CIRCOLARE n. 08/2018 – Tirocini formativi e di orientamento – Indicazioni operative per il personale ispettivo
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con circolare n. 8/2018 fornisce alcune indicazioni operative utili al corretto inquadramento dei tirocini, in particolare di quelli extracurriculari, alla luce dell’adozione delle nuove linee guida in materia di tirocini approvate in Conferenza permanente Stato Regioni il 25 maggio 2017.
Premesso che l’organizzazione dell’attività dei tirocinanti – benché finalizzata all’apprendimento on the Job – può presentare aspetti coincidenti con i profili dell’etero – direzione che tipicamente connotano i rapporti di lavoro subordinato, al fine di valutare la genuinità del tirocinio dovranno essere considerate complessivamente le modalità di svolgimento dello stesso, in modo tale da poter ritenere l’attività del tirocinante effettivamente funzionale all’apprendimento e non piuttosto all’esercizio di una mera prestazione lavorativa.
Di seguito, a titolo esemplificativo, le possibili ipotesi di violazione della normativa regionale, che potrebbero comportare la conversione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato:
- tirocinio attivato in relazione ad attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, in quanto attività del tutto elementari e ripetitive;
- tirocinio attivato con un soggetto che non rientra nelle casistiche indicate dalla legge regionale (soggetti in stato di disoccupazione, beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, lavoratori a rischio di disoccupazione, soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione, soggetti disabili e svantaggiati);
- tirocinio di durata inferiore al limite minimo stabilito dalla legge regionale;
- tirocinio attivato da soggetto promotore che non possiede i requisiti previsti dalla legge regionale;
- totale assenza di convezione tra soggetto ospitante e soggetto promotore;
- totale assenza di PFI;
- coincidenza tra soggetto promotore e soggetto ospitante;
- tirocinio attivato per sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività e personale in malattia, maternità o ferie;
- tirocinio attivato per sopperire ad esigenze organizzative del soggetto ospitante. Ciò può pertanto avvenire, a titolo esemplificativo, nei casi in cui il buon andamento dell’unità produttiva è demandato al solo tirocinante (es. unico cameriere all’interno di un pubblico esercizio) oppure nei casi in cui quest’ultimo svolga in maniera continuativa ed esclusiva un’attività essenziale e non complementare all’organizzazione aziendale e sia in essa perfettamente inserito;
- tirocinio attivato con un soggetto che abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa con il soggetto ospitante negli ultimi due anni;
- tirocinio attivato con un soggetto con il quale è intercorso un precedente rapporto di tirocinio, fatte salve eventuali proroghe o rinnovi nel rispetto della durata massima prevista dalla legge regionale;
- tirocinio attivato in eccedenza rispetto al numero massimo consentito ex lege;
- impiego del tirocinante per un numero di ore superiore rispetto a quello indicato nel PFI in modo continuativo e sistematico durante l’arco temporale di svolgimento del rapporto. La sistematicità, a titolo esemplificativo, può ricorrere ove il tirocinante venga impiegato per un numero di ore superiore di almeno il 50% rispetto a quello stabilito dal PFI;
- difformità tra quanto previsto dal PFI in termini di attività previste come oggetto del tirocinio e quanto effettivamente svolto dal tirocinante presso il soggetto ospitante;
- corresponsione significativa e non episodica di somme ulteriori rispetto a quanto previsto nel PFI.
In ogni caso, anche in assenza di violazioni specifiche della normativa regionale, particolare attenzione, ai fini della valutazione del rapporto in termini di lavoro subordinato, potrà inoltre assumere l’assoggettamento del tirocinante alle medesime regole vigenti per il personale dipendente in relazione, in particolare, alla gestione delle presenze e all’organizzazione dell’orario, oppure l’imposizione al tirocinante di standard di rendimento periodici, rilevati mediante i sistemi di misurazione utilizzati per i lavoratori, in funzione del raggiungimento degli obiettivi produttivi aziendali.
Si evidenzia che, il superamento della durata massima del tirocinio stabilita dalla legge regionale, comportando la prosecuzione di fatto di un rapporto non più coperto dalla comunicazione preventiva afferente ad un tirocinio scaduto ex lege, se la prestazione lavorativa fosse connotata dagli indici della subordinazione, la conversione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato implicherebbe anche l’applicazione della maxisanzione per lavoro nero.
Per le seguenti violazioni definite non sanabili relative:
- ai soggetti titolati alla promozione;
- alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio;
- alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini;
- alla durata massima del tirocinio;
- al numero di tirocini attivabili contemporaneamente;
- al numero o alle percentuali di assunzione dei tirocinanti ospitati in precedenza;
- alla convenzione richiesta ed al relativo piano formativo
è prevista l’intimazione alla cessazione del tirocinio, pena l’interdizione per il soggetto promotore e/o ospitante ad attivarne altri nei successivi 12/18 mesi,
Diversamente sono soggette, in una prima fase, a semplice invito alla regolarizzazione e, in caso di successivo inadempimento alla medesima procedura di intimazione ed interdizione, le seguenti ipotesi sanabili:
- inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor;
- violazioni della convenzione o del piano formativo, nel caso in cui la durata residua del tirocinio consenta di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti;
- violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell’accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalla normativa regionale.
Si ricorda, infine, che il tirocinio è soggetto a comunicazione preventiva (entro il giorno precedente l’inizio del tirocinio stesso) al Centro per l’impiego e che la violazione di tale obbligo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 100= a € 500=); l’art. 1, c. 35, L. n. 92/2012 prevede, inoltre, che la mancata corresponsione dell’indennità di tirocinio, indicata formalmente nel PFI, comporta a carico del trasgressore l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS