20 Gennaio 2022

CIRCOLARE n. 08bis/2022 – CCNL AGIDAE Istituti Socio – Sanitari – Assistenziali – Educativi Rinnovo 1/1/2020 – 31/12/2022

In data 27 dicembre 2021 AGIDAE con FP-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS hanno sottoscritto il testo definitivo di rinnovo del CCNL per i dipendenti degli istituti operanti nelle aree dei settori socio-sanitario-assistenziale-educativo, per attività educative, di assistenza e beneficenza, nonché di culto o religione dipendenti dall’autorità ecclesiastica, con validità dal 1 gennaio 2020 e scadenza il […]

In data 27 dicembre 2021 AGIDAE con FP-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS hanno sottoscritto il testo definitivo di rinnovo del CCNL per i dipendenti degli istituti operanti nelle aree dei settori socio-sanitario-assistenziale-educativo, per attività educative, di assistenza e beneficenza, nonché di culto o religione dipendenti dall’autorità ecclesiastica, con validità dal 1 gennaio 2020 e scadenza il 31 dicembre 2022.

In attesa dei necessari chiarimenti, in particolare  relativamente alla natura del contributo ASI Salus (art.32, art. 74) di seguito si esaminano le principali novità.

MINIMI TABELLARI  – Art 75

LIVELLO MINIMO IN VIGORE AL 30/11/2021 MINIMO DALL’1/12/2021 MINIMO DALL’1/12/2022
F 2 2.165,39 2.232,95 2.293,80
F 1 2.055,00 2.119,12 2.176,87
E 2 1.943,53 2.004,17 2.058,78
E 1 1.833,13 1.890,32 1.941,83
D 2 1.786,18 1.841,91 1.892,10
D 1 1.739,23 1.793,49 1.842,36
D 1.649,36 1.700,82 1.747,17
C 2 1.606,61 1.656,74 1.701,89
C 1 1.542,55 1.590,68 1.634,03
B 2 1.491,64 1.538,18 1.580,10
A 3 1.427,98 1.472,53 1.512,66
A 2 1.383,22 1.426,38 1.465,25
A 1.032,07 1.064,27 1.093,27

Nota: in considerazione della data di sottoscrizione dell’Accordo saranno corrisposte somme arretrate.

 

CLASSIFICAZIONE del PERSONALEArt 39, Art 40 .

Viene introdotta la nuova posizione economica D2, in cui transitano alcuni profili della posizione economica D1 e vengono introdotti/modificati alcuni profili della posizione economica D1.

Nell’Area socio-assistenziale educativa:

in posizione economica D1 accedono i seguenti profili:

educatore con laurea o qualifiche equivalenti ● infermiere professionale ● terapista occupazionale ● logopedista ● e tutti gli altri profili sanitari laureati ● istruttore di attività sportive ● mediatore linguistico/culturale ● informatore legale ● responsabile CED ● e responsabile sistema gestione qualità;

nella posizione economica D2 accedono i seguenti profili: assistente sociale ● psicologo ● pedagogista.

▪ Nell‘Area socio-sanitaria:

in posizione economica D1 accedono i seguenti profili:

educatore con laurea o qualifiche equivalenti, ● infermiere professionale ● fisioterapista ● psicomotricista, terapista occupazionale ● logopedista e tutti gli altri profili sanitari laureati ● istruttore di attività sportive, ● responsabile CED ● responsabile sistema gestione qualità;

in posizione economica D2 accedono i profili :

assistente sociale ● psicologo ● pedagogista.

 

FERIE e RIPOSI SOLIDALI  – Art 54

    Viene introdotta la possibilità di cessione solidale delle ferie e dei giorni di riposo. Il lavoratore/lavoratrice, nell’ambito dello stesso Ente/unità operativa, può cedere in tutto o in parte, ad altro lavoratore/lavoratrice che abbia già fruito di tutti gli istituti contrattuali e che si trovi in una delle seguenti condizioni:

▪ abbia esigenze di prestare assistenza costante a figli minori o ad altri componenti del proprio nucleo familiare;

▪ a fronte di prolungate terapie sia in procinto di ultimare il periodo di comporto previsto dal CCNL,

fino a un massimo di 5 giornate di ferie (quelle eccedenti le 28 giornate di ferie obbligatorie costituenti le quattro settimane annuali);

un numero di giorni di “riposo” settimanali obbligatori di cui all’ art 9 del D.lgs 66/2003 (lavoratori turnisti).

 

► CONTRATTI ATIPICI  – percentuali complessive di ammissibilità – Art 22

In ogni Istituto l’utilizzo di personale con contratti di lavoro a termine computabili ex art 21, in somministrazione a tempo determinato ex art 23 e apprendistato ex art 24 del CCNL non può complessivamente superare il 30% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato in forza all’Istituto al 1 gennaio dell’anno di assunzione.

   

► ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA (ASI)  – Art 32

    A tutti i dipendenti viene garantito l’istituto dell’Assistenza sanitaria Integrativa per la cui copertura è dovuto un contributo mensile, per ogni lavoratore, pari a 7 euro, di cui 5 a carico del datore di lavoro e 2 a carico del lavoratore; il contributo carico lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro all’atto della corresponsione della retribuzione mensile e versato all’Ente o struttura delegata alla copertura degli oneri assicurativi.

→ In caso di omissione contributiva il datore di lavoro è tenuto a risarcire al dipendente il danno causato dalla perdita della prestazione a carico dell’ASI.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS

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