CIRCOLARE n. 08bis/2022 – CCNL AGIDAE Istituti Socio – Sanitari – Assistenziali – Educativi Rinnovo 1/1/2020 – 31/12/2022
In data 27 dicembre 2021 AGIDAE con FP-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS hanno sottoscritto il testo definitivo di rinnovo del CCNL per i dipendenti degli istituti operanti nelle aree dei settori socio-sanitario-assistenziale-educativo, per attività educative, di assistenza e beneficenza, nonché di culto o religione dipendenti dall’autorità ecclesiastica, con validità dal 1 gennaio 2020 e scadenza il 31 dicembre 2022.
In attesa dei necessari chiarimenti, in particolare relativamente alla natura del contributo ASI Salus (art.32, art. 74) di seguito si esaminano le principali novità.
► MINIMI TABELLARI – Art 75
LIVELLO | MINIMO IN VIGORE AL 30/11/2021 | MINIMO DALL’1/12/2021 | MINIMO DALL’1/12/2022 |
F 2 | 2.165,39 | 2.232,95 | 2.293,80 |
F 1 | 2.055,00 | 2.119,12 | 2.176,87 |
E 2 | 1.943,53 | 2.004,17 | 2.058,78 |
E 1 | 1.833,13 | 1.890,32 | 1.941,83 |
D 2 | 1.786,18 | 1.841,91 | 1.892,10 |
D 1 | 1.739,23 | 1.793,49 | 1.842,36 |
D | 1.649,36 | 1.700,82 | 1.747,17 |
C 2 | 1.606,61 | 1.656,74 | 1.701,89 |
C 1 | 1.542,55 | 1.590,68 | 1.634,03 |
B 2 | 1.491,64 | 1.538,18 | 1.580,10 |
A 3 | 1.427,98 | 1.472,53 | 1.512,66 |
A 2 | 1.383,22 | 1.426,38 | 1.465,25 |
A | 1.032,07 | 1.064,27 | 1.093,27 |
Nota: in considerazione della data di sottoscrizione dell’Accordo saranno corrisposte somme arretrate.
► CLASSIFICAZIONE del PERSONALE – Art 39, Art 40 .
Viene introdotta la nuova posizione economica D2, in cui transitano alcuni profili della posizione economica D1 e vengono introdotti/modificati alcuni profili della posizione economica D1.
▪ Nell’Area socio-assistenziale educativa:
in posizione economica D1 accedono i seguenti profili:
educatore con laurea o qualifiche equivalenti ● infermiere professionale ● terapista occupazionale ● logopedista ● e tutti gli altri profili sanitari laureati ● istruttore di attività sportive ● mediatore linguistico/culturale ● informatore legale ● responsabile CED ● e responsabile sistema gestione qualità;
nella posizione economica D2 accedono i seguenti profili: assistente sociale ● psicologo ● pedagogista.
▪ Nell‘Area socio-sanitaria:
in posizione economica D1 accedono i seguenti profili:
educatore con laurea o qualifiche equivalenti, ● infermiere professionale ● fisioterapista ● psicomotricista, terapista occupazionale ● logopedista e tutti gli altri profili sanitari laureati ● istruttore di attività sportive, ● responsabile CED ● responsabile sistema gestione qualità;
in posizione economica D2 accedono i profili :
assistente sociale ● psicologo ● pedagogista.
► FERIE e RIPOSI SOLIDALI – Art 54
Viene introdotta la possibilità di cessione solidale delle ferie e dei giorni di riposo. Il lavoratore/lavoratrice, nell’ambito dello stesso Ente/unità operativa, può cedere in tutto o in parte, ad altro lavoratore/lavoratrice che abbia già fruito di tutti gli istituti contrattuali e che si trovi in una delle seguenti condizioni:
▪ abbia esigenze di prestare assistenza costante a figli minori o ad altri componenti del proprio nucleo familiare;
▪ a fronte di prolungate terapie sia in procinto di ultimare il periodo di comporto previsto dal CCNL,
→ fino a un massimo di 5 giornate di ferie (quelle eccedenti le 28 giornate di ferie obbligatorie costituenti le quattro settimane annuali);
→ un numero di giorni di “riposo” settimanali obbligatori di cui all’ art 9 del D.lgs 66/2003 (lavoratori turnisti).
► CONTRATTI ATIPICI – percentuali complessive di ammissibilità – Art 22
In ogni Istituto l’utilizzo di personale con contratti di lavoro a termine computabili ex art 21, in somministrazione a tempo determinato ex art 23 e apprendistato ex art 24 del CCNL non può complessivamente superare il 30% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato in forza all’Istituto al 1 gennaio dell’anno di assunzione.
► ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA (ASI) – Art 32
A tutti i dipendenti viene garantito l’istituto dell’Assistenza sanitaria Integrativa per la cui copertura è dovuto un contributo mensile, per ogni lavoratore, pari a 7 euro, di cui 5 a carico del datore di lavoro e 2 a carico del lavoratore; il contributo carico lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro all’atto della corresponsione della retribuzione mensile e versato all’Ente o struttura delegata alla copertura degli oneri assicurativi.
→ In caso di omissione contributiva il datore di lavoro è tenuto a risarcire al dipendente il danno causato dalla perdita della prestazione a carico dell’ASI.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS