CIRCOLARE n. 14/2022 – Riordino Integrazioni salariali dal 2022
La legge 234/2021 (cd Legge di Bilancio 2022) e il successivo DL 4/2022 (cd. Decreto Sostegni ter) hanno apportato modifiche anche alla normativa in tema di integrazioni salariali, complessivamente disciplinata dal DLgs 148/2015.
Di seguito si riportano le principali novità con riferimento all’intervento delle integrazioni salariali decorrenti dal 01/01/2022, come recepite e precisate dalla circolare Inps 18/2022 del 01/02/2022.
Principi Generali
I trattamenti di integrazione salariale vengono estesi a categorie di lavoratori finora esclusi dalle tutele, in particolare dal 01/01/2022 sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale (ordinaria e straordinaria), nonché delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali (articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015) e dal Fondo di integrazione salariale (FIS – art. 29 Dlgs 148/2015) anche:
► i lavoratori a domicilio
►i lavoratori assunti in apprendistato qualunque sia la tipologia; si ricorda che gli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante erano già destinatari dei trattamenti di integrazione salariale;
pertanto sono stati ricompresi nella tutela:
→ gli apprendisti con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
→ gli apprendisti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Per tutti questi contratti di apprendistato, però, la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro non devono pregiudicare il completamento del percorso formativo degli apprendisti, che deve pertanto continuare anche durante la sospensione dell’attività lavorativa.
- Hanno diritto all’integrazione salariale anche i dipendenti di datori di lavoro che occupano almeno 1 dipendente
- Viene ridotta da 90 a 30 giorni l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere alla data di presentazione della domanda, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento (ad eccezione per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali non è richiesta un’anzianità minima di lavoro).
- E’ eliminata la previsione di due massimali per fasce retributive e viene previsto un unico massimale – il più alto (che, per l’anno 2021, è stato pari a € 1.199,72).
- Si ricorda che, nel regime ordinario, il ricorso al pagamento diretto a carico dell’Istituto è possibile solo su specifica richiesta dei datori di lavoro e in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie degli stessi.
- Ai fini della determinazione della dimensione aziendale, sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda.
In conseguenza dell’estensione delle tutele in costanza di rapporto di lavoro, a prescindere dalla consistenza dell’organico, a decorrere dal periodo contributivo “gennaio 2022”, il contributo di finanziamento dell’ammortizzatore sociale di riferimento verrà richiesto anche ai datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.
- Il lavoratore, beneficiario del trattamento di integrazione salariale, che – durante il periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro – svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi, nonché di lavoro autonomo, non avrà titolo al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate. Se il lavoratore svolge, invece, attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi, il trattamento di integrazione salariale resterà sospeso per la durata del rapporto di lavoro.
Cassa integrazione ordinaria (CIGO – art. 10 DLgs 148/2015)
Il riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali non coinvolge in modo sensibile la disciplina della CIGO che, quindi, non subisce sostanziali modifiche né sul fronte normativo né su quello regolamentare.
Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS artt. 20 e ss. Dlgs 148/2015)
Viene estesa la CIGS a tutti i datori di lavoro non coperti dai Fondi di Solidarietà Bilaterale (FSB) che impiegano mediamente più di 15 dipendenti (in luogo dei previgenti mix di criteri dimensionali e settoriali). Quindi si applicherà anche ai datori iscritti al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) che dovranno conseguentemente sostenere la relativa aliquota di finanziamento (0,90% di cui lo 0,60% a carico del datore di lavoro) ridotta allo 0,27% solo per il 2022, oltre al contributo addizionale (ridotto per tutte le aziende dal 2025). Nel settore trasporto aereo e partiti politici la CIGS spetta (come oggi) a prescindere dal requisito dimensionale e si affiancherà alle causali ordinarie coperte dall’assegno ordinario di integrazione salariale (c.d. AIS) del FIS (in quanto datori non in regime CIGO).
Cambiano leggermente le causali di intervento:
→ la riorganizzazione aziendale comprenderà anche «la realizzazione di processi di transizione» da individuare con apposito D.M.;
→ la causale contratto di solidarietà potrà essere utilizzata su percentuali di riduzioni orarie superiori a quelle sinora vigenti (la riduzione media oraria complessiva massima dell’orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati passa dal 60% al 80% e la percentuale di riduzione complessiva massima dell’orario di lavoro, per ogni lavoratore, riferita all’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato passa dal 70% al 90%)
Fondi di solidarietà bilaterali (artt. 26, 27,40 DLgs 148/2015) e Fondo di Integrazione Salariale (FIS art.29 DLgs 148/2015)
Sia i FSB che il FIS erogheranno l’assegno di integrazione salariale (c.d. AIS) sia per le causali ordinarie ex art. 11 DLgs 148/2015 (situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, situazioni temporanee di mercato) che per quelle straordinarie ex art. 21 Dlgs 148/2015 (riorganizzazione aziendale, crisi aziendale, contratto di solidarietà).
Dal 2022 si adegueranno i contributi dovuti al FIS; le aliquote salgono allo 0,5% per i datori di lavoro che impiegano sino a cinque dipendenti e allo 0,8% se si supera la predetta soglia dimensionale; per il solo anno 2022 verrà applicato uno sconto in base al numero di dipendenti occupati. Resta fermo il contributo addizionale del 4% abbattuto solo dal 2025 assieme all’addizionale CIGS. Scompare il tetto aziendale che limitava le prestazioni concesse entro un massimo di 10 volte l’ammontare dei contributi dovuti dal datore di lavoro.
Le durate massime sono esposte nella tabella sottostante. La differenza sostanziale è che, se l’organico aziendale supera i 15 dipendenti, nel FIS subentrerà la CIGS tradizionale; nei FSB la tutela sarà sempre assolta dall’AIS che erogherà una tutela almeno equipollente alla CIGS con le stesse causali (riorganizzazione, crisi aziendale e solidarietà) e con la stessa durata.
I nuovi trattamenti di Integrazione Salariale | |||
Tipologia di intervento | Settori coperti dalla CIGO | Settori coperti dai Fondi di Solidarietà Bilaterale | Settori coperti dal FIS |
Causali ordinarie >= 1 dipendente |
CIGO |
Assegno di Integrazione Salariale
-max 13 settimane fino a 5 dipendenti -max 26 settimane se oltre 5 dipendenti |
Assegno di Integrazione Salariale
-max 13 settimane nel biennio mobile (fino a 5 dipendenti) -max 26 settimane nel biennio mobile ( se oltre 5 dipendenti) |
Causali straordinarie <=15 dipendenti |
|
Assegno di Integrazione Salariale
-max 13 settimane fino a 5 dipendenti -max 26 settimane se oltre 5 dipendenti |
Assegno di Integrazione Salariale
-max 13 settimane fino a 5 dipendenti -max 26 settimane se oltre 5 dipendenti |
Causali straordinarie >15 dipendenti | CIGS | Assegno di Integrazione Salariale
-max durata uguale alla CIGS e per le stesse causali |
CIGS |
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS