9 Marzo 2020

CIRCOLARE n. 18/2020 – EMERGENZA CORONAVIRUS D.P.C.M. 8 marzo 2020

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020, contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale dall’8 marzo 2020 al 3 aprile 2020, estende le misure di contenimento all’intera Regione LOMBARDIA ed a […]

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020, contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale dall’8 marzo 2020 al 3 aprile 2020, estende le misure di contenimento all’intera Regione LOMBARDIA ed a ulteriori 14 Province:

MODENA – PARMA – PIACENZA – REGGIO NELL’EMILIA – RIMINI – PESARO E URBINO – ALESSANDRIA – ASTI – NOVARA – VERBANO/CUSIO/OSSOLA – VERCELLI – PADOVA – TREVISO – VENEZIA

Di particolare rilevanza le seguenti misure in materia di lavoro:

PER LE SOLE ZONE SUINDICATE

 

Raccomandazione a limitare gli spostamenti

Articolo 1 – comma 1, lettera a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui sopra, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”;

 

In considerazione di quanto sopra, tenuto conto che la valutazione delle motivazioni alla mobilità sono di competenza delle forze di polizia, non siamo in grado di giudicare le modalità della “comprova”, fermo restando che riteniamo possa essere utile una dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro (non ci sono chiarimenti in merito alla dichiarazione e/o autocertificazione).

 

In caso di fermo per controlli, l’Autorità di Pubblica Sicurezza, richiederà la sottoscrizione al lavoratore di una autodichiarazione, come da fac simile allegato A (pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno) o altra analoga; si precisa che la veridicità delle dichiarazioni rese potranno essere oggetto di verifica ex post, anche secondo la modalità “a campione”.

circ 18 – all A ModuloAutocertificazione

 

Raccomandazione alle aziende di promuovere congedi e ferie

Articolo 1 – comma 1, lettera e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario (settore pubblico) e di ferie, in assenza di possibilità di telelavoro/lavoro agile.”

 

Limitare riunioni e preferire modalità da remoto

Articolo 1 – comma 1, lettera q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto” con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti.”

 

PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

 

Smart-working semplificato

Articolo 2 – comma 1, lettera r) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo’ essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (ovvero fino al 31/07/2020), dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;” – vedi ns. circolari 11/2020 12/2020 e 17/2020.

 

Raccomandazione alle aziende di promuovere congedi e ferie

Articolo 2 – comma 1, lettera s)qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario (settore pubblico) o di ferie.”

 

Casi di sospensione/riduzione attività lavorativa/produttiva

 

In caso di necessità di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa/produttiva in conseguenza delle limitazioni disposte dai vari provvedimenti normativi emanati per far fronte all’”emergenza Coronavirus”, in attesa di auspicabili e probabili procedure attuative semplificate per gli interventi a sostegno del reddito, che tengano conto della ridotta mobilità delle persone e che possano essere attuati con tempistiche celeri, di seguito si evidenziano le procedure ordinarie attivabili.

 

  1. Aziende Industriali (con inquadramento previdenziale INPS settore Industria)
    • CIGO ex art. 9 DLgs 148/2015 la cui procedura (comunicazione preventiva alle OO.SS ed eventuale esame congiunto) deve concludersi entro10/25 gg in base al numero dei lavoratori dipendenti dell’impresa (fino a o + 50 dip.)
  2. Aziende Artigiane (con inquadramento previdenziale Inps settore artigianato)
    • FSBA ex art. 27 DLgs 148/2015 – in caso di sospensione attività lavorativa per cause connesse con emergenza coronavirus il Fondo FSBA ha costituito uno specifico strumento a sostegno al reddito per il periodo 26 febbraio-31 marzo attivabile tramite apposita procedura SINA WEB sul portale del sito FSBA e sottoscrivendo apposito accordo sindacale con uno dei rappresentanti sindacali di bacino
  3. Aziende del Terziario e Servizi / Studi professionali (con inquadramento previdenziale Inps settore Commercio, Terziario, Servizi) con più di 15 dipendenti come media del semestre precedente
    • FIS assegno ordinario ex art. 28 DLgs 148/2015 l’attivazione del quale richiede l’invio della domanda all’Inps previa sottoscrizione di un accordo sindacale a seguito comunicazione datoriale alle OO.SS
  4. Aziende del Terziario e Servizi / Studi professionali (con inquadramento previdenziale Inps settore Commercio, Terziario, Servizi) con meno di 15 dipendenti come media del semestre precedente
    • Cassa integrazione in deroga – ad oggi si è in attesa di procedure attuative, probabili e auspicabili entro la fine di questa settimana.

 

Pertanto, ad eccezione del comparto Aziende Artigiane (punto b), ad oggi non sono attivabili procedure straordinarie e semplificate a seguito dell’”emergenza Coronavirus”; segnaliamo che le associazioni datoriali e gli Ordini professionali si stanno attivando con le Istituzioni competenti per la definizione di procedure ad hoc semplificate.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS

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