CIRCOLARE n. 09/2018 – REGIONE LOMBARDIA NUOVI INDIRIZZI REGIONALI IN MATERIA DI TIROCINI
La Regione Lombardia ha definito le NUOVE regole per la disciplina dei tirocini nel territorio regionale, ad oggi non ancora in vigore, in attesa della pubblicazione dei decreti dirigenziali attuativi.
Ambito di applicazione e definizioni
Precisato che i tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa ovvero una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell’orientamento, della occupabilità e dell’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, sono oggetto della nuova regolamentazione i tirocini promossi sul territorio regionale e rivolti a cittadini dell’Unione europea o a cittadini extracomunitari in condizione di regolarità, a partire dai quindici anni di età o dai sedici anni per i tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento al lavoro.
In particolare, sono oggetto della nuova regolamentazione regionale i:
1) Tirocini extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) rivolti a:
a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs. 150/2015;
b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
c) lavoratori a rischio di disoccupazione;
d) soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
e) soggetti disabili ex L. 68/99, svantaggiati ex L. 381/91, richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del DPR n. 21/2015, vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del D.Lgs. 286/1998 e vittime di tratta ai sensi del D.Lgs. 24/2014.
2) Tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo.
3)Tirocini curriculari, ossia tirocini formativi quale esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale, e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico. Essi sono finalizzati all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell’ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico.
Non rientrano tra le materie oggetto della nuova regolamentazione regionale:
- i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche o riferiti a percorsi abilitanti/regolamentati o per il riconoscimento delle qualifiche professionali possedute dai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea;
- i tirocini transnazionali promossi sul territorio regionale da soggetti a questo titolati dalle normative e regolamentazioni di riferimento, quali ad esempio, quelli realizzati nell’ambito dei programmi comunitari per l’istruzione e per la formazione, quali il Lifelong Learning Programme;
- i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso;
- le borse di studio, quale erogazione attribuita a soggetti, anche non studenti, per sostenere l’attività di studio, ricerca e di specializzazione;
- altri interventi e misure, aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, comunque denominati, se previsti e regolamentati da norme speciali, compresa la speciale disciplina vigente in materia di tirocini attivati dalle cooperative sociali ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 e per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b), della medesima legge.
Ai tirocini in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della nuova normativa continua ad applicarsi la normativa di riferimento vigente alla data del loro avvio (anche in caso di proroga, se prevista e ammissibile dalla normativa di riferimento).
Soggetti promotori
Il soggetto promotore ha funzioni di progettazione, attivazione e monitoraggio del tirocinio, nonché di garanzia della regolarità e qualità dell’iniziativa, in relazione alle finalità definite nel progetto formativo. L’attivazione dei tirocini è riservata ai seguenti soggetti:
- Istituzioni scolastiche, fondazioni ITS, Istituzioni Universitarie comprese le AFAM;
- Istituzioni formative accreditate ai servizi di istruzione e formazione professionale di cui alle l.r.19/2007;
- Centri per l’impiego;
- accreditati regionali ai servizi al lavoro di cui alle l.r. 22/2006;
- autorizzati regionali ai servizi per il lavoro di cui alla l.r. 22/2006, tra i quali rientrano gli autorizzati regionali speciali, così come previsto nella DGR del 18 aprile 2007 n. 4561;
- comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, a favore dei disabili e delle categorie svantaggiate che abbiano in carico quali utenti di servizi da loro gestiti.
Per l’attivazione di tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo i soggetti promotori abilitati sono esclusivamente i Centri per l’impiego.
Per l’attivazione di tirocini cd. in mobilità interregionale, i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale sono i seguenti:
- Istituzioni scolastiche, fondazioni ITS, Istituzioni Universitarie comprese le AFAM;
- Centri per l’impiego.
Soggetti ospitanti
Per soggetto ospitante si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata presso il quale viene realizzato il tirocinio. Il soggetto ospitante:
- deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- deve essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche e integrazioni (collocamento obbligatorio);
- fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e salvo specifici accordi collettivi e i casi di appalti in cui si applica la clausola sociale, non può accogliere tirocinanti il cui Piano Formativo Individuale preveda lo svolgimento di attività riferibili alle medesime mansioni da ultimo svolte da lavoratori licenziati nella stessa unità operativa nel corso dei 12 mesi precedenti all’attivazione del tirocinio;
- ad avvio del tirocinio, nell’unità operativa di svolgimento del tirocinio, non deve avere in corso procedure o sospensioni di CIG straordinaria o in deroga, per mansioni medesime a quelle del tirocinio salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.
E’ sempre possibile attivare tirocini extracurriculari in presenza di contratto di solidarietà espansivo.
Tutorship
Il soggetto promotore deve individuare un proprio tutor (che dovrà essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea, diploma di istruzione secondaria superiore, diploma o qualifica di IeFP) per collaborare alla stesura del progetto formativo, per l’organizzazione e il monitoraggio del tirocinio e la redazione dell’attestazione finale.
Il tutor deve predisporre un piano di attività volto a garantire la buona riuscita dell’esperienza formativa, prevedendo una verifica almeno quindicinale con il tirocinante.
Ogni tutor del soggetto promotore può articolare il proprio piano di attività in modo da accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti extracurriculari contemporaneamente.
Il soggetto ospitante deve nominare un tutor (che dovrà possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio) responsabile dell’attuazione del progetto formativo individuale e dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.).
Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di tre tirocinanti.
In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.
Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante devono collaborare per definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento, per il migliore svolgimento delle attività, per il loro monitoraggio e l’attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite.
Disciplina comune
Attivazione del tirocinio
Il tirocinio è svolto sulla base della convenzione di tirocinio e del progetto formativo individuale da stipulare tra il soggetto promotore, il soggetto ospitante e il tirocinante.
In caso di soggetto ospitante multilocalizzato il tirocinio è regolato dalla normativa della Regione o della provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato ovvero della Regione dove è ubicata la sede legale.
In caso di tirocini che prevedono attività in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio.
Entro 30 giorni dall’attivazione, il soggetto promotore registra il tirocinio extracurriculare nell’apposito portale di Regione Lombardia, indicandone gli elementi essenziali, le finalità ed il rispetto delle linee guida. Gli elementi raccolti costituiscono la base per il monitoraggio di cui al successivo paragrafo Monitoraggio.
Limiti all’attivazione dei tirocini
Sono previste le seguenti limitazioni all’attivazione di tirocini:
a) non possono essere attivati tirocini extracurriculari per tipologie di attività lavorative elementari e per le quali non può essere previsto un tirocinio;
b) i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività né sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità, ferie o infortuni, o per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione;
c) il soggetto ospitante può realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio extracurriculare.
d) Il soggetto ospitante non può realizzare un tirocinio extracurriculare con persone con cui ha avuto nei due anni precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione (sono escluse da questa limitazione le esperienze di alternanza scuola-lavoro).
Resta inteso che il tirocinio extracurriculare può essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l’attivazione.
e) nell’ambito di un singolo tirocinio, non è in ogni caso possibile svolgere contemporaneamente il ruolo di soggetto promotore e di soggetto ospitante.
f) non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.
g) non sono attivabili tirocini extracurriculari in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.
h) il soggetto ospitante, deve rispettare i seguenti limiti numerici arrotondati all’unità maggiore, applicati all’unità operativa di svolgimento del tirocinio:
- strutture composte dal solo titolare o con risorse umane in numero non superiore a 5: presenza contemporanea di un solo tirocinante;
- strutture con risorse umane in numero compreso tra 6 e 20: presenza contemporanea di non più di due tirocinanti;
- strutture con risorse umane in numero superiore a 20: presenza contemporanea di un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% delle risorse umane presenti, con arrotondamento all’unità superiore.
Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento di cui sopra, non c’è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari.
Nel conteggio delle risorse umane si devono ricomprendere:
- il o i titolari d’impresa;
- i lavoratori con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato a condizione che il loro contratto abbia inizio prima dell’avvio del tirocinio e si concluda successivamente alla conclusione dello stesso;
- i soci lavoratori di cooperative, come definiti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142.
Sono sempre esclusi dal conteggio delle risorse umane gli apprendisti.
Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato l’attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di contingentamento del dieci per cento, è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal CCNL applicato dal soggetto ospitante), come di seguito riportato:
- un tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti extracurriculari attivati nel 24 mesi precedenti;
- due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti extracurriculari attivati nel 24 mesi precedenti;
- tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti extracurriculari attivati nei 24 mesi precedenti;
- quattro tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti extracurriculari attivati nei 24 mesi precedenti.
n.b.: i suddetti tirocini non si computano ai fini della quota di contingentamento.
Attuazione del tirocinio
Al soggetto ospitante spetta il presidio dell’attuazione del tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo individuale.
Il tirocinante ha l’obbligo di attenersi a quanto previsto nel proprio progetto formativo individuale, svolgendo le attività concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante.
Il tirocinante deve svolgere le attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso, che non possono riguardare l’acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attività riconducibili alla sfera privata.
Durata del tirocinio
Le durate minime dei tirocini sono:
- due mesi per i tirocini extracurriculari, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese;
- 14 giorni per tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo;
- stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi per i tirocini curriculari.
Le durate massime dei tirocini, ivi comprese le eventuali proroghe, sono:
- sei mesi per i tirocini extracurriculari il cui Piano Formativo Individuale preveda l’acquisizione di competenze referenziate con EQF livello 2 e 3, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori sei mesi qualora, nel corso della proroga, si preveda l’acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4;
- dodici mesi per i tirocini extracurriculari il cui Piano Formativo Individuale preveda l’acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4;
- due mesi per tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo;
- stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi per i tirocini curriculari.
N.B.: La possibilità di svolgimento del tirocinio in orario notturno, vale a dire nella fascia oraria compresa tra le ore 23 e le ore 7 può essere prevista, nell’ambito di intese sindacali aziendali e ferme restando le tutele già previste dalla normativa vigente ed particolare per i minori, a condizione che la specifica attività del soggetto ospitante giustifichi tale modalità di svolgimento.
Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 30 giorni solari, oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante (della durata di almeno 15 giorni solari). Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
Il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti. Il tirocinio può essere inoltre interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di impossibilità a conseguire gli obbiettivi formativi del progetto
Comunicazioni obbligatorie
I tirocini non curricolari sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante al CPI.
Il soggetto ospitante potrà delegare il compito di effettuare tale comunicazione in sua vece, tra gli altri, al soggetto promotore.
Garanzie assicurative
Il soggetto promotore, o il soggetto ospitante se previsto dalla convenzione, è tenuto a garantire l’attivazione delle seguenti garanzie assicurative:
- assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, presso l’INAIL;
- assicurazione del tirocinante per la sua responsabilità civile verso i terzi durante lo svolgimento del tirocinio, con idonea compagnia assicuratrice.
La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede ospitante.
Attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite
Al termine del tirocinio il soggetto promotore provvede a:
a) rilasciare una propria attestazione di svolgimento del tirocinio indicando la tipologia di tirocinio, la sede ed il periodo di svolgimento e provvede alla registrazione sul libretto formativo del cittadino, ove disponibile, se il tirocinante ha partecipato almeno al 70% della durata prevista dal progetto formativo;
b) rilasciare un attestato di competenze eventualmente acquisite durante il periodo di tirocinio, con riferimento al Quadro regionale degli standard professionali di cui al d.d.u.o del 23 dicembre 2015 n. 11809 e nel rispetto dei requisiti di accreditamento di cui alla D.g.r 2412/2011
Indennità di partecipazione
Per la partecipazione ai tirocini extracurriculari e tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo è corrisposta al tirocinante un’indennità di importo definito dalle parti ed esplicitato nella convenzione di tirocinio che non potrà essere inferiore a:
– euro 500 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a euro 400 mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa;
– euro 350 euro mensili qualora l’attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiori a 4 ore.
L’indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 80% su base mensile. Qualora la partecipazione sia inferiore al 80% su base mensile, l’indennità di partecipazione viene ridotta proporzionalmente, fermo restando il minimo di 300 euro mensili.
Nell’ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l’obbligo di corresponsione dell’indennità di partecipazione.
Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi o disoccupati percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l’indennità di partecipazione non è dovuta, salvo eventuale rimborso spese di trasporto e trasferimento. In tali casi l’indennità di partecipazione può comunque essere corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito per un importo pari a euro 500 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a 400 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa (n.b.: nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, potrà essere erogata un’indennità di partecipazione – cumulabile con l’ammortizzatore percepito – anche oltre l’importo mimino di euro 500 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a 400 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa).
Dal punto di vista fiscale le somme corrisposte al tirocinante sono considerate quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente.
Il tirocinio e la percezione della relativa indennità di partecipazione non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.
Disciplina specifica
Tirocini extracurriculari in favore di disabili e svantaggiati
Ai tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento in favore di disabili e svantaggiati, si applicano le seguenti disposizioni specifiche:
a) vincoli di durata:
- ai tirocini extracurriculari in favore di disabili e svantaggiati non si applica la durata minima di due mesi;
- per gli svantaggiati la durata massima è di 12 mesi, fatto salvo l’estensione fino a 24 mesi nel caso di parere rilasciato da un soggetto terzo competente;
- per i disabili la durata massima è di 24 mesi, fatto salvi particolari difficoltà di inserimento lavorativo sulla base di valutazione espressa dal Comitato Tecnico Provinciale, ai quali non si applicano vincoli di durata e di ripetibilità del tirocinio.
b) Soggetti attuatori:
- non si applicano i vincoli numerici parametrati alle risorse umane presenti nelle unità operative di svolgimento. Il rapporto tra tutor e tirocinante è definito nella Convenzione di tirocinio e nel Progetto formativo individuale, in un range compreso tra 1/1 e 1/3 a seconda delle necessità derivanti dalla situazione del tirocinante;
- per le unità operative di svolgimento del tirocinio localizzate all’interno di istituti di pena, non si applicano i vincoli numerici parametrati alle risorse umane.
c) Progetto formativo individuale: al fine di garantire le finalità di inclusione e sulla base di circostanziate valutazioni, il progetto formativo può prevedere anche l’acquisizione di professionalità elementari.
d) Indennità di partecipazione: al fine di garantire le finalità di inclusione la Convenzione di tirocinio e il Progetto formativo individuale assumono le determinazioni in merito all’indennità di partecipazione tenendo conto inoltre, per i soggetti disabili, della valutazione delle capacità e abilità residue del tirocinante espresse dal Comitato Tecnico Provinciale.
Tirocini curriculari
Ai tirocini curriculari si applicano le seguenti disposizioni specifiche:
a) Soggetti promotori: l’attivazione è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante, o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l’attivazione dei tirocini.
b) Soggetti attuatori. Non si applicano:
- il vincolo per il soggetto ospitante di poter realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio;
- i vincoli numerici parametrati alle risorse umane presenti nelle unità operative di svolgimento;
- i vincoli di non aver effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, o di avere in corso procedure di CIG per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio;
- il vincolo, nell’ambito di un singolo tirocinio, di svolgere contemporaneamente il ruolo di soggetto promotore e di soggetto ospitante qualora il tirocinio sia svolto presso una pubblica amministrazione.
c) Progetto formativo:
- indica gli esiti di apprendimento del percorso cui si riferisce l’esperienza di tirocinio;
- individua i criteri e modalità di valutazione e validazione degli apprendimenti;
- non prevede la specificazione della figura professionale di riferimento.
d) Comunicazioni obbligatorie: i tirocini curriculari non sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie. La convenzione e il piano formativo specifico sottoscritti sono tenuti agli atti dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante.
e) Tutorship: ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di cinque tirocinanti (il tutor del soggetto promotore non è invece soggetto a limitazioni in merito al numero dei tirocinanti che può accompagnare contemporaneamente);
f) Attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite: la valutazione e certificazione dei risultati, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell’ambito della certificazione complessiva del percorso formativo. Non è previsto rilascio di attestazione specifica o registrazione sul Libretto formativo;
g) Indennità di partecipazione: la Convenzione di tirocinio e il Progetto formativo individuale definiscono l’eventuale indennità di partecipazione. I soggetti promotori possono stipulare convenzioni con enti dell’Unione Europea al fine di garantire esperienze di tirocinio per studenti stranieri, assicurando il rispetto delle presenti disposizioni.
Monitoraggio
La Regione promuove un monitoraggio sistematico dei tirocini e degli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio, anche attraverso l’analisi delle comunicazioni obbligatorie.
La Regione si riserva di effettuare controlli sulla base dei dati di monitoraggio ed attraverso le verifiche in loco presso il promotore, al fine di verificare la corretta gestione del tirocinio, nel rispetto di quanto previsto dagli indirizzi regionali e di quanto stabilito dalle specifiche convenzioni di tirocinio.
La Regione, inoltre, provvede alla segnalazione dei casi riscontrati al Servizio Ispezione del Lavoro.
Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria
Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio extracurriculare e ferme restando le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell’indennità di partecipazione sono previste le seguenti sanzioni:
a) Per le violazione non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, rispettivamente, ai soggetti titolati alla promozione e alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio, alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini, alla durata massima del tirocinio, al numero di tirocini attivabili contemporaneamente e al numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza, alla convenzione richiesta e al relativo piano formativo, sarà prevista l’intimazione della cessazione del tirocinio e l’interdizione fino a 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall’attivazione di nuovi tirocini.
b) Per le violazioni sanabili, in particolare per i casi di inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor o di violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell’accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme, sarà previsto un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove l’invito non venga adempiuto, sarà prevista l’intimazione della cessazione del tirocinio e l’interdizione fino a 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall’attivazione di nuovi tirocini.
c) In tutti i casi di seconda violazione nell’arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l’interdizione avrà durata di 18 mesi.
d) In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell’arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l’interdizione avrà durata di 24 mesi. L’interdizione dell’attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L). La Regione si impegna ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini anche mediante la stipula di appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell’I.N.L., nel cui ambito verrà regolato il flusso informativo dei provvedimenti sanzionatori adottati. Nello specifico verranno approntate opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS