8 Marzo 2021

CIRCOLARE n. 10/2021 – INAIL BANDO ISI 2020

L’INAIL, al fine di incentivare le imprese a realizzare interventi diretti al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ha pubblicato l’Avviso pubblico 2020 – Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro in attuazione dell’art. 11, comma 1 lett. a) e comma […]

L’INAIL, al fine di incentivare le imprese a realizzare interventi diretti al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ha pubblicato l’Avviso pubblico 2020 – Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro in attuazione dell’art. 11, comma 1 lett. a) e comma 5 D.Lgs. 81/2008 s.m.i..

Premesso che per miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro si intende il miglioramento documentato delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, sono incentivabili i progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie:

1 Progetti di investimento – Asse di finanziamento 1;

2 Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Asse di finanziamento 1;

3 Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2;

4 Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto– Asse di finanziamento 3;

5 Progetti per micro e piccole imprese2 operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4.

 

Soggetti destinatari dei contributi sono: 1) le imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale/provinciale e iscritte alla CCIAA, ad esclusione delle micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; queste ultime destinatarie dell’iniziativa ISI Agricoltura 2019-2020; 2) gli enti del terzo settore, ai sensi del d.lgs. n.117/2017, come modificato dal d.lgs. n.105/2018, possono accedere esclusivamente all’Asse 2; 3) le micro e piccole imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7, operanti nei settori Pesca (codice Ateco 2007 A03.1) e Fabbricazione Mobili (codice Ateco 2007 C31).

 

Al momento della domanda, il soggetto richiedente dovrà soddisfare, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

  • avere attiva nel territorio di questa Regione/Provincia autonoma l’unità produttiva per la quale si intende realizzare il progetto;
  • essere regolarmente iscritti negli appositi registri o albi nazionali, regionali e provinciali in data NON successiva alla pubblicazione del bando ISI2020;
  • essere in regola con gli obblighi contributivi di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
  • il progetto deve essere riferito alla lavorazione iniziata in data non successiva alla pubblicazione del bando ISI2020, riscontrabile dai documenti aziendali o adempimenti di legge, anche tramite il documento di valutazione dei rischi (DVR), laddove previsto dalla tipologia di intervento selezionata.
  • essere regolarmente iscritti alla gestione assicurativa e previdenziale;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di scioglimento o liquidazione volontaria né sottoposta a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
  • non aver ottenuto, a seguito della verifica amministrativa e tecnica della documentazione a conferma della domanda online, il provvedimento di concessione del finanziamento per uno degli Avvisi Isi 2016, 2017, 2018. È fatta salva la partecipazione agli Assi 1.1, 2, 3, 4 per i soggetti che hanno ottenuto per uno degli Avvisi Isi 2016, 2017, 2018 il provvedimento di concessione per i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
  • non aver chiesto e non aver ricevuto altri finanziamenti pubblici sul progetto oggetto della domanda; non costituisce causa di esclusione l’accesso ai benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito, quali quelli gestiti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n.662 , quelli gestiti da Ismea ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del d.lgs. 29 marzo 2004, n.102 e quelli previsti da disposizioni analoghe.

 

È richiesto, inoltre, che il titolare o, per quanto riguarda le imprese costituite in forma societaria e per gli enti del terzo settore definiti all’articolo 6, il legale rappresentante, non abbia riportato condanne, inflitte con decreto penale di condanna o sentenza, anche di patteggiamento, passate in giudicato per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 e seguenti del codice penale o che sia trascorso un quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose5 senza che il titolare o il legale rappresentante abbia commesso un nuovo delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale.

 

I suddetti requisiti e condizioni di ammissibilità devono essere mantenuti anche successivamente alla presentazione della domanda a valere sul presente Avviso, fino alla realizzazione del progetto ed alla sua rendicontazione. È richiesta altresì la sottoscrizione da parte dei soggetti beneficiari del “Patto di integrità” (Modulo G) di cui alla determina del Presidente dell’Inail n. 524 del 17 dicembre 2018.

I soggetti destinatari dovranno altresì aver effettuato la verifica del rispetto delle condizioni poste dai regolamenti europei di cui all’articolo 2 del presente Avviso, applicabili al settore produttivo di appartenenza e avere pertanto titolo a presentare domanda di finanziamento per l’importo richiesto.

 

Sull’importo delle spese ritenute ammissibili è concesso un finanziamento in conto capitale, calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA, nella misura del 65%, nel rispetto dei seguenti limiti:

  • per gli Assi 1,2 e 3: Il finanziamento massimo erogabile è pari a 130.000,00 Euro e il finanziamento minimo ammissibile è pari a 5.000,00 Euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all’Allegato 1.2 non è fissato il limite minimo di finanziamento;
  • per l’asso 4: Il finanziamento massimo erogabile è pari a 50.000,00 Euro e il finanziamento minimo ammissibile è pari a 2.000,00 Euro.

 

Sono ammesse a finanziamento le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili per la sua completezza, (le spese devono essere sostenute dall’impresa/ente richiedente i cui lavoratori e/o titolare beneficiano dell’intervento e devono essere documentate e devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda), con esclusione delle spese relative all’acquisto od alla sostituzione di:

  • dispositivi di protezione individuale ai sensi dell’art. 74 del D. Lgs 81/2008;
  • veicoli, aeromobili e imbarcazioni non compresi nel campo di applicazione del D. Lgs 17/2010;
  • ponteggi fissi.

Non sono inoltre ammesse a finanziamento le spese relative a:

  • trasporto del bene acquistato;
  • consulenza per la redazione, gestione e invio telematico della domanda di finanziamento;
  • adempimenti inerenti alla valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del d.lgs. n.81/2008 s.m.i.;-
  • adempimenti obbligatori a carico del fabbricante o di altro soggetto diverso dal datore di lavoro;
  • manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera;
  • compensi ai componenti degli Organismi di vigilanza nominati ai sensi del d.lgs. n.231/2001;
  • acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing);
  • costi del personale interno (ad esempio, personale dipendente, titolari di impresa, legali rappresentanti e soci);
  • costi autofatturati;
  • spese fatturate dai soci (persone fisiche e/o giuridiche) dell’azienda richiedente il contributo;
  • interventi forniti da imprese con le quali il richiedente abbia rapporti di controllo, di partecipazione finanziaria, o amministratori, consiglieri e rappresentanti legali in comune.

 

Per i progetti di cui agli Allegati 1.1 (con esclusione degli interventi c, d, h), 2 o 4, nel caso di vendita o permuta di macchine sostituite nell’ambito del progetto, l’importo del finanziamento a carico dell’Inail verrà decurtato della somma pari alla differenza tra l’importo realizzato con la vendita (o con la permuta) e quello della quota parte del progetto a carico dell’impresa (pari al 35% dell’importo del progetto). Nel caso in cui l’importo ricavato dalla vendita (o dalla permuta) sia inferiore o pari alla quota parte del progetto a carico dell’impresa (35% dell’importo del progetto) non verrà effettuata alcuna decurtazione. Per i progetti di cui all’Allegato 1.1 – interventi c, d, h, per i quali è prevista la vendita o la permuta dei trattori agricoli o forestali e/o delle macchine sostituiti nell’ambito del progetto, nella presentazione della domanda on line l’importo del finanziamento ammissibile è calcolato operando, sulla quota a carico di Inail, la decurtazione della somma pari al 50% dell’importo preventivato per la vendita o permuta. In fase istruttoria l’importo concedibile sarà valutato con riferimento all’importo effettivo di vendita o di permuta.

 

Le domande potranno essere compilate e salvate sul sito INAIL www.inail.it – Punto cliente (previa registrazione) a decorrere dal 01/06/2021 e fino al giorno 15/07/2021.

Le domande inserite e alle quali sia stato assegnato il codice identificativo (il codice identificativo necessario per l’invio sarà scaricabile, a partire dal 20/07/2021, all’interno della procedura informatica) dovranno essere inoltrate esclusivamente on line secondo il calendario che sarà pubblicato sul sito INAIL.

 

L’elenco in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate sarà pubblicato sul sito INAIL (entro 14 giorni dal giorno di ultimazione della fase di invio), con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per l’ammissibilità del contributo, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria complessiva.

 

Le imprese dichiarate ammissibili al contributo, a pena di esclusione, dovranno trasmettere ENTRO 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissibilità alla Sede INAIL competente tutta la documentazione prevista (Modulo A di domanda e documentazione prevista per la specifica tipologia di progetto), utilizzando la Posta Elettronica Certificata (n.b.: la mancata presentazione della documentazione entro tale termine comporterà la decadenza della domanda stessa).

 

Per le domande che risultano confermate a seguito invio della documentazione, nel rispetto del termine di 120 giorni decorrenti dalla scadenza del termine previsto per l’invio della documentazione stessa, l’INAIL procederà al riscontro di quanto inviato allo scopo di verificare l’effettiva sussistenza di tutti gli elementi dichiarati nella domanda online. È facoltà dell’INAIL richiedere ulteriore documentazione riguardante il progetto, che sia funzionale alla verifica della sua conformità ai requisiti dell’Avviso pubblico (il destinatario del finanziamento dovrà provvedere ad ottemperare alla richiesta di integrazione documentale e/o chiarimenti entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del suddetto invito).

 

In caso di ammissione all’incentivo, l’impresa avrà un termine massimo 365 giorni (decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di esito positivo della verifica) per realizzare e rendicontare il progetto (n.b.: il termine è prorogabile su richiesta motivata dell’impresa/ente per un periodo non superiore a sei mesi).

 

Entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione, in caso di esito positivo delle verifiche, verrà predisposto quanto necessario all’erogazione del finanziamento.

 

Oltre a quanto sopra specificato i soggetti beneficiari sono tenuti a:

  1. comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede e deliberazioni di liquidazione volontaria del richiedente;
  2. curare la conservazione della documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa al finanziamento, separata dagli altri atti amministrativi di impresa, per i cinque anni successivi alla data di erogazione della rata di saldo del finanziamento;
  3. non alienare, né cedere, né distrarre i beni finanziati prima dei tre anni successivi alla data di erogazione del saldo;
  4. utilizzare i beni finanziati secondo le modalità previste dal progetto approvato, almeno per i tre anni successivi alla data di erogazione del saldo;
  5. per progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale mantenere il modello organizzativo per i tre anni successivi alla data di erogazione del saldo del finanziamento. In caso di certificazione la stessa va mantenuta per un triennio a decorrere dalla data della certificazione;
  6. rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi al presente finanziamento che pertanto dovranno essere registrati su un conto corrente bancario o postale riconducibile alla sola impresa/ente, indicato in sede di domanda online e oggetto di tempestiva comunicazione alla Sede Inail competente in caso di variazione, nonché effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale o Ricevuta Bancaria Elettronica – Ri.Ba.

 

L’INAIL si riserva di effettuare, mediante la consultazione diretta degli archivi delle amministrazioni certificanti ed anche con controlli in loco, tutte le verifiche opportune sulle autocertificazioni e sulle documentazioni prodotte dall’impresa e sulla conformità dell’intervento eseguito rispetto a quanto progettato.

 

I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire al personale INAIL incaricato l’accesso ed i controlli relativi all’esecuzione del progetto oggetto del contributo nonché alla relativa documentazione amministrativa, tecnica, contabile.

 

La Sede Inail territorialmente competente procederà alla revoca del finanziamento in caso di accertamento di inosservanze delle disposizioni previste dal presente Avviso, o per il venir meno, a causa di fatti imputabili al richiedente e non sanabili, di uno o più requisiti determinanti per la concessione del finanziamento. La revoca del finanziamento determinerà l’avvio della procedura di recupero dell’importo erogato, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del mandato di pagamento del finanziamento.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS

logo terrazzini

Rimani aggiornato

Blog