31 Gennaio 2022

CIRCOLARE n. 10/2022 – PROROGA 01/01 30/06 2022 ESONERI CONTRIBUTIVI EX L. 178/2020 MESSAGGIO INPS n. 403/2022

Facendo seguito alle ns. circolari n. 1/2021 LEGGE DI BILANCIO 2021, n. 41/2021 ESONERO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONE GIOVANI A TEMPO INDETERMINATO e n. 45/2021 ESONERO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONE DONNE LAVORATRICI SVANTAGGIATE comunichiamo che, con messaggio n. 403/2022 del 26/01/2022, l’INPS comunica che, la Commissione europea, in data 11 gennaio 2022, con la decisione C(2022) 171 final, ha […]

Facendo seguito alle ns. circolari n. 1/2021 LEGGE DI BILANCIO 2021, n. 41/2021 ESONERO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONE GIOVANI A TEMPO INDETERMINATO e n. 45/2021 ESONERO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONE DONNE LAVORATRICI SVANTAGGIATE comunichiamo che, con messaggio n. 403/2022 del 26/01/2022, l’INPS comunica che, la Commissione europea, in data 11 gennaio 2022, con la decisione C(2022) 171 final, ha prorogato l’applicabilità dell’esonero contributivo per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under 36 (art. 1, c. 10-15, L. 178/2020), della c.d. decontribuzione Sud (art. 1, c. 161-169, l. 178/2020) e dell’esonero contributivo per l’assunzione di donne lavoratrici svantaggiate (art. 1, c. 16-19, L. 178/2020) al 30 giugno 2022.

Pertanto, i suddetti esoneri contributivi possono trovare applicazione anche in riferimento agli eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 o di donne lavoratrici svantaggiate) che si verificheranno nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, nonché alla c.d decontribuzione Sud, che potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022.

 

L’Istituto comunica, inoltre, che la Commissione europea ha previsto che il massimale di erogazione degli aiuti temporanei di cui alla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, è innalzato a:

– 290.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;

– 345.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

– 2,3 milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori.

Di conseguenza, ai fini della legittima applicazione dei suddetti esoneri contributivi, si dovrà tener conto dei nuovi massimali.

 

Distinti saluti

TERRAZZINI & PARTNERS

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