12 Luglio 2017

CIRCOLARE n. 16/2017 – JOBS ACT AUTONOMI – SMART WORKING / LAVORO AGILE

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 135 del 13 giugno 2017 – ed è entrata in vigore il 14/06/2017 – la Legge 22 maggio 2017, n. 81, c.d. Jobs Act autonomi, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro […]

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 135 del 13 giugno 2017ed è entrata in vigore il 14/06/2017 – la Legge 22 maggio 2017, n. 81, c.d. Jobs Act autonomi, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

La legge si divide in due Capi (Capo I “Tutela del lavoro autonomo” / Capo II “Lavoro agile”)
 

Capo I “Tutela del lavoro autonomo”

Ambito di applicazione – Lavoro autonomo (art. 1)

La disciplina del Capo I applica a tutti i rapporti di lavoro autonomo individuati dal titolo III del libro V del codice civile, incluse anche le collaborazioni occasionali disciplinate dall’art. 2222 cod. civ

Tutela nelle transazioni commerciali – Lavoro autonomo (art. 2)

Nell’ambito delle transazioni tra lavoratori autonomi e imprese o pubbliche amministrazioni e tra lavoratori autonomi, in assenza di un diverso termine contrattualmente stabilito, il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente. Decorso tale termine decorrono gli interessi di mora al tasso legale vigente. Il termine contrattualmente stabilito dalle parti non può comunque superare i 60 giorni.

Clausole e condotte abusive – Lavoro autonomo (art. 3)

Sono abusive ed inefficaci le clausole apposte al contratto che prevedono:
– la facoltà, in capo al committente, di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o di recedere da esso senza congruo preavviso;
– termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.
Costituisce abuso anche il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.
In questi casi il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni.
Vietate anche le condizioni contrattuali che integrano situazioni di abuso di dipendenza economica da intendersi come la situazione in cui un soggetto sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un altro soggetto, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi.

Invenzioni – Lavoro autonomo (art. 4)

Salvo il caso in cui l’attività inventiva costituisca già di per sé l’oggetto del contratto di lavoro, i diritti di utilizzazione economica riguardanti gli apporti originali e le invenzioni realizzati nell’esecuzione del contratto spettano al lavoratore autonomo, cui si applica in toto la disciplina vigente per la tutela dei diritti d’autore e della proprietà industriale.

Deleghe al Governo – Lavoro autonomo (artt. 5, 6, 11 e 16)

La legge conferisce delega espressa al Governo per l’adozione, entro 12 mesi, di uno o più decreti legislativi in applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi:
– individuazione degli atti delle P.A. che possono essere rimessi anche ai professionisti;
– estensione delle prestazioni erogabili dalle Casse di previdenza professionale di diritto privato, previa apposita contribuzione, a tutela di casi di riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla volontà degli iscritti anche a seguito di gravi patologie;

– ampliamento dei requisiti utili alla fruizione delle prestazioni di maternità per gli iscritti alla Gestione separata non titolari di pensioni e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
– estensione della platea dei beneficiari dell’indennità di malattia in favore degli iscritti alla Gestione separata prevedendo l’esclusione della corresponsione dell’indennità per i soli eventi di durata inferiore a 3 giorni;

– incremento, fino ad un massimo dello 0,5%, dell’aliquota contributiva aggiuntiva per maternità;
– semplificazione della normativa su salute e sicurezza degli studi professionali, con la relativa razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio.

Stabilizzazione ed estensione della DIS-COLL (art. 7)

A decorrere dal 1° luglio 2017 è prevista la stabilizzazione della DIS/COLL (indennità di disoccupazione in favore dei collaboratori) e la sua estensione agli assegnisti e dottorandi con borsa di studio.
Da tale data, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS- COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci, è dovuta un’aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento.

Disposizioni fiscali e sociali (artt. 8, 9 e 13)

A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, tutte le spese relative all’esecuzione dell’incarico (comprese quelle alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande) se sostenute: 1) dal professionista sono integralmente deducibili se addebitate analiticamente al committente; 2) direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.
 
A partire dal periodo d’imposta 2017, sono integralmente deducibili: 1) le spese di partecipazione a convegni, congressi, corsi di aggiornamento professionale, incluse le relative spese di viaggio e soggiorno, entro il limite di 10.000 euro l’anno; 2) le spese sostenute per servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’autoimprenditorialità, volte al conseguimento di sbocchi occupazionali concreti ed adeguati entro il limite annuo di 5.000 euro; 3) gli oneri sostenuti per la stipula di forme assicurative o di solidarietà sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo.
 
Le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di pensioni e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, con almeno 3 mensilità di contribuzione maggiorata accreditate nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo complessivo tra entrambi i genitori di 6 mesi, entro i primi 3 anni di vita del bambino.
 
L’indennità è pari al 30% del reddito di lavoro per cui è stata versata la contribuzione maggiorata.
Se il congedo è fruito entro il primo anno di vita del bambino, l’indennità spetta a prescindere dal requisito contributivo (3 mesi nei 12 mesi precedenti) nella misura del 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità/paternità. Le disposizioni valgono anche in caso di adozione o affidamento preadottivo.
 
I periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportano una inabilità lavorativa temporanea pari al 100% sono equiparati alla degenza ospedaliera.

L’indennità di maternità è riconosciuta, per i 2 mesi antecedenti la data del parto e per i 3 mesi successivi, a prescindere dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa.

Accesso a bandi, appalti pubblici e mercato del lavoro – Lavoro autonomo (artt. 10 e 12)

E’ prevista l’apertura, presso i Centri per l’impiego e gli organismi autorizzati all’attività di intermediazione in materia di lavoro, di sportelli dedicati al lavoro autonomo, anche attraverso la stipula di convenzioni gratuite con ordini, collegi professionali e le maggiori associazioni di categoria.
 
Le P.A., in qualità di stazioni appaltanti, promuovono la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi e ai bandi per l’assegnazione di incarichi di consulenza o ricerca.
 
A tal fine, è previsto che anche i soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, possono costituire:- reti, anche miste, di esercenti la professione;- consorzi stabili professionali;- associazioni temporanee professionali.

Gravidanza, malattia e infortunio – Lavoro autonomo (art. 14)

La gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori autonomi che prestano attività in via continuativa per il committente non determinano l’estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per ciascun anno solare, salvo il venir meno dell’interesse del committente.

In caso di maternità, la lavoratrice può, con l’accordo del committente, farsi sostituire da soci o lavoratori autonomi di fiducia che siano in possesso dei necessari requisiti professionali. Possono essere previste anche forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.
 
In caso di malattia o infortunio tali da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni, è prevista la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per un periodo massimo di 2 anni, decorsi i quali il lavoratore dovrà versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a 3 volte i mesi di sospensione.

Modifiche al codice di procedura civile (art. 15)

Modificato l’art. 409 c.p.c. specificando che, relativamente ai rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, “La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa”.
 
Modificato l’art 634 c.p.c. riconoscendo anche ai lavoratori autonomi la possibilità di ottenere un decreto ingiuntivo su esibizione delle scritture contabili.

Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo (art. 17)

E’ istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo a cui è riconosciuto il compito di formulare proposte in materia di politiche attive del lavoro autonomo con particolare riguardo ai modelli previdenziali, di welfare ed alla formazione professionale.
 

Capo II “Lavoro agile”

Lavoro agile (art. 18)

Normato il c.d smart working / lavoro agile non come nuova tipologia contrattuale ma come modalità flessibile di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato quanto ai luoghi e ai tempi di lavoro finalizzata a regolare forme innovative di organizzazione del lavoro, agevolando così la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
 
In particolare il cd. smart working / lavoro agile è dunque una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Forma e recesso (art. 19)

L’accordo, che deve essere stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, disciplina: – l’esecuzione della prestazione anche all’esterno dei locali aziendali; – le modalità di esercizio del potere direttivo da parte del datore di lavoro; – i tempi di riposo e il diritto alla disconnessione del lavoratore.

Il suddetto accordo può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso il recesso può avvenire con un termine di preavviso non inferiore a trenta giorni (novanta giorni in caso di lavoratori disabili). In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

Trattamento, diritto all’apprendimento continuo e certificazione delle competenze del lavoratore (art. 20)

Il lavoratore agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono l’attività esclusivamente all’interno dell’azienda.
 
Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro sono applicabili anche quando l’attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile.
 
Inoltre, è riconosciuto il diritto all’apprendimento permanente e alla certificazione periodica delle competenze. Potere di controllo e disciplinare (art. 21)

L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4, legge n. 300/1970 e individua le condotte che danno luogo all’applicazione delle sanzioni disciplinari.

Sicurezza sul lavoro (art. 22)

Il datore di lavoro deve garantire la salute e sicurezza del lavoratore agile e tal fine deve consegnare, con cadenza almeno annuale, al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza una informativa scritta contenente i rischi generali e specifici connessi a questa particolare modalità di svolgimento del rapporto di lavoro.
 
Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro riguardo la prestazione eseguita all’esterno dei locali aziendali.

Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e malattie professionali (art. 23)

Il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi all’esterno dei locali aziendali o in itinere (ossia occorsi durante il normale percorso andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, quando la scelta di tale luogo sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza).
 
Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS – 20/06/2017

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