26 Febbraio 2020

CIRCOLARE n. 11/2020 – EMERGENZA CORONAVIRUS – Provvedimenti di urgenza

In data odierna è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM 25 febbraio 2020 che prevede l’estensione dell’ambito geografico di applicazione del lavoro agile (smart working), in considerazione dello stato di emergenza sanitaria derivato dalla diffusione del Coronavirus nelle regioni del Nord Italia. LAVORO AGILE (SMART WORKING) Il provvedimento dispone che la modalità di lavoro […]

In data odierna è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM 25 febbraio 2020 che prevede l’estensione dell’ambito geografico di applicazione del lavoro agile (smart working), in considerazione dello stato di emergenza sanitaria derivato dalla diffusione del Coronavirus nelle regioni del Nord Italia.

LAVORO AGILE (SMART WORKING)

Il provvedimento dispone che la modalità di lavoro agile è applicabile, in via automatica fino al 15 marzo 2020, nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, a qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ordinariamente previsti.

In queste regioni il legislatore ha previsto una semplificazione transitoria della disciplina del lavoro agile e dei relativi adempimenti telematici per consentire una temporanea riorganizzazione delle attività aziendali a distanza e ridurre al minimo la mobilità dei lavoratori senza compromettere la produttività.

 

Partendo dal presupposto che, al momento, ogni azienda sta procedendo a regolare la prestazione dell’attività da parte dei lavoratori dipendenti secondo il proprio buon senso e la propria sensibilità, di seguito riportiamo in dettaglio quali deroghe sono ammesse alla procedura ordinaria, per il tempo limitato all’emergenza (ad oggi fino al 15/03/2020):

– nella procedura telematica d’emergenza l’accordo individuale è sostituito da un’autocertificazione che il lavoro agile si riferisce ad un soggetto appartenente a una delle aree a rischio (come da fac simile allegato);

– nel campo “data di sottoscrizione dell’accordo”, deve essere inserita la data di inizio del lavoro agile;

– gli obblighi di informativa previsti dalla legge 22 maggio 2017 n. 81, (consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di una informativa scritta contenente i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di svolgimento del rapporto di lavoro) possono essere assolti in via telematica anche utilizzando la documentazione che verrà resa disponibile sul sito dell’INAIL (al momento non ancora presente).

 

L’autocertificazione (in formato .pdf) deve essere inviata  attraverso la piattaforma disponibile sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’accesso alle funzionalità per la trasmissione degli accordi per lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità lavoro agile è consentito dal portale lavoro.gov.it a coloro che:

– sono in possesso delle credenziali SPID, rilasciate da uno qualsiasi dei gestori indicati dall’AgID

– sono in possesso di credenziali attive rilasciate dal portale www.cliclavoro.gov.it

Allegato smartworking-Coronavirus

 

SOSPENSIONE RITENUTE FISCALI

Il Ministero dell’Economia con apposito DM attualmente in corso di pubblicazione, ha disposto la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore delle aree del Nord Italia (Lombardia e Veneto) colpite dall’emergenza Coronavirus, per le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche residenti / con sede legale / operativa al 21.2.2020 nei Comuni di seguito elencati:

Lombardia: Bertonico – Casalpusterlengo- Castelgerundo – Castiglione D’Adda – Codogno – Fombio – Maleo – San Fiorano – Somaglia – Terranova dei Passerini

Veneto: Vo’

 

La sospensione opera con riferimento ai versamenti / adempimenti tributari scadenti nel periodo dal 21/02/2020 al 31/03/2020, quali, ad esempio:

  • l’invio telematico, da parte dei sostituti d’imposta, della CU 2020 (in scadenza il 9.3);
  • i versamenti relativi a cartelle emesse dall’Agente della riscossione o derivanti da accertamenti esecutivi ex art. 29 DL n. 78/2010 in scadenza nel predetto periodo.

Si precisa inoltre che i sostituti d’imposta aventi sede legale / operativa nel territorio dei suddetti Comuni non sono tenuti ad operare e versare le ritenute alla fonte. In particolare la sospensione riguarda esclusivamente le ritenute di cui agli artt. 23 (reddito lavoro dipendente), 24 (reddito assimilato al lavoro dipendente) e 29 (compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato).

 

I versamenti/adempimenti tributari sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine di sospensione.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS

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