CIRCOLARE n. 18/2023 – INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE
Con riferimento alle ns. circolari n. 13/2023 del 11/05/2023 e n. 17/2023 del 04/07/2023, comunichiamo che L’INPS, con la circolare n. 68 del 21 luglio 2023, a seguito dell’emanazione del decreto ANPAL n. 189 del 19 luglio 2023 di ripartizione base regionale delle risorse, fornisce chiarimenti ed indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani “NEET” effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, introdotto dall’articolo 27 del decreto-legge n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023.
Ai datori di lavoro privati (sono pertanto esclusi dall’incentivo i datori di lavori pubblici come definiti dal D.Lgs. 165/2001) è riconosciuto, a domanda, un incentivo per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% (ovvero 20% in caso di cumulo con altri incentivi / esoneri contributivi) della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione o con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei rapporti di lavoro domestico e dei contratti di lavoro intermittente / a chiamata), effettuate a decorrere dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, di giovani che:
- non abbiano ancora compiuto 30 anni di età;
- non lavorino né siano inseriti in corsi di studi o di formazione (c.d. NEET);
- siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.
Per i giovani di età compresa tra i 25 anni e i 29 anni e 364 giorni, oltre ai suddetti requisiti è necessario che venga rispettata, in via alternativa, anche una delle seguenti condizioni:
- il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del DM 17 ottobre 2017; ossia il giovane NON deve aver prestato attività lavorativa riconducibile ad un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero NON deve aver svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale sia derivato un reddito corrispondente a un’imposta lorda superiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 TUIR;
- il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, annualmente individuati con decreto del Ministero del Lavoro.
Età del soggetto | Requisiti normativi contemporanei | Ulteriori requisiti alternativi |
Inferiore a 25 anni |
| Nessuno |
Tra 25 e 29 anni e 364 giorni |
| – privo d’impiego regolarmente retribuito da 6 mesi – senza diploma superiore; – privo di impiego regolarmente retribuito entro due anni dal termine della formazione; – assunto in settori o professioni con alta disparità di genere. |
Trattandosi di un incentivo economico, qualora dall’utilizzo della misura scaturisca un credito per il datore di lavoro rispetto ai contributi dovuti per il rapporto incentivato, tale credito può essere utilizzato a conguaglio sull’intera posizione debitoria del datore di lavoro. L’incentivo dovrà essere fruito, ordinariamente, per ciascuna mensilità, entro il mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa e potrà essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità). In particolare, l’incentivo potrà essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2025. Ciò implica che non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto e l’ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo è quello di competenza del mese di gennaio 2025.
La fruizione dell’incentivo è, inoltre, subordinata:
-al rispetto degli obblighi imposti da norme di legge o della contrattazione collettiva;
-al rispetto dell’eventuale diritto di precedenza alla riassunzione;
-alla mancanza di sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale;
-al possesso di DURC regolare;
-al rispetto della normativa sul lavoro, degli accordi e dei contratti collettivi nazionali regionali, territoriali o aziendali eventualmente sottoscritti e le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
-alla realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione. Si evidenzia che nell’operare la valutazione dell’incremento dell’occupazione si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro ULA – dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro ULA – dell’anno successivo all’assunzione; qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si “consolidano”; in caso contrario, l’incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto mediante le procedure di regolarizzazione. L’incentivo è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupati si siano resi vacanti a seguito di: – dimissioni volontarie;- invalidità;- pensionamento per raggiunti limiti d’età;- riduzione volontaria dell’orario di lavoro;- licenziamento per giusta causa;
– alla circostanza che il datore di lavoro non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione europea (cfr. l’art. 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234);
– alla circostanza che il datore di lavoro non sia un’impresa in difficoltà, come definita dall’articolo 2, paragrafo 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014.
Ai sensi del comma 2 del citato articolo 27, l’incentivo in oggetto è cumulabile con l’esonero per l’occupazione giovanile di cui all’art. 1, c. 297, L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), nonché con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato (ossia nel limite del 50% dei costi ammissibili, da intendersi come somma tra la retribuzione lorda i contributi a carico del datore di lavoro). In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore “NEET” assunto.
La domanda per la fruizione dell’incentivo dovrà essere trasmessa all’INPS, attraverso apposita procedura telematica (Modulo di istanza on line “NEET23”) disponibile – a decorrere dal 31/07/2023 – all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, che provvede entro cinque giorni a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo.
L’incentivo è riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e viene corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. Si precisa, peraltro, che le richieste che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo, saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata, che verrà effettuata nel mese di settembre 2023.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS