17 Luglio 2018

CIRCOLARE n. 14/2018 – DECRETO DIGNITÀ – NOVITÀ NORMATIVE IN MATERIA DI LAVORO

E’ stato pubblicato sulla GU del  13/07/2018 ed è entrato in vigore dal 14/07/2018 il DL 87/2018 (c.d. decreto dignità) con il quale, in materia lavoristica, sono state apportate modifiche alla disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato,  alla disciplina della somministrazione ed al regime sanzionatorio dei licenziamenti ed introdotte misure per contrastare la […]

E’ stato pubblicato sulla GU del  13/07/2018 ed è entrato in vigore dal 14/07/2018 il DL 87/2018 (c.d. decreto dignità) con il quale, in materia lavoristica, sono state apportate modifiche alla disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato,  alla disciplina della somministrazione ed al regime sanzionatorio dei licenziamenti ed introdotte misure per contrastare la delocalizzazione e per salvaguardare i livelli occupazionali.

 

Contratti di lavoro a tempo determinato

Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi (e non più 36, come la precedente disciplina); tuttavia, il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

  1. a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
  2. b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

 

In caso di rinnovo, il contratto dovrà sempre riportare la specificazione di una delle suddette esigenze legittimanti l’apposizione di un termine al contratto di lavoro; diversamente, in caso di proroga, l’indicazione della causale è necessaria solo quando il termine complessivo ecceda i 12 mesi (n.b.: tali disposizioni non si applicano ai contratti per attività stagionali che possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza di una esigenza specifica).

 

Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni, l’apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione

 

Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi (e non più 36), e, comunque, per un massimo di quattro volte (e non più 5) nell’arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

 

Si precisa che, le suddette previsioni normative riguardano i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dopo il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del DL 87/2018), nonché i rinnovi e le proroghe dei contratti in corso alla medesima data, con esclusione dei contratti stipulati dalle PA, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo DL.

 

Il contributo addizionale a carico del datore di lavoro (pari all’1,40% della retribuzione imponibile) è aumentato dello 0,50% per ogni rinnovo, anche in somministrazione.

Viene infine innalzato a 180 giorni il termine (decorrente dalla  cessazione dl ogni singolo contratto) per contestare la legittimità del contratto.

 

Somministrazione

In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra società di somministrazione e lavoratore somministrato è soggetto alla normativa di cui al Capo III D.Lgs. 81/2015, con esclusione degli artt 23 (limiti quantitativi) e 24 (diritto di precedenza).

 

n.b. : il DL 87/2018 non ha invece introdotto modifiche alla normativa che disciplina il contratto tra società di somministrazione.

 

Regime sanzionatorio dei licenziamenti

Innalzati rispettivamente da 4 a 6 e da 24 a 36 mensilità le indennità minime e massime da corrispondere al lavoratore ai sensi dell’art. 3, c. 1, D.Lgs.23/2015 in caso di licenziamento illegittimo (n.b.: conseguentemente, ai sensi dell’art. 9 D.Lgs.23/2015, per i datori fino a 15 dipendenti l’indennità minima in caso di licenziamento illegittimo viene innalzata da 2 a 3 mensilità).

 

Misure per contrastare la delocalizzazione e per salvaguardare i livelli occupazionali

Le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l’effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell’attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio se, entro 5 anni dalla data di conclusione dell’iniziativa agevolata, l’attività economica interessata dallo stesso o una sua parte è delocalizzata in Stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo. La decadenza comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da due a quattro volte l’importo dell’aiuto fruito.

 

Le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l’effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell’attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio se, entro 5 anni dalla data di conclusione dell’iniziativa o del completamento dell’investimento agevolato, l’attività economica interessata dallo stesso o una sua parte è delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell’ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell’UE e degli Stati SEE. In tal caso, l’importo dei benefici fruiti dovrà essere restituito, maggiorato di interessi.

 

Le imprese italiane ed estere che beneficiano di misure di aiuto di Stato operanti nel territorio nazionale che prevedono la valutazione dell’impatto occupazionale qualora, al di fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riducano i livelli occupazionali degli addetti all’unità produttiva o all’attività interessata dal beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento dell’investimento decadono dal beneficio in presenza di una riduzione superiore al 10%; la decadenza dal beneficio è disposta in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale ed è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50%.

 

Si precisa che le disposizioni indicate sono immediatamente operative, fermo restando eventuali modifiche al testo del decreto all’atto della conversione in Legge.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS

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