CIRCOLARE n. 15/2021 – DL n. 44/2021 Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 ed in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2 per il Personale esercente attività di interesse sanitario
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 ed è entrato in vigore il 1° aprile 2021 il decreto legge n 44/2021 –- che introduce misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e di vaccinazioni anti SARS-CoV-2.
Di seguito si riportano sinteticamente le principali misure adottate.
Zone arancioni e rosse
Dal 7 al 30 aprile 2021 il DL 44/2021 prevede le seguenti limitazioni:
– l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione;
– l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
– la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale.
Inoltre il DL proroga fino al 30 aprile 2021 l’applicazione delle disposizioni anti-Covid del DPCM 2 marzo 2021, salvo quanto diversamente disposto e di alcune misure già previste dal D.L. n. 30/2021.
→ Nello specifico, dal 7 al 30 aprile 2021:
– restano chiuse le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
– sono sospesi i convegni, congressi ed altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
– sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto;
– nelle zone arancioni restano aperte le attività commerciali al dettaglio, a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;
– nelle zone rosse sono chiuse le attività commerciali al dettaglio, eccetto quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità;
– nelle giornate festive e prefestive, sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali;
– in zona rossa sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;
– nelle zone arancioni restano aperti i servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, lavanderie, pompe funebri, ecc.), invece nelle zone rosse è prevista la chiusura di parrucchieri ed estetisti;
– le attività di ristorazione sono sospese. Prevista la sola ristorazione con consegna a domicilio.
Personale sanitario
In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.
La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di non è obbligatoria e può essere omessa o differita.
→ Entro cinque giorni dalla data di entrata del DL (quindi ENTRO il 06/04/2021), ciascun Ordine professionale territoriale competente dovrà trasmettere l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede.
Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano.
N.B.: al momento NON sono state ancora fornite le informazioni operative per l’assolvimento del suddetto obbligo informativo.
→ Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di sopra, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma segnala immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.
Ricevuta la suddetta segnalazione, l’azienda sanitaria locale di residenza invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, l’omissione o il differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione di tale documentazione, l’azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, invita formalmente l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all’obbligo. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’azienda sanitaria locale invita l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.
Decorsi i suddetti termini, l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Ricevuta la comunicazione di cui sopra, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni diverse, anche inferiori, che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio, con il trattamento corrispondente alle mansioni assegnate. Quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione dal lavoro, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.
La sospensione mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Il DL introduce uno scudo penale che determina l’esclusione della responsabilità del personale sanitario per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose, “verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2”. La tutela penale agisce quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del ministero della Salute relative alle attività di vaccinazione. La norma ha efficacia retroattiva trovando applicazione dal momento dell’inizio della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, quindi, anche per fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
Scuola
In ambito scolastico il DL 44/2021 prevede che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato inderogabilmente, sull’intero territorio nazionale:
– lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, nonché dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado;
– per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione.
In zona rossa le attività dovranno svolgersi a distanza, garantendo l’attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Sull’intero territorio nazionale, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS