12 Luglio 2017

CIRCOLARE n. 17/2017 – PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALI (ex Voucher)

In data 15/06/2017 è stata approvata la Legge di conversione del D.L 50/2017 (ed è in corso di pubblicazione in G.U.), contenente (art 54-bis) una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali. Vengono definite prestazioni occasionali, le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile: a) per ciascun prestatore, con riferimento alla […]

In data 15/06/2017 è stata approvata la Legge di conversione del D.L 50/2017 (ed è in corso di pubblicazione in G.U.), contenente (art 54-bis) una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali.

Vengono definite prestazioni occasionali, le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; a tal fine i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti sono computati in misura pari al 75% del loro importo:- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; – giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università; – persone disoccupate ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 150/2015; – percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Il prestatore ha diritto:

–  all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata INPS;
–  all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali INAIL;
–  al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali.

Ai fini della tutela e della sicurezza del prestatore si applica l’art. 3, c. 8, D.Lgs. 81/2008; in particolare lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionali nei confronti di committente imprenditore o professionista comporta l’applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008.I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Premesso che NON possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, alle suddette prestazioni possono fare ricorso:

–  le persone fisiche, NON esercenti attività professionale o d’impresa, mediante il c.d Libretto Famiglia;

–  gli altri utilizzatori, mediante il c.d. contratto di prestazione occasionale.

L’accesso a tali prestazioni occasionali richiede alcuni adempimenti da parte di utilizzatori e prestatori. In particolare è richiesta la registrazione, anche tramite un intermediario, all’interno di un’apposita piattaforma informatica, gestita dall’INPS, di seguito denominata “piattaforma informatica INPS”, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti. Alla data di pubblicazione della presente circolare la piattaforma informatica INPS, NON è ancora disponibile.

Utilizzatori persone fisiche NON esercenti attività professionale o di impresa – Libretto Famiglia

Ciascun utilizzatore persona fisica, NON esercente attività professionale o d’impresa, entro i limiti di importo suesposti, può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS o presso gli uffici postali un libretto nominativo prefinanziato, denominato “Libretto Famiglia”, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell’ambito di:

–  piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;

–  assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

–  insegnamento privato supplementare.Il Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora. Per ciascun titolo di pagamento sono interamente a carico dell’utilizzatore:

–  la contribuzione alla Gestione Separata INPS (€ 1,65=);

–  il premio per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali INAIL (€ 0,25=);

–  oneri gestionali (€ 0,10=)in pratica ciascuna ora lavorata verrà retribuita 10 euro netti corrispondenti a 12 euro di costo.L’utilizzatore, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, deve comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di SMS o di posta elettronica.Altri utilizzatori – Contratto di prestazione occasionale

Gli altri utilizzatori, entro i limiti di importo suesposti, potranno acquisire attraverso il contratto di prestazione occasionale prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità alle seguenti condizioni.

È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:

–  da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;

–  nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;

–  da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazionedi materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;

–  da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese da titolari di pensione divecchiaia o di invalidità, da giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università, da persone disoccupate ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 150/2015 e da percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito, a condizione che tali soggetti NON risultino iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Ai fini dell’attivazione del contratto, ciascun utilizzatore versa, attraverso la piattaforma informatica INPS, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Sono interamente a carico dell’utilizzatore:

–  la contribuzione alla Gestione Separata INPS (33,00 % del compenso);

–  il premio per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali INAIL (3,50 % del compenso);

–  oneri gestionali (1,00% degli importi versati) in pratica ciascuna ora lavorata verrà retribuita un minimo di 9 euro netti corrispondenti a ca 12,38 euro di costo.

L’utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact-center messi a disposizione dall’INPS, una dichiarazione contenente, tra l’altro, le seguenti informazioni:

a)  i dati anagrafici e identificativi del prestatore;

b)  il luogo di svolgimento della prestazione;

c)  l’oggetto della prestazione;

d)  la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazionecon riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;

e)  il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiorea quattro ore continuative nell’arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo.

Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di SMS o di posta elettronica.

Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l’utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all’INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l’INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell’ambito del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l’INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo, attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull’anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore.

L’inosservanza da parte dell’utilizzatore:

–  del limite di compenso massimo di € 2.500 per le prestazioni rese da ogni prestatore per lo stesso utilizzatore e/o

–  del limite di durata di 280 ore nell’arco di un annocomporta la trasformazione del rapporto occasionale in lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato (per il settore agricolo, il limite di 280 ore annue è pari al rapporto tra il limite di € 2.500 e la retribuzione oraria individuata dal CCNL).

È prevista l’applicazione della sanzione amministrativa, non passibile di procedura di diffida, fino ad un massimo di € 2.500, per ogni prestazione lavorativa giornaliera avvenuta in violazione:

–  dell’obbligo di comunicazione della dichiarazione da trasmettere prima dell’inizio della prestazione

–  dei divieti attinenti al contratto di prestazione occasionale.N.B.: sia il c.d Libretto Famiglia che il c.d. contratto di prestazione occasionale saranno utilizzabili solo a seguito della pubblicazione in G.U. della Legge di conversione del D.L 50/2017 e all’emanazione da parte dell’INPS delle note operative.

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS – 23/06/2017

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