5 Giugno 2019

CIRCOLARE n. 10/2019 – ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

L’INPS (circolare n. 66/2019) comunica di aver variato i livelli reddituali in essere ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare. Vi ricordiamo che l’erogazione degli assegni familiari è subordinata alla presentazione all’INPS – con cadenza annuale periodo 01/07 – 30/06 – di specifica domanda da parte del lavoratore. In particolare (vedi ns. circolare […]

L’INPS (circolare n. 66/2019) comunica di aver variato i livelli reddituali in essere ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare.

Vi ricordiamo che l’erogazione degli assegni familiari è subordinata alla presentazione all’INPS – con cadenza annuale periodo 01/07 – 30/06 – di specifica domanda da parte del lavoratore.

In particolare (vedi ns. circolare n. 8/2019 NUOVE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA del 27/03/2019) la domanda, contenente le informazioni inerenti composizione e reddito del nucleo familiare, dovrà essere presentata dal lavoratore all’INPS (direttamente, tramite servizio on-line dedicato accessibile con PIN dispositivo, SPID e CNS o per il tramite di Patronati / intermediari dell’Istituto abilitati) con modalità esclusivamente telematica (sito www.inps.it  – Tutti i servizi – Assegno per il nucleo familiare: Lavoratori Dipendenti di Aziende Attive).

Le domande presentate all’INPS in via telematica  saranno istruite dall’Istituto per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta. Nell’ambito di tale istruttoria saranno individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.

L’esito della domanda presentata e gli importi giornalieri e mensili massimi spettanti saranno visibili al lavoratore accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata (n.b.: sarà inviato un provvedimento formale solo in caso di reiezione della richiesta).

Il lavoratore dovrà comunicare l’esito positivo della richiesta al proprio datore di lavoro il quale potrà prendere visione, attraverso una specifica utility presente nel Cassetto previdenziale aziendale, degli  importi ANF calcolati dall’Istituto .

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare nel periodo già richiesto, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno diritto all’aumento dei livelli reddituali, il lavoratore interessato dovrà presentare all’INPS sempre esclusivamente in modalità telematica attraverso la suddetta procedura una domanda di variazione, per il periodo di interesse.

Ricordiamo, infine, che nei casi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di rilascio dell’Autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare il lavoratore, o il soggetto interessato, che intenda presentare la domanda di “ANF DIP” dovrà comunque richiedere preventiva autorizzazione tramite l’attuale procedura telematica “Autorizzazione ANF”, corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa. In caso di accoglimento, al lavoratore richiedente non verrà più inviato il provvedimento di autorizzazione (modello “ANF43”) –  come finora previsto –  ma l’Istituto procederà alla successiva istruttoria della domanda di “ANF DIP” inviata all’INPS secondo le suindicate nuove modalità operative; in caso di reiezione, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello “ANF58”).

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS

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