CIRCOLARE n. 08/2019 – NUOVE MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA Assegni Nucleo Familiare
L’INPS, con circolare n. 45/2019, ha fornito indicazioni in merito alle nuove modalità di presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende del settore privato non agricolo.
In particolare, a decorrere dal 1° aprile 2019 le domande, finora presentate dal lavoratore interessato al proprio datore di lavoro utilizzando il modello “ANF/DIP” (SR16), dovranno essere inoltrate all’INPS esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali:
- WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it con PIN dispositivo, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi),
- Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.
Il lavoratore richiedente, al quale saranno inviati esclusivamente gli eventuali provvedimenti di reiezione, potrà prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nella sua area riservata del sito www.inps.it.
In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura “ANF DIP”.
n.b.: le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il modello “ANF/DIP”, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o relative ad anni precedenti, non dovranno essere ripresentate in modalità telematica, fermo restando che la liquidazione degli assegni ed il relativo conguaglio dovranno essere effettuati ENTRO la denuncia uniemens del mese di giugno 2019.
Le domande presentate in via telematica all’INPS, a decorrere dal 1° aprile 2019, saranno istruite dall’Istituto per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta. Nell’ambito di tale istruttoria saranno individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.
Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di rilascio dell’Autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare il lavoratore, o il soggetto interessato, che presenta la domanda di “ANF DIP” deve comunque presentare la domanda di autorizzazione tramite l’attuale procedura telematica “Autorizzazione ANF”, corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa.
In caso di accoglimento al lavoratore richiedente non verrà più inviato il provvedimento di autorizzazione (modello “ANF43”), come finora previsto, ma si procederà alla successiva istruttoria della domanda di “ANF DIP”, da parte della Struttura INPS territoriale compente, secondo le nuove modalità operative in atto dal 1° aprile 2019. In caso di reiezione, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello “ANF58”).
Gli importi calcolati dall’Istituto saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che potrà prenderne visione attraverso una specifica utility, disponibile dal 1° aprile 2019, presente nel Cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano (ad esempio nel caso di madre separata senza posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell’altro genitore).
Sulla base degli importi teoricamente spettanti, così come individuati dall’Istituto, il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall’Istituto. Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.
Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro potrà pagare al lavoratore e conguagliare attraverso il sistema Uniemens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze.
Pertanto, le prestazioni familiari relative ad anni precedenti, per periodi lavorativi alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello attuale, dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo richiesto.
In caso di domanda di assegno per il nucleo familiare da parte di lavoratori di ditte cessate o fallite, la prestazione familiare viene erogata direttamente dall’Istituto.
Distinti saluti
TERRAZZINI & PARTNERS