CIRCOLARE n. 15/2020 – EMERGENZA CORONAVIRUS DL 9/2020 – Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
Ad integrazione delle ns. precedenti circolari 10-11-12-13/2020 comunichiamo che è stato emanato e pubblicato in G.U. il Decreto Legge n. 9 del 02/03/2020 recante “misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, di cui di seguito riportiamo le principali disposizioni in materia di lavoro.
Art. 1 – Certificazione Unica
Per il solo anno 2020 i nuovi termini del 16 marzo di cui all’articolo 4, commi 6-quater e 6-quinquies del DPR 322/1998, sono prorogati al 31 marzo di detto anno, in considerazione delle difficoltà che i datori di lavoro possono incontrare a seguito delle limitazioni imposte dalle misure di prevenzione e contenimento dell’epidemia da coronavirus.
I commi sopracitati si riferiscono alla consegna della certificazione unica (CU) ai soggetti sostituiti (comma 6-quater, già prevista al 31 marzo) e alla trasmissione telematica, delle certificazioni stesse, all’Agenzia delle Entrate che avrebbero dovuto essere trasmesse il 9 marzo (il 7 marzo quest’anno cade di domenica). A regime, dal prossimo anno, entrambi questi adempimenti dovranno essere assolti entro il 16 marzo.
Rimane ferma la possibilità di trasmettere in via telematica le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta ossia il 31 ottobre (salvo modifiche).
Art. 8 – Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero
Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in tutto il territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 aprile 2020:
- i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità’ di sostituti d’imposta;
- i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti di cui sopra possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali nonche’ assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.
Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nella cd. zona rossa, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.
Articolo 13 – Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario.
Sono previste procedure semplificate per la presentazione della domanda di CIGO e di assegno ordinario erogato dai Fondi di Solidarietà bilaterali e dal Fondo di solidarietà residuale. Limitatamente:
– alle aziende con unità produttive site nei Comuni della cosiddetta zona rossa (Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini – Regione Veneto: Vo’)
-o alle aziende che hanno unità produttive al di fuori di questi Comuni, per i soli lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni elencati, impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa,
i datori di lavoro che presentano, per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, domanda di:
- cassa integrazione guadagni ordinaria, sono dispensati dall’obbligo di attivare la procedura di informazione e consultazione sindacale (art. 14 DLgs 148/2015) e di osservare il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per la presentazione della domanda all’INPS (art. 15 c. 2 DLgs. 148/2015);
- assegno ordinario sono dispensati dall’obbligo di redigere l’accordo, ove previsto, e dal rispetto dei termini per il procedimento ordinariamente previsti (la domanda di accesso all’assegno ordinario di norma deve essere presentata non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (art. 30 c. 2 del D.Lgs. 148/2015).
In ogni caso, la domanda va presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, che in ogni caso non può essere superiore a tre mesi.
I periodi di trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario concessi a seguito dell’emergenza epidemiologica da coronavirus non saranno conteggiati ai fini delle durate massime complessive e dei limiti previsti dal DLgs 148/2015.
Per le prestazioni di sostegno al reddito sono stanziati 5,8 milioni di euro per l’anno 2020.
Si prevede poi che l’assegno ordinario venga esteso ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti senza tener conto dei limiti aziendali (articolo 29, comma 4, DLgs 148/2015). La prestazione è riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a 4,4 milioni di euro per l’anno 2020.
I lavoratori destinatari delle prestazioni a sostegno del reddito devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.
Spetta all’INPS il monitoraggio dei limiti di spesa. Pertanto, l’Istituto, al raggiungimento di tale limite, non prenderà in considerazione ulteriori domande.
Le domande di accesso alla CIGO e all’assegno ordinario dovranno essere presentate telematicamente all’INPS attraverso il servizio dedicato. Sul punto, però, si attendono i necessari i chiarimenti dell’INPS.
Art. 15 – Cassa Integrazione in deroga
I datori di lavoro, con esclusione dei datori di lavoro domestico, che non rientrano nell’ambito di applicazione della CIGO e dei Fondi di Solidarietà bilaterali o residuali e che hanno unità produttive o operative nei Comuni della cd. zona rossa residuale o limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti Comuni, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di 3 mesi.
Ai lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
Il trattamento è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3milioni di euro per l’anno limitatamente ai dipendenti in forza dal 23 febbraio 2020.
La Regione dove è situata l’unita produttiva interessata alla sospensione del rapporto di lavoro deve verificare la sussistenza dei presupposti e decretare il provvedimento di concessione del trattamento di integrazione, ferma restando la trasmissione del decreto autorizzativo entro 48 ore all’INPS unitamente alla lista dei beneficiari all’ INPS, che provvede all’erogazione delle prestazioni con la modalità di pagamento diretto (articolo 44, comma 6 ter DLgs 148/2015).
Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori.
Il trattamento della cassa integrazione puo’ essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.
Art. 16 – Indennità lavoratori autonomi
Riconosciuta un’indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di 3 mesi e parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività in favore dei:
– collaboratori coordinati e continuativi,
– titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale
– lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa,
iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonche’ alla gestione separata e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni facenti parte della “zona rossa”, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito.
Le domande sono presentate alla Regione, che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Il trattamento è concesso con decreto della Regione interessata, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l’anno 2020.
Art. 17 Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna
Al di fuori dei casi di cui all’articolo 15, le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive ivi situate, nonchè ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette Regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute, d’intesa con le regioni, nell’ambito dei provvedimenti assunti con il DL 6/2020, previo accordo con le OOSS comparativamente più’ rappresentative, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese.
Il trattamento è riconosciuto fino a un importo massimo, per l’anno 2020, pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, 40 milioni di euro per la regione Veneto e a 25 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna.
Per i lavoratori è’ assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
Il trattamento è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data.
Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
I trattamenti sono concessi con decreto delle Regioni interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS