3 Settembre 2024

CIRCOLARE n. 18/2024 – PATENTE A CREDITI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI – NUOVO OBBLIGO DA 01/10/2024

Con riferimento alla ns. circolare n. 11/2024 del 06/05/2024 comunichiamo che il Ministero del Lavoro ha reso noto che è stato messo a punto uno schema di decreto attuativo (non ancora pubblicato) del NUOVO strumento di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei c.d. cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, […]

Con riferimento alla ns. circolare n. 11/2024 del 06/05/2024 comunichiamo che il Ministero del Lavoro ha reso noto che è stato messo a punto uno schema di decreto attuativo (non ancora pubblicato) del NUOVO strumento di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei c.d. cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, c. 1; lettera a), D.Lgs. 81/2008 (lavori edili e di ingegneria civile) e, in attesa del perfezionamento dell’iter di approvazione del suddetto decreto, ha pubblicato le slide esplicative delle nuove misure.

AMBITO DI APPLICAZIONE

A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, c. 1; lettera a), D.Lgs. 81/2008 (lavori edili e di ingegneria civile), a esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’UE è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’UE, riconosciuto secondo la legge italiana.

N.B.: NON sono tenute al possesso della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023

REQUISITI PER IL RILASCIO

La patente a punti è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) subordinatamente al possesso dei seguenti nuovi requisiti:

  1. a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  2. b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.LGS 81/2008;
  3. c) possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
  4. d) possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
  5. e) possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  6. f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La domanda potrà essere presentata, attraverso il portale dell’Ispettorato del Lavoro (INL), dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo direttamente o tramite un soggetto delegato in forma scritta. La patente sarà rilasciata in formato digitale sul portale con tutti i contenuti informativi necessari.

Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea sono tenuti a presentare, tramite il medesimo portale, l’autocertificazione comprovante il possesso del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine. All’esito della presentazione della domanda da parte di tali soggetti, sul portale è resa disponibile la patente in formato digitale. Ove non in possesso di documento equivalente, questi sono tenuti a presentare domanda per il rilascio della patente a crediti.

Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato non appartenente all’Unione europea sono tenuti a presentare l’autocertificazione comprovante l’avvenuto riconoscimento, secondo la legge italiana, del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine. All’esito della presentazione della domanda, sul portale è resa disponibile la patente in formato digitale. Ove non in possesso di documento equivalente, questi sono tenuti a presentare domanda per il rilascio della patente a crediti.

Nelle more del rilascio della patente a crediti è, comunque, consentito lo svolgimento delle attività nei cantieri temporanei o mobili, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell’INL.

Il portale dell’INL renderà disponibili le seguenti informazioni:

  • Dati identificativi del titolare della patente.
  • Dati anagrafici del richiedente.
  • Data di rilascio e numero della patente.
  • Punteggio attribuito al momento del rilascio e aggiornato alla data di interrogazione del portale.
  • Eventuali provvedimenti di sospensione o decurtazione dei crediti,

che saranno accessibili ai titolari della patente, alle pubbliche amministrazioni, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio Nazionale, il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori.

REVOCA

la patente a crediti è revocata nei casi in cui è accertata in via definitiva, in sede di controllo successivo al rilascio, la non veridicità di una o più dichiarazioni rese sulla presenza dei summenzionati requisiti.

Decorsi dodici mesi dalla revoca, si può richiedere il rilascio di una nuova patente.

CREDITI

Il punteggio massimo complessivo della patente è di 100 crediti, suddivisi in:

  • Crediti base: 30 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente.
  • Crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti complessivi, di cui: 1) fino a 10 crediti attribuibili al momento del rilascio della patente sulla base della data di iscrizione alla CCIAA; 2) fino a 20 crediti attribuibili dopo il rilascio della patente e pari 1 credito ogni di 2 anni di attività senza contestazione di violazioni.
  • Crediti ulteriori: fino a 40 crediti complessivi, di cui: 1) fino a 30 crediti attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui, certificazione di un SLG conforme alla UNI EN ISO 45001, investimenti sulla formazione dei lavoratori, oltre quella obbligatoria, in particolare stranieri, utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate sulla base di intese con le parti sociali comparativamente più rappresentative e per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, riconoscimento della riduzione del tasso INAIL “oscillazione per prevenzione” (OT23). 2) fino a 10 crediti attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntivi, tra cui ad esempio per possesso di Certificazione SOA di I e II classifica, per applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell’impiego della manodopera, per possesso di requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi nonché su accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale

I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito. Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione. In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l’eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.

In mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, fino ad un massimo di 20 crediti. Se sono contestate una o più violazioni di cui all’Allegato I-bis D,Lgs. 81/2008, l’incremento non si applica per un periodo di tre anni decorrente dalla definitività del provvedimento.

SOSPENSIONE PATENTE – DECURTAZIONE CREDITI

Se nei cantieri temporanei o mobili, si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’articolo 16 D.LGS. 81/2008 ovvero al dirigente di cui all’articolo 2, comma 1 lettera d), D.LGS. 81/2008, almeno a titolo di colpa grave, l’INL addotta obbligatoriamente il provvedimento di sospensione cautelare.

Nel caso di infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti sopra richiamati almeno a titolo di colpa grave, l’INL può adottare la sospensione cautelare se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di sospensione cui all’articolo 14 D.LGS 81/2008 o il sequestro preventivo di cui all’articolo 321

del c.p.p.

La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.

Avverso il provvedimento cautelare di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 14, D.LGS 81/2008.

In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l’INL provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.

Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis (FATTISPECIE DI VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA DECURTAZIONE DEI CREDITI DALLA PATENTE A CREDITI) D,Lgs. 81/2008. Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

RECUPERO CREDITI

In caso di patente con punteggio inferiore alla soglia di 15 crediti (n.b. il punteggio minimo per poter legittimamente svolgere attività nei cantieri temporanei o mobili è pari a 15 crediti), il recupero del punteggio fino a tale soglia è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL.

La valutazione della Commissione territoriale tiene conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all’allegato I-bis, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall’articolo 5, comma 2, del decreto che li elenca.

SANZIONI

Fatto salvo quanto previsto nelle more del rilascio della patente e con riferimento al completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti, lo svolgimento di attività in cantieri temporanei o mobili, da parte di un’impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a 15 crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, e comunque NON inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’art. 301-bis e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 36/2023, per un periodo di sei mesi.

OBBLIGO DI VERIFICA POSSESSO PATENTE A CREDITI

Il committente o il responsabile dei lavori sono tenuti a verificare, a pena applicazione sanzione amministrativa da 717,92 a 2.562,91 euro, il possesso della patente a crediti nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente a punti, dell’attestato di qualificazione SOA.

Le disposizioni in esame possono essere estese ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del Lavoro, sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Considerato che lo Scrivente Studio NON si occupa della gestione degli adempimenti previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. 81/2008 Vi invitiamo a verificare con il Vs. consulente in tale materia l’obbligo di possesso della patente a crediti ed i requisiti per il rilascio della stessa.

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS

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