrà acquisire il prospetto paga mensile, con evidenza dei dati identificativi degli utilizzatori, della misura dei compensi, della contribuzione INPS/INAIL, nonché di ogni altra informazione utile per l’attestazione delle prestazioni svolte.
Profili sanzionatori
L’inosservanza da parte dell’utilizzatore:
– del limite di compenso massimo di € 2.500 per le prestazioni rese da ogni prestatore per lo stesso utilizzatore
e/o
– del limite di durata di 280 ore nell’arco di un anno
comporta la trasformazione del rapporto occasionale in lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato (per il settore agricolo, il limite di 280 ore annue è pari al rapporto tra il limite di € 2.500 e la retribuzione oraria individuata dal CCNL).
È prevista l’applicazione della sanzione amministrativa, non passibile di procedura di diffida, fino ad un massimo di € 2.500, per ogni prestazione lavorativa giornaliera avvenuta in violazione:
– dell’obbligo di comunicazione della dichiarazione da trasmettere prima dell’inizio della prestazione
– dei divieti attinenti al contratto di prestazione occasionale.
n.b: le prestazioni di lavoro occasionali di cui alla presente circolare non hanno nulla a che vedere con le prestazioni autonome occasionali c.d. “prestazioni occasionali con ritenuta d’acconto” disciplinate dall’art. 2222 c.c. , per le quali continua ad applicarsi la normativa di riferimento.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS – 06/07/2017