CIRCOLARE n. 13/2018 – LEGGE DI BILANCIO 2018 – divieto pagamento retribuzioni in contante
Con riferimento alla ns. circolare n. 4 / 2018 Legge di Bilancio 2018 si ricorda che, a decorrere dal 1° luglio 2018, ai sensi del comma 910 della legge 205/2017, i datori di lavoro o committenti saranno obbligati a corrispondere ai lavoratori ed ai collaboratori la retribuzione, e ogni anticipo di essa con modalità tracciabile.
Rapporti di lavoro
L’obbligo ricade su tutti i datori di lavoro e/o committenti ed è riferito a contratti di:
- lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del Codice civile, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico
- collaborazione coordinata e continuativa;
- lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.
In attesa di ulteriori chiarimenti si ritiene che l’obbligo di utilizzo di mezzi tracciati riguardi anche il pagamento di altre forme di reddito che non derivano da rapporti di lavoro propriamente detti come borse di studio, attività di amministratore di società, sportivo dilettantistico, ovvero il pagamento di compensi per lavoro autonomo occasionale (contratto d’opera).
Pertanto, il divieto all’uso del contante è posto per qualsiasi rapporto di natura lavorativa, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione, autonoma o subordinata.
Forme di pagamento consentite
Gli strumenti consentiti per pagare le retribuzioni saranno solo i seguenti:
- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN comunicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronici;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.
La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga NON costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione
Somme soggette all’obbligo
In attesa di chiarimenti dal Ministero sono soggette agli obblighi di cui sopra le somme erogate a titolo di
- stipendi/compensi, sia acconti o saldi
- note spese, sia anticipi o rimborsi
Sanzioni
Al datore di lavoro o committente che viola tale obbligo si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria
consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
E’ considerata violazione della norma anche qualsiasi comportamento elusivo dell’obbligo quale ad esempio, nonostante l’utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, ovvero, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l’assegno emesso venga annullato prima dell’incasso; circostanze che evidenziano uno scopo elusivo del datore di lavoro che mina la stessa ratio della disposizione.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS