CIRCOLARE n. 10/2018 – INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET (GARANZIA GIOVANI)
Con il Decreto Direttoriale n. 3 del 02/01/2018 ANPAL ha disciplinato l’incentivo Occupazione NEET, che prevede l’esonero dal versamento della contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni effettuate dal 01/01/2018 al 31/12/2018 di lavoratori registrati al Programma Garanzia Giovani.
Soggetti beneficiari
Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che, senza esservi tenuti, assumano giovani aderenti al Programma Garanzia Giovani.
Lavoratori per i quali spetta l’incentivo
L’incentivo spetta per l’assunzione di giovani aderenti al Programma Garanzia Giovani, di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non inseriti in un percorso di studi o formazione (NEET), a condizione che, se di età inferiore a 18 anni, abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione.
Rapporti incentivati
L’incentivo può essere riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato (pieno o parziale), anche a scopo di somministrazione, nonché per i rapporti di apprendistato professionalizzante effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018.
L’incentivo non spetta nelle seguenti ipotesi:
– nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine;
– contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore / contratto di apprendistato in alta formazione.
– contratto di lavoro domestico, intermittente e occasionale.
In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto.
Assetto e misura dell’incentivo
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per un importo massimo di € 8.060,00 su base annua (n.b.: in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto) riparametrato e applicato su base mensile per 12 mensilità e fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 29 febbraio 2020.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari ad € 671,66 (€ 8.060,00 / 12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia deve essere riproporzionata, assumendo a riferimento la misura giornaliera di € 21,66 (€ 671,66 / 31).
Considerato che l’INPS autorizza l’importo d’incentivo dipendente per dipendente, in base alle informazioni comunicate nell’istanza di ammissione, ad ogni dipendente corrisponderà un distinto valore massimo su base annua/mensile/giornaliera.
Nel caso di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare il tetto massimo già autorizzato. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante e fruire dell’importo ridotto.
Sono esclusi dall’incentivo:
– i premi e contributi dovuti all’INAIL;
– i contributi eventualmente dovuti al Fondo di Tesoreria INPS;
– i contributi eventualmente dovuti ai fondi foni di solidarietà bilaterali o fondo integrazione salariale per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale;
– il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R;
– il contributo pari allo 0,30% dovuto per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua;
– il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991;
– il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e dello sport;
L’incentivo deve essere calcolato sui contributi al netto delle misure compensative di cui all’art. 10, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 252/2005.
Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente SOLO nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, fermo restando che l’incentivo dovrà comunque essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 29 febbraio 2020.
Condizioni di spettanza dell’incentivo
Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
– l’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o dalla contrattazione collettiva;
– l’incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
– l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza stabilito dalla Legge o dal CCNL;
– l’assunzione non deve riguardare dipendenti licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume (sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari o della sussistenza di rapporti di controllo o collegamenti);
– regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela del lavoro (condizioni alle quali è subordinato il rilascio del DURC);
– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti;
Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
L’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto della normativa europea relativi agli aiuti “de minimis”, o, in alternativa, oltre tali limiti, nell’ipotesi in cui l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto (n.b.: il rispetto dell’incremento occupazionale deve essere verificato in relazione alle singole assunzioni per le quali si intende fruire dell’incentivo).
Compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione
L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva, fatta eccezione per l’esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto a tempo indeterminato ex L. 205/2017 (vedi ns. circolare n. 7/2018 del 27/03/2018).
Procedimento di ammissione all’incentivo
Il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza online “NEET”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it, domanda preliminare di ammissione all’incentivo indicando:
- il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione;
- la Regione e la Provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;
- l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
- la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto di sgravio;
- se per l’assunzione intende fruire anche dell’esonero contributivo previsto per le nuove assunzioni di giovani con contratto a tempo indeterminato ex L. 205/2017.
L’incentivo sarà autorizzato dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
Datori di lavoro che operano con il sistema UNIEMENS
I datori di lavoro autorizzati esporranno, a partire dal flusso UNIEMENS di competenza di aprile 2018, i lavoratori per i quali spetta l’incentivo (n.b.: l’importo dell’incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2018 potrà essere recuperato ESCLUSIVAMENTE con i flussi UNIEMENS di competenza dei mesi di aprile, maggio e giugno 2018).
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS