CIRCOLARE n. 07bis/2025 – CCNL Dirigenti e Quadri Superiori piccola e media industria – Accordo di rinnovo 25 marzo 2025
In data 25 marzo 2025 Confapi e la Federazione nazionale dirigenti di aziende industriali (Federmanager), hanno sottoscritto l’accordo per il rinnovo del CCNL DIRIGENTI e QUADRI SUPERIORI piccola e media industria.
Si esaminano di seguito le principali novità:
DECORRENZA E DURATA
Il CCNL decorre dal 1° gennaio 2025 e avrà scadenza il 31 dicembre 2027.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il minimo contrattuale mensile base è fissato in:
DIRIGENTI
€ 5.773,79 dal 1° gennaio 2025
€ 6.081,48 dal 1° gennaio 2026
Sulle retribuzioni di fatto dovute alla data del 31 dicembre 2024, è apportato, con decorrenza 1° gennaio 2025, un aumento pari alla differenza tra il minimo base decorrente dal 1° gennaio 2025 (€ 5.773,79) e il minimo base in vigore al 1° gennaio 2024 (€ 5.466,10). Sulle retribuzioni di fatto dovute alla data del 31 dicembre 2025, è apportato, con decorrenza 1° gennaio 2026, un aumento pari alla differenza tra il minimo base decorrente dal 1° gennaio 2026 (€ 6.081,48) e il minimo base in vigore al 1° gennaio 2025 (€ 5.773,79).
Tali misure comprendono l’importo di € 816,52 (euro ottocentosedici/52) mensili maturati, alla data del 1° luglio 1991, a titolo di meccanismo di variazione automatica della retribuzione, soppresso ai sensi dell’art. 5 dell’accordo 12 marzo 1992.
Gli incrementi del minimo contrattuale mensile base, come risultanti dalle decorrenze sopra indicate, non comportano riflessi sull’importo per ex elemento di maggiorazione e sugli aumenti di anzianità di cui agli artt. 4 e 6 del c.c.n.l. 13 aprile 1995.
DIRIGENTI CON MENO DI 43 ANNI DI ETÀ
Il minimo contrattuale per i dirigenti fino a 43 anni di età, neoassunti o promossi a tale qualifica nel corso di vigenza del CCNL, per il 2025 è pari a € 4.540,80 e per il 2026 a € 4.783,75.
DIRIGENTI DISOCCUPATI O INOCCUPATI
Il minimo contrattuale per i dirigenti disoccupati, o inoccupati da più di 6 mesi, neoassunti a partire dalla data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo del CCNL, e alle condizioni ivi previste, per il 2025 è pari a € 4.540,80 e per il 2026 a € 4.783,75 per i primi dodici mesi di rapporto di lavoro.
QUADRI SUPERIORI
€ 3.846,15 dal 1° gennaio 2025
€ 4.000,00 dal 1° gennaio 2026
QUADRI SUPERIORI DISOCCUPATI O INOCCUPATI
Il minimo contrattuale per Quadri Superiori disoccupati o inoccupati da più di 6 mesi, assunti in azienda a partire dalla data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo del CCNL e alle condizioni ivi previste, per il 2025 sarà pari a € 2.978,72 mensili e per il 2026 a € 3.097,87 per i primi dodici mesi di rapporto di lavoro.
Tutti gli aumenti previsti per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025 saranno erogati con la retribuzione di aprile 2025.
UNA TANTUM
A copertura dell’anno 2024 è prevista la corresponsione di un importo una tantum ai dirigenti e quadri superiori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo del CCNL, che risultino inquadrati come tali almeno dal 1° gennaio 2024 e che abbiano fruito nel 2024 di una RAL fino ad € 95.000,00 (dirigenti) o € 65.000,00 (quadri superiori).
L’una tantum è corrisposta con le seguenti modalità:
– con la retribuzione di aprile 2025, € 1.500,00 per i dirigenti ed € 1.000,00 per i quadri superiori;
– con la retribuzione di giugno 2025, € 1.500,00 per i dirigenti ed € 1.000,00 per i quadri superiori.
Si precisa che nella definizione della RAL vanno ricompresi i minimi contrattuali mensili, l’ex elemento di maggiorazione, l’indennità sostitutiva del premio per obiettivi (art. 6 dirigenti / 4 quadri superiori del CCNL), i superminimi individuali o eventuali importi erogati nell’anno 2024 a qualsiasi titolo (Una tantum, premi variabili ec.). Sono esclusi i fringe benefits di qualsiasi natura, intendendosi per tali i beni e servizi erogati ad personam al dirigente / quadro Superiore (auto, alloggio ecc.) oppure riconosciuti alla generalità dei dipendenti.
TRASFERTA
Salvo il caso di eventuali intese aziendali o individuali, oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed alloggio, nei limiti della normalità, al dirigente in trasferta sarà riconosciuto, per ogni periodo di trasferta non inferiori a 12 ore e non superiori a due settimane, un importo aggiuntivo in cifra fissa per rimborso spese non documentabili, a decorrere dal 01/04/2025, pari a € 100= per i dirigenti ed € 65,00 per i quadri superiori.
I rimborsi spese non documentabili non fanno parte della retribuzione ad alcun effetto contrattuale, ivi compreso il TFR.
MALATTIA DIRIGENTI
Nel caso di patologie oncologiche la conservazione del posto è elevata da 12 a 18 mesi.
Il suddetto periodo di conservazione del posto di 12 mesi, si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso, mentre i 6 mesi aggiuntivi, per i casi di patologie oncologiche, troveranno applicazione solo nel 1° triennio dall’insorgenza della patologia certificata e comunicata all’Azienda.
TUTELA DELLA MATERNITA’, DELLA PATERNITA’ E DELLA GENITORIALITA’ CONDIVISA DIRIGENTI
Per il primo mese di congedo parentale, il datore di lavoro deve integrare l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione.
Al termine dei periodi di congedi di maternità / paternità – parentali la / il dirigente ha diritto, salvo che espressamente vi rinunci in sede protetta, alla conservazione del posto e di permanervi fino al compimento di 1 anno di età del bambino.
E’ inoltre previsto che, al fine di facilitare il reinserimento nell’organizzazione al rientro in servizio dal periodo di astensione obbligatoria, la/il dirigente potrà avere un incontro con il datore di lavoro, eventualmente con l’ausilio della RSA se esistente, per identificare eventuali misure di supporto per il periodo di astensione e, durante lo stesso, se lo desidera, avere degli incontri calendarizzati per rimanere costantemente informata/o sulle attività di propria competenza e sulle novità operative della propria area e/o dell’azienda, secondo modalità concordate con il datore di lavoro stesso.
CONGEDO MATRIMONIALE DIRIGENTI
In occasione del matrimonio, alla / al dirigente non in prova, spetta un congedo di 15 giorni anche consecutivi, da fruirsi nei termini concordati con l’impresa, retribuito al 100%. La richiesta di congedo, salvo casi eccezionali, va presentata con un preavviso di 3 mesi dal suo inizio. In ogni caso, il congedo non potrà essere computato nel periodo di ferie annuali né potrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento o di dimissioni.
TRASFERIMENTO DIRIGENTI
Salvo diverso accordo tra le parti interessate, il trasferimento individuale non può essere disposto nei confronti del dirigente che abbia compiuto il 55° anno e del dirigente con figli a carico con una disabilità riconosciuta. Per i dirigenti con figli minori di età il trasferimento individuale non può essere disposto nei confronti di chi abbia compiuto il 50° anno, salvo diverso accordo tra le parti interessate.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE DIRIGENTI
Con decorrenza dal 1° gennaio 2025, la contribuzione a carico dell’impresa è fissata nella misura minima del 5% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, da applicarsi fino al limite di 190.000,00 (centonovantamila/00) euro annui, che non può risultare inferiore a una contribuzione pari a 6.000 euro anno.
COLLEGIO ARBITRALE DIRIGENTI
Modificato l’art 19., prevedendo che, se l’età del dirigente è compresa fra i 54 e i 63 anni, l’indennità supplementare automatica è aumentata di 3 mesi di preavviso.
PREAVVISO DIRIGENTI
Sono state riviste, come segue, le durate del periodo di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell’azienda :
- a) mesi 7 di preavviso se il dirigente ha un’anzianità di servizio fino 6 anni compiuti;
- b) mesi 9 di preavviso se il dirigente ha un’anzianità di servizio oltre i 6 anni e fino a 10 anni compiuti;
- c) mesi 10 di preavviso se il dirigente ha un’anzianità di servizio oltre i 10 anni e fino a 12 anni compiuti;
- d) mesi 12 oltre i 12 anni di anzianità di servizio.
Il dirigente dimissionario deve dare al datore di lavoro un preavviso i cui termini saranno pari ad 1/3 di quelli sopra indicati.
PARI OPPORTUNITA’ ED EQUITA’ RETRIBUTIVA
Le aziende associate a CONFAPI che hanno alle loro dipendenze dirigenti uomini e donne, devono trasmettere copia del rapporto biennale sulla situazione del personale, di cui all’art. 46 D.Lgs. 198/2006, anche all’osservatorio contrattuale presso IDI (Istituto Dirigenti Italiani / Ente bilaterale Confapi/Federmanager).
ACCORDO SULLE MOLESTIE E LA VIOLENZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Confapi e Federmanager hanno anche sottoscritto un accordo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro, impegnandosi, con il supporto di IDI, a darne ampia diffusione, a promuovere l’individuazione sul territorio delle procedure di gestione più adeguate, e all’adozione all’interno delle unità produttive.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS