16 Aprile 2021

CIRCOLARE n. 18/2021 – Ministero della Salute: Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata

In data 12 aprile 2021 il ministero della salute ha pubblicato una circolare contenente le indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro. Le fattispecie che potrebbero configurarsi sono: A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero […]

In data 12 aprile 2021 il ministero della salute ha pubblicato una circolare contenente le indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro.

Le fattispecie che potrebbero configurarsi sono:

A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero

I lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 ed hanno manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave, per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero dovranno presentare certificato di avvenuta negativizzazione secondo le modalità ordinarie ed il medico competente – ove nominato – effettuerà la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (visita di norma prevista alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione e per valutare profili specifici di rischiosità indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

B) Lavoratori positivi sintomatici

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 che hanno presentato sintomi di malattia diversi da quelli previsti al punto A, potranno rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando alterazione del gusto e/o dell’olfatto che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

C) Lavoratori positivi asintomatici

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2, ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Pertanto, il lavoratore di cui alle lettere B) e C), ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità ordinarie.

I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non dovranno essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena, ma potranno essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.

D) Lavoratori positivi a lungo termine

I lavoratori che continueranno a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2, ma che non presenteranno sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per alterazione del gusto e/o dell’olfatto), potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr. Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020).

Tuttavia tali lavoratori – positivi oltre il ventunesimo giorno – potranno essere riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; sarà onere del lavoratore inviare il referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.

Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare Ministero della Salute 12 ottobre 2020 e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

In tale fattispecie non sarà necessaria la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l’idoneità alla mansione” (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/08 da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore.

E) Lavoratori contatto stretto asintomatico

I lavoratori che siano un contatto stretto di un caso positivo, dovranno informare il proprio medico curante che rilascerà certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile.

Tali lavoratori potranno essere riammessi in servizio dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, e si dovranno sottoporre all’esecuzione del tampone molecolare o antigenico. L’esito negativo del tampone sarà trasmesso dal lavoratore al datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS

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