CIRCOLARE n. 16/2023 – LA NUOVA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING – NUOVI ADEMPIMENTI
Con il D.Lgs n. 24 del 10 marzo 2023 è stata attuata la Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni normative nazionali.
Il decreto ha ampliato in maniera significativa il perimetro di applicazione della disciplina in materia di whistleblowing, letteralmente segnalazione “di illeciti”.
► A chi è rivolto
Il whistleblowing è applicabile :
. a tutte le aziende del settore pubblico indiscriminatamente;
. alle aziende del settore privato che nell’ultimo anno hanno impiegato in media almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
. alle aziende che operano nei settori regolamentati a livello europeo (es. settore dei mercati finanziari e del credito, sicurezza trasporti, tutela ambiente) anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori subordinati;
. alle aziende che adottano modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs n.231/01, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati.
Il Whistleblowing interno ed esterno
Nel caso di whistleblowing interno i lavoratori o le terze parti di un’organizzazione (pubblica o privata) possono segnalare condotte illecite o fraudolente di cui siano venuti a conoscenza utilizzando specifici canali interni comunicativi.
Si parla di whistleblowing esterno quando la segnalazione di un illecito viene fatta all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), ai media o alle associazioni ed enti competenti.
Il D.Lgs 24/2023 stabilisce che le segnalazioni debbano essere effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne che vengono effettuate in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.
La segnalazione esterna può essere effettuata se ricorre una delle seguenti condizioni:
- a) non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla normativa vigente;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
► Quali violazioni possono essere denunciate nell’ambito del lavoro privato
Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell’interesse pubblico.
Saranno dunque possibile oggetto di segnalazione le condotte:
– penalmente rilevanti;
– poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni interne sanzionabili in via disciplinare;
– suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’azienda di appartenenza;
– suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all’ambiente;
E ancora, possono essere oggetto di whistleblower:
– gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
– le condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
– gli illeciti che rientrano nei seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari; riciclaggio; finanziamento del terrorismo;
– atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea.
► Quali obblighi sono previsti dalla nuova norma?
Sulla base del D.Lgs. n. 24 del 2023, sarà necessario:
– definire ex ante il processo di gestione delle segnalazioni;
– affidare la gestione del canale di segnalazione a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero ad un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente formato;
– calendarizzare a cadenza periodica la formazione in materia di whistleblowing;
– definire le modalità operative per la gestione delle segnalazioni;
– implementare un canale interno per la ricezione e la gestione delle segnalazioni e prevedere adeguate modalità di tutela del segnalante. In particolare, sarà necessario garantire la riservatezza della sua identità, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
– regolamentare il processo di analisi e gestione delle segnalazioni ricevute;
– predisporre policy e procedure specifiche in materia di whistleblowing;
– assicurarsi di garantire al segnalante la massima trasparenza di tutto processo;
– dotarsi di piattaforme informatiche dedicate.
► Misure di protezione per i Wistleblowers
Il D.Lgs n.24/2023 definisce le misure per proteggere i whistleblowers sia dalle ritorsioni dirette (e.g.: il licenziamento, il mobbing, la calunni), sia dalle ritorsioni indirette (quelle destinate a colleghi, familiari).
Le tutele antidiscriminatorie si applicano se al momento della segnalazione la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate, fossero vere.
È inoltre prevista, come anche nella disciplina precedente, l’inversione dell’onere della prova: la ritorsione si presume posta in essere e l’eventuale danno subito si ritiene quindi conseguenza della segnalazione.
A riguardo, l’art. 17 del decreto riporta una ampia indicazione (assolutamente non tassativa) di alcune fattispecie che vengono ricondotte a un comportamento ritorsivo (sanzioni, licenziamento, demansionamento, trasferimento, misure discriminatorie, dirette o indirette, comprensive anche dei danni reputazionali).
Competente per gestire e ricevere le segnalazioni di possibili ritorsioni, avviare l’attività istruttoria, segnalare le fattispecie di competenza agli organismi e ad applicare le sanzioni previste è l’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione).
Tra le ulteriori misure di protezione per i segnalanti, vi sono:
– la nullità di eventuali rinunce e transazioni relative a diritti e alle tutele previste dal decreto;
– un’esimente generale (che esclude anche la responsabilità civile e amministrativa, oltre a quella penale) in favore del soggetto che effettui (ai sensi dell’art. 16) la segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica di informazioni coperte da segreto, da prerogative autoriali o tutelate dalla disciplina di protezione dati, purché al momento della rivelazione sussistessero fondati motivi per ritenerla necessaria per svelare la violazione;
– viene esclusa ogni altra responsabilità per l’acquisizione o l’accesso alle informazioni sulle violazioni, salva l’ipotesi in cui la condotta costituisca reato.
► Entro quando bisogna adeguarsi?
Le disposizioni del D.Lgs. n. 24/2023 avranno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023, con eccezione dei soggetti del settore privato che abbiano impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a 249, per i quali l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna, ai sensi del nuovo decreto, avrà effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.
► Sanzioni
Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’ANAC può applicare sanzioni amministrative pecuniarie fino a euro 50.000, nei casi in cui accerti che:
– non sono stati istituiti canali di segnalazione;
– non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
– l’adozione delle procedure per la segnalazione e la gestione non è conforme a quelle richieste;
– non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
– sono state commesse ritorsioni;
– la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza.
Inoltre, è prevista una sanzione da euro 500 a euro 2.500 quando viene accertato che è stato violato l’obbligo di riservatezza circa l’identità del segnalante.
Si invia la presente a mero titolo informativo trattandosi di adempimenti non gestiti dallo scrivente Studio, Vi invitiamo pertanto a prendere contatto con il Vs. referente in materia di privacy e/o L. 231/01.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS