26 Luglio 2024

CIRCOLARE n. 15bis/2024 – Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagociche ed educative -Istituzioni Albi Professionali – Nuovi adempimenti

La Legge 55 del 15 aprile 2024, in vigore dallo scorso 8 maggio, detta un riordino con “Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi Albi professionali”, nell’esercizio, anche in qualità di personale dipendente, dell’obbligo di iscrizione agli Albi Professionali di prossima costituzione. I nuovi Albi professionali costituendi, si […]

La Legge 55 del 15 aprile 2024, in vigore dallo scorso 8 maggio, detta un riordino con “Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi Albi professionali”, nell’esercizio, anche in qualità di personale dipendente, dell’obbligo di iscrizione agli Albi Professionali di prossima costituzione.

I nuovi Albi professionali costituendi, si differenziano sia sotto il profilo formativo che operativo, come di seguito riepilogato:

PEDAGOGISTI: ALBO DEI PEDAGOGISTI ISTITUITO NELL’AMBITO DELLE PROFESSIONI PEDAGOGICHE ED EDUCATIVE

Requisiti: Diploma di Laurea specialistica o magistrale LM50: Programmazione e gestione dei servizi educativi; Scienze dell’Educazione degli adulti e della formazione continua LM57; Scienze pedagogiche LM85; Teorie e metodologia dell’e learning e media education LM93.

▶ Rientrano in questo Albo anche coloro che abbiano conseguito la Laurea in scienze dell’educazione o in pedagogia ai sensi del D.M. 509/’99. Sono altresì ammessi anche i professori ordinari, associati ricercatori che insegnino o abbiamo insegnato presso atenei italiani/esteri o in enti pubblici di ricerca italiani/esteri: discipline pedagogiche.

Operatività: specialista dei processi educativi in campo pedagogico, educativo e formativo, a favore di singoli, coppie, famiglie, gruppi ed organismi sociali ed alla comunità in generale. Può anche operare nel comparto educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e se socio-sanitario solo nell’ambito socio-educativo.

EDUCATORI PROFESSIONALI SOCIO PEDAGOGICO, EDUCATORE NEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA (D. 65/2017 e ss) : ALBO, sempre nell’ ORDINE PROFESSIONI PEDAGOGICHE ED EDUCATIVE: EDUCATORI PROFESSIONALI

Requisiti: – Diploma di Laurea L19- in Scienze dell’educazione e della formazione.

Operatività: Servizi socio-educativi, socio-sanitari solo per gli aspetti socio-educativi- rivolti a persone in difficoltà o disagio, attraverso un percorso di crescita, inserimento o reinserimento sociale, in collaborazione con altre professionalità.

EDUCATORE PROFESSIONE SOCIO-SANITARIO: ALBO EDUCATORI PROFESSIONALI già istituito con D.M. 13/03/2017 che rientra nell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (TSRM-PSTRP)

Requisito: Laurea in educazione professionale, abilitante alla Professione sanitaria di educatore professionale, classe L7SNT2;

Operatività: servizi e presidi sanitari e socio sanitari ai sensi del D.M. 520/1998, nell’ambito di un progetto terapeutico, elaborato da un’equipe multidisciplinare, sviluppati attraverso progetti specifici educativi e riabilitativi, rivolti ad uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativi/relazionali,  in un contesto di partecipazione e recupero della vita quotidiana.

Fermo restando che il professionista dovrà essere in possesso dei titoli specifici, i requisiti richiesti per l’iscrizione all’Ordine sono i seguenti:

essere cittadini italiani o europei,

non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l’interdizione dall’esercizio della professione,

avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione,

avere la residenza in Italia o dimostrare di risiedere all’estero se si svolge servizio fuori dal territorio nazionale.

 

  Saranno iscritti agli Albi tutti coloro che risultano in possesso dei titoli specifici. Si ritiene opportuno evidenziare che, in sede di prima applicazione della norma, previa presentazione di domanda entro novanta giorni dalla data di nomina del Commissario deputato alla formazione degli albi, l’iscrizione è consentita :

1) all’albo dei pedagogisti a:

professori universitari ordinari e associati,

coloro che ricoprono o hanno ricoperto nel settore pubblico un posto di ruolo come pedagogisti,

laureate e laureati nelle discipline del settore,

coloro che hanno operato per almeno tre anni nelle discipline pedagogiche, ottenendo riconoscimenti in questo campo a livello nazionale o internazionale;

2) all’albo degli educatori professionali socio-pedagogici a:

coloro che sono in possesso dei requisiti per l’esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia,

laureate e laureati in possesso dei requisiti previsti per l’esercizio della professione di educatore socio-pedagogico,

coloro ai quali è riconosciuta la qualifica di educatore professionale sociopedagogico o di educatore nei servizi educativi,

laureati e laureate in Scienze dell’educazione e della formazione (classe di laurea L-19, ex L-18).

COSA FARE:

Le domande di iscrizione agli Albi potranno essere presentate entro il 6 agosto 2024.

Il link per la compilazione della domanda di iscrizione all’albo dei pedagogisti è https://forms.office.com/e/XHYTkdWjeA e

l’indirizzo di posta elettronica cui inviarla è albo.pedagogisti.tribunale.milano@giustizia.it.

il link per la compilazione della domanda di iscrizione all’albo degli educatori è https://forms.office.com/e/aJkMFspKgW e

l’indirizzo di posta elettronica cui inviarla è albo.educatori.tribunale.milano@giustizia.it .

Si segnala che, come sottolineato da diverse Associazioni di categoria, dalle OO:SS e da esperti del settore, la legge n. 55/2024 presenta criticità interpretative che necessitano chiarimenti urgenti, sia per i lavoratori e le lavoratrici, sia per i datori di lavoro che impiegano le figure professionali coinvolte.

A pochi giorni dalla  scadenza per l’iscrizione agli Albi la confusione è notevole e certamente non giova aver fissato la scadenza della fase transitoria di prima applicazione al 6 agosto, nel periodo di parziale sospensione delle attività educative.

Non è chiaro inoltre, quali saranno i costi e gli oneri che dovranno sostenere i lavoratori e le lavoratrice (tassa di iscrizione – formazione obbligatoria – assicurazione specifica e/o altro) per poter esercitare la propria attività lavorativa  –  anche se in forma di lavoro dipendente  – e, in questo ultimo caso, gli eventuali oneri per i datori di lavoro.

In considerazione di quanto sopra, le Associazioni del settore – fermo restando il dichiarato impegno a promuovere iniziative presso le sedi competenti per la revisione/proroga degli adempimenti richiamati – suggeriscono agli operatori dei servizi educativi  di inoltrare la domanda di iscrizione presso le Cancellerie dei Tribunali.

Si invitano pertanto di datori di lavoro a dare informativa al proprio personale coinvolto.

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS

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