CIRCOLARE n. 12/2021 – DL 13/03/2021 n. 30 SMART WORKING – CONGEDO STRAORDINARIO GENITORI
Il DL 13 marzo 2021 n. 30, pubblicato sulla G.U. n. 62 del 13/03/2021, prevede che fino al 30 giugno 2021 i lavoratori dipendenti possano richiedere di lavorare in smart working per un periodo corrispondente in tutto o in parte:
– alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio minori di 16 anni
– alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio
– alla durata della quarantena del figlio disposta dall’ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Solo nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile/smart working nei casi suindicati il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro fruendo di un congedo straordinario. Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Per i periodi di astensione così fruiti spetta, in luogo della retribuzione e, nei limiti di spesa previsti, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata come previsto dall’art 23, D.Lgs. 151/2001 (i suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa).
Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti, ai sensi degli articoli 32 e 33 D.Lgs. 151/2001, dai genitori per le motivazioni sopra elencate, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino alla data di entrata in vigore del decreto in commento, possono essere convertiti a domanda nel congedo Covid con diritto all’indennità e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
Il comma 5 DL 30/2021 prevede che in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
I seguenti lavoratori:
– iscritti alla gestione separata INPS;
– i lavoratori autonomi;
– il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
– lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari,
per i figli conviventi minori di anni 14 ai sensi dell’art. 2 c. 6 DL 30/2021 possono richiedere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per il periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio.
Il suddetto bonus viene erogato mediante il libretto famiglia ex 54-bis DL n. 50/2017, convertito dalla L. 96/2017 o, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all’articolo 1, comma 355, L n. 232/2016.
Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire dei suddetti congedo straordinari / bonus, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6, articolo 2, DL n. 30/2021 stesso.
Per le modalità di presentazione delle domande si rimane in attesa delle necessarie istruzioni operative da parte dell’INPS.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS