23 Luglio 2018

CIRCOLARE n. 14bis/2018 – DECRETO DIGNITÀ – CCNL AGIDAE Scuola

Con riferimento alle modifiche normative introdotte dal D.L 87/2018 in tema di contratti a termine, tenuto conto della clausola di salvaguardia contenuta nel comma 2) del nuovo art. 19 Dlgs. 81/2015: …..” Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi…..”, che sostanzialmente conferma le indicazioni dell’art.23 CCNL AGIDAE Scuola, di seguito una sintesi della nuova […]

Con riferimento alle modifiche normative introdotte dal D.L 87/2018 in tema di contratti a termine, tenuto conto della clausola di salvaguardia contenuta nel comma 2) del nuovo art. 19 Dlgs. 81/2015: …..” Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi…..”, che sostanzialmente conferma le indicazioni dell’art.23 CCNL AGIDAE Scuola,

di seguito una sintesi della nuova disciplina dei contratti a termine in vigore dal 14 luglio 2018:

 

  • DURATA COMPLESSIVA 24 mesi:

la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti  proroghe/rinnovi) conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i ventiquattro mesi.

 

  • CONTRATTO ACAUSALE

   Può avere una durata massima – comprese le proroghe – di 12 mesi, senza indicare una ragione  giustificatrice dell’apposizione del termine.

Al contratto di lavoro può essere apposto un termine di durata  superiore, comunque non oltre 24 mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

 

DOCENTI non ABILITATI

Possono essere assunti annualmente fino al conseguimento dell’abilitazione per un periodo NON superiore a 84 mesi, indicando come causa giustificatrice:

carenza di abilitazione, ai sensi dell’art.23.1 CCNL AGIDAE Scuola”.

 

COORDINATORI DIDATTICI

Ai docenti a tempo indeterminato dipendenti dell’Istituto può essere conferito annualmente l’incarico a tempo determinato per un periodo NON superiore a 36 mesi, maggiorato di ulteriori 24, indicando come causa giustificatrice:

incarico annuale di coordinamento scolastico ai sensi dell’art.23.1. CCNL AGIDAE Scuola.

 

Per un approfondimento sul contenuto integrale del “Decreto Dignità” – in attesa di conversione in legge – si rinvia alla ns. Circolare CentroStudi n.14/201

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS

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