CIRCOLARE n. 13/2021 – REGIONE LOMBARDIA INCENTIVI OCCUPAZIONALI NUOVE ASSUNZIONI
Regione Lombardia, con DGR n. 4398 del 10/03/2021, ha deliberato di riconoscere incentivi occupazionali a datori di lavoro privati che assumono soggetti destinatari delle misure regionali Dote Unica Lavoro e Azioni di Rete per il Lavoro.
Beneficiari
Sono ammessi ad accedere al contributo i datori di lavoro che assumono lavoratori presso unità produttiva/sede operativa ubicata sul territorio di Regione Lombardia, rientranti in una delle seguenti categorie:
- le imprese iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza, in stato attivo;
- gli Enti del Terzo Settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni) iscritti ai registri (regionale/provinciale nelle more dell’attuazione del Registro Nazionale, ai sensi del D.Lgs. 117/2017);
- le associazioni riconosciute e le fondazioni, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche;
- i lavoratori autonomi esercenti arti o professioni con partita IVA, in forma singola o associata;
- le associazioni e i consorzi tra i soggetti di cui ai punti precedenti.
Dal contributo sono esclusi:
– i contratti di lavoro domestico e i datori di lavoro privati senza partita IVA;
– le imprese con attività relative ai seguenti Codici Ateco: • 96.04.1 – 96.04.10 Centri per il benessere fisico (c.d. “centri massaggi”); • 92.00.01 – 92.00.09 Sale gioco con apparecchi per il gioco d’azzardo lecito (ad es. “slot machine”, “Video Lottery”, sale scommesse, etc.); • 47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop);
– le pubbliche amministrazioni, le aziende controllate dalla pubblica amministrazione, le società di assistenza tecnica coinvolte nell’Avviso e gli operatori accreditati per i servizi di formazione e lavoro di Regione Lombardia.
Sono, inoltre, esclusi i datori di lavoro presso cui sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione riguardi lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione.
Destinatari
Gli incentivi verranno riconosciuti in caso di assunzione di disoccupati e occupati sospesi in esubero che hanno aderito a Dote Unica Lavoro e Azioni di Rete per il Lavoro e per cui viene conseguito e rendicontato il risultato di inserimento lavorativo nell’ambito di tali percorsi in posesso dei seguenti requisiti:
- se disoccupati, residenti o domiciliati in Lombardia;
- se occupati sospesi con diritto all’integrazione salariale, dipendenti presso sedi operative ubicate in Lombardia (anche se residenti o domiciliati fuori Regione).
Ammontare del contributo
Il contributo massimo è differenziato in funzione della difficoltà di accesso nel mercato del lavoro, come segue:
- lavoratori fino a 54 anni: € 5.000=;
- lavoratrici fino a 54 anni: € 7.000=;
- lavoratori over 55: € 7.000=;
- lavoratrici over 55: € 9.000=.
Tali importi sono maggiorati di € 1.000= se l’assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti o da un’impresa costituita o acquisita da lavoratori, anche in forma cooperativa, che provengono da imprese in crisi (cd. “workers buyout”).
Il contributo non può eccedere il costo del lavoro al netto degli oneri previdenziali e contributivi ed è da intendersi riferito a contratti a tempo pieno. Per i contratti a tempo parziale l’incentivo concedibile sarà riparametrato in funzione della percentuale di ore previste.
Il contributo è concesso a fronte della sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato:
- a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, in apprendistato;
- a tempo pieno o a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie).
Erogazione del contributo
L’erogazione del contributo avviene con le seguenti tempistiche e modalità diverse a scelta dell’azienda:
- a rimborso, a seguito di rendicontazioni intermedie e finale;
- in un’unica soluzione anticipata alla presentazione della domanda di finanziamento, con presentazione di fidejussione a garanzia del contributo.
Il contributo è subordinato all’effettiva permanenza del lavoratore presso l’impresa (n.b.: Regione verificherà tale requisito secondo le scadenze e le modalità che saranno definite dai provvedimenti attuativi), fatta salva una conclusione anticipata del rapporto di lavoro non addebitabile al datore di lavoro che determini la riparametrazione del contributo, e alla verifica dei pagamenti eseguiti dall’impresa.
Regime di Aiuto di Stato
A scelta dell’impresa, il contributo può essere erogato, a normativa vigente, nell’ambito:
- del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19;
- del regime de minimis.
Presentazione della domanda
Le domande potranno essere presentate per le assunzioni effettuate successivamente alla data di pubblicazione del Decreto attuativo (indicativamente da metà aprile 2021)
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS