CIRCOLARE n. 13/2023 – DECRETO LEGGE N. 48 del 04/05/2023 Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro
E’ stato pubblicato sulla GU n. 103 del 04/05/2023 ed è entrato in vigore il 05/05/2023 il Decreto Legge n. 48 del 04/05/2023 (c.d. DECRETO LAVORO), di cui riportiamo, di seguito, le principali disposizioni.
DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE ( ART. 24 )
Viene modificato l’art 19 D.Lgs. 81/2015 prevedendo che ai contratti di lavoro subordinato di durata superiore a 12 mesi, ma comunque non superiore a 24 mesi, alle proroghe oltre i 12 mesi ed entro i 24 mesi ed in caso di rinnovo di contratto a tempo determinato (a prescindere dalla durata dello stesso), l’apposizione del termine è legittima solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
- per la sostituzione di altri lavoratori, assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro
- nei casi previsti dalla contrattazione collettiva ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 81/2015 (CCNL, Contrattazione territoriale o aziendale comparativamente più rappresentativa e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro RSA/RSU);
- in via supplettiva, ossia in assenza di regolamentazione da parte della predetta contrattazione collettiva, MA solo fino al 30 aprile 2024 (in di chiarimenti se da intendersi quale data termine contratto o data stipula contratto), per ragioni tecniche, organizzative e produttive individuate dalle parti contraenti;
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONI E DI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN MERITO AL RAPPORTO DI LAVORO ( ART. 26 )
In materia di trasparenza dei contratti di lavoro subordinato informazioni per le quali il relativo obbligo informativo previsto dal D. Lgs. n. 104/2022 (c.d. “informativa trasparenza”) può essere validamente assolto con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione, anche aziendale, per le seguenti materie:
– durata del periodo di prova;
– diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro;
– durata del congedo per ferie, e degli altri congedi retribuiti previsti dalla legge o dai CCNL cui ha diritto il lavoratore o modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;
– procedura, forma e termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
– importo iniziale della retribuzione o comunque compenso e relativi elementi costitutivi, con indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
– programmazione dell’orario normale di lavoro ed eventuali condizioni relative a lavoro straordinario e sua retribuzione nonché a cambiamenti di turno;
– (se il rapporto di lavoro è caratterizzato da modalità organizzative imprevedibili e non prevede un orario normale di lavoro programmato), variabilità della programmazione del lavoro, ammontare minimo delle ore retribuite garantite e retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite; ore e giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative; periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico;
– enti e istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.
A tal fine il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione su sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.
Le seguenti informazioni devono invece essere comunicate al dipendente nel contratto di lavoro subordinato:
– identità delle parti;
– luogo di lavoro;
– sede o domicilio del datore di lavoro;
– inquadramento, livello e qualifica attribuiti al lavoratore e, in alternativa, caratteristiche o descrizione sommaria del lavoro;
– la data di inizio del rapporto di lavoro;
– tipologia di rapporto di lavoro (in caso di rapporti a termine, data di conclusione o durata dello stesso);
– contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto.
Inoltre si prevede che il datore di lavoro o il committente pubblico e privato sia tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. A tale obbligo fanno eccezione i sistemi protetti da segreto industriale e commerciale.
MISURE FISCALI PER IL WELFARE AZIENDALE ( ART. 40 )
Limitatamente al periodo di imposta 2023 viene aumentata a 3.000,00= euro la soglia di esenzione dei c.d. fringe benefit (valore dei beni ceduti / servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale) riconosciuti, anche ad personam, ai lavoratori dipendenti con figli a carico, compresi:
– i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti;
– i figli adottivi o affidati.
Si ricorda che sono considerati fiscalmente a carico i figli che possiedono un reddito complessivo annuo uguale o inferiore a 2.840,51 euro ossia a 4.000,00 euro in caso di figli di età non superiore a 24 anni.
Il suddetto limite di esenzione è applicabile a condizione che il lavoratore dipendente dichiari al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli a carico.
I datori di lavoro provvedono all’applicazione della suddetta misura previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti in azienda.
Qualora in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto dovesse emergere che il valore complessivo dei beni ceduti, dei servizi prestati e delle somme erogate / rimborsate per utenze domestiche sia superiore a tale soglia, il datore di lavoro dovrà assoggettare a tassazione l’importo corrisposto nella sua interezza.
ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI ( ART. 39 )
Viene incrementato di 4 punti percentuali, per il periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima), l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori dipendenti del settore privato.
Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero è dunque pari al:
– 6% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro;
– 7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.
INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE ( ART. 27 )
Ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, di giovani che:
- non abbiano ancora compiuto 30 anni di età;
- non lavorino né siano inseriti in corsi di studi o di formazione (c.d. NEET);
- siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.
L’incentivo si applica anche alle assunzioni effettuate a scopo di somministrazione e al contratto di apprendistato professionalizzante; restano invece esclusi i rapporti di lavoro domestico.
Il beneficio è cumulabile, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, con:
– esonero contributivo under 36 (art. 1 comma 297 L n. 197/2022);
– altri esoneri o riduzioni contributive previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
N.B. In caso di cumulo, il nuovo incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda mensile.
La domanda per la fruizione dell’incentivo è trasmessa attraverso apposita procedura telematica all’INPS, che provvede entro cinque giorni a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo.
In favore del richiedente opera una riserva di somme pari all’ammontare previsto dell’incentivo spettante, e al richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all’incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni, il richiedente ha l’onere di comunicare all’INPS, attraverso l’utilizzo della predetta procedura telematica, l’avvenuta stipula del contratto che dà titolo all’incentivo.
L’incentivo è riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e viene corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.
INCENTIVI PER ASSUNZIONI-TRASFORMAZIONI DI BENEFICIARI DELL’ASSEGNO DI INCLUSIONE ( ART. 10 )
In caso di sottoscrizione con i percettori del nuovo Assegno di inclusione (vedi infra) di un contratto di lavoro subordinato verrà riconosciuto un esonero dal versamento della contribuzione previdenziale INPS (sono pertanto esclusi dall’esonero i premi e i contributi da versare all’INAIL) pari a:
– 100% dei contributi previdenziali a carico datore di lavoro, per 12 mesi e nel limite massimo di 8.000 euro su base annua in caso di assunzione a tempo indeterminato, pieno o parziale, di apprendistato. Nel caso di licenziamento del beneficiario dell’Assegno di inclusione effettuato nei 24 mesi successivi all’assunzione il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa / giustificato motivo soggettivo;
– 100% dei contributi previdenziali a carico in caso di trasformazione di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti per assunzione a tempo determinato;
– 50% dei contributi previdenziali a carico datore di lavoro, per 12 mesi, nel limite di 4.000 euro su base annua in caso di assunzione a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale.
L’esonero sarà riconosciuto solamente ai datori di lavoro che inseriranno un’offerta di lavoro nel SIISL, cioè nel nuovo Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa, che sarà realizzato per consentire l’attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell’assegno di inclusione. Il diritto alla fruizione è, inoltre, subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 1, c. 1175, L. 296/2006 (regolarità contributiva, rispetto obblighi legge / contrattazione collettiva, ecc.) ed agli obblighi di cui alla L. 68/99 (collocamento obbligatorio).
La suddetta agevolazione si configura come aiuto di stato per i soggetti beneficiari ed è riconosciuta nel rispetto dei limiti del regime de minimis.
INCENTIVI PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA’ ( ART. 28 )
Al fine di valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità, viene istituito un fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli enti del terzo settore, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, per ogni persona con disabilità, di età inferiore a 35 anni, assunta ai sensi della L. 68/99, contratto a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023. Le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo verranno definiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per la disabilità con apposito decreto.
FONDO NUOVE COMPETENZE ( ART. 19 )
Il Fondo nuove competenze viene incrementato con risorse nel periodo di programmazione 2021 – 2027 con risorse rinvenienti dal Piano Nazionale Giovani, donne, lavoro, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e dal Programma operativo complementare per le politiche attive e l’occupazione ( POC SPAO).
MAGGIORAZIONI DELL’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE ( ART. 22 )
Con effetto dal 1° giugno 2023 viene previsto che la specifica maggiorazione dell’assegno unico universale prevista per i nuclei in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, spetta anche per i minori appartenenti a nuclei ove al momento della presentazione della domanda, è presente un solo genitore lavoratore poiché l’altro risulta deceduto. La maggiorazione viene riconosciuta per un periodo di 5 anni successivi all’evento.
MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLE SANZIONI AMMINSTRATIVE IN CASO DI OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ( ART. 23 )
In caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali di importo NON superiore a euro 10.000,00= annui, la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile ai sensi dell’art. 2, c. 1 bis, DL 463/1983 può variare da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso. (nella previgente versione era applicabile una sanzione da euro 10.000,00= a euro 50.000,00=).
Viene, inoltre, previsto che per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023 gli estremi della violazione debbano essere notificati ENTRO il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto di violazione.
PRESTAZIONI OCCASIONALI NEL SETTORE TURISTICO TERMALE ( ART. 37 )
Il divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale ex art 54-bis DL n. 50/201, con riferimento agli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento si applica ai datori di lavoro che occupano più di 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Inoltre, per gli utilizzatori che operano in tali settori l’importo massimo annuo di compenso erogabile a chi svolge prestazioni occasionali è elevato a 15.000 euro.
INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI RAFFORZAMENTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA SUL LAVORO ( ARTT. 14 -18 )
- Viene istituito un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione di attività formative; i requisiti, le modalità di erogazione e di quantificazione del sostegno verranno definiti con un apposito decreto interministeriale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento. (art. 17).
- Per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2023-2024 viene estesa la tutela assicurativa agli studenti in formazione e alternanza scuola-lavoro coinvolti in attività di insegnamento-apprendimento nell’ambito del sistema
nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore (art. 18).
Sono altresì state introdotte modifiche al D.lgs.81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, da approfondire con il proprio referente per la sicurezza nei luoghi di lavoro (art.14).
ASSEGNO DI INCLUSIONE ( ARTT. 1 – 9 )
Con decorrenza dal 1° gennaio 2024, in sostituzione del Reddito di cittadinanza, viene istituito l’Assegno di inclusione quale misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale rivolto alle famiglie in cui siano presenti: disabili; minori; over 60.
L’importo erogabile è pari a 500 euro al mese, moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza, elevabili a 630 euro se il nucleo è composto da over 67 o con disabili gravi, cui si può aggiungere l’importo di 280 euro mensili quale contribuzione di locazione per l’abitazione principale.
Il beneficio mensile sarà erogato dall’INPS attraverso uno strumento di pagamento elettronico, per un periodo massimo di 18 mesi continuativi, con la possibilità di un rinnovo per ulteriori 12 mesi.
ll nucleo familiare del richiedente deve avere: – un valore ISEE valido non superiore a 9.360 euro; – un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente (in caso di nucleo composto interamente da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni oppure da persone con almeno 67 anni e da altri familiari disabili o non autosufficienti, la soglia sale a 7.560 euro annui moltiplicata per la scala di equivalenza);
– un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
– un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000, euro, incrementati di 2.000 euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo (questi massimali sono incrementati di altri 5.000 euro per ogni componente disabile e di 7.500 euro per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente).
Devono altresì essere soddisfatti i seguenti requisiti relativi al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita:
– nessun componente del nucleo deve risultare intestatario o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o di motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi precedenti;
– nessun componente del nucleo deve risultare intestatario o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto o aeromobili;
– non essere stati sottoposti a misura cautelare o di prevenzione e non essere stati condannati in via definitiva nei dieci anni precedenti la richiesta.
Il nucleo beneficiario sarà tenuto a sottoscrivere un patto di attivazione digitale e a presentarsi, con cadenza trimestrale, presso i patronati o i servizi sociali e i centri per l’impiego, al fine di aggiornare la propria posizione.
Per i soggetti occupabili, di età compresa tra i 18 e i 59 anni e non “fragili”, è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente:
– a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale;
– a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.
SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO ( ART 12 )
Al fine di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa è istituito, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro, mediante partecipazione a progetti di formazione, orientamento e accompagnamento al lavoro utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, con un valore ISEE familiare non superiore a 6.000 euro annui, che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione. L’attivazione dei beneficiari può prevedere l’adesione ai percorsi previsti dal Programma nazionale GOL, valorizzando, accanto alla formazione, anche i servizi al lavoro come richiesto dall’Associazione.
Previa dichiarazione di immediata disponibilità e stipula di un patto di servizio personalizzato, i beneficiari ricevono per un periodo massimo di dodici mensilità un ‘indennità di partecipazione alle misure di attivazione pari ad un importo mensile di 350 €.
Si rimane in attesa dei necessari chiarimenti da parte degli enti preposti per la corretta applicazione delle suddette novità normative.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS