2 Marzo 2021

CIRCOLARE n. 07bis/2021 – CCNL METALMECCANICA AZIENDE INDUSTRIALI ACCORDO SDI RINNOVO 05/02/2021

Le Parti sociali in data 5 febbraio 2021 hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL METALMECCANICA aziende industriali (n.b.: le Parti sociali procederanno alla sottoscrizione formale dell’accordo successivamente alla conclusione con esito positivo della consultazione dei lavoratori indetta con le modalità che definiranno FIM FIOM e UILM). Si esaminano di seguito le […]

Le Parti sociali in data 5 febbraio 2021 hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL METALMECCANICA aziende industriali (n.b.: le Parti sociali procederanno alla sottoscrizione formale dell’accordo successivamente alla conclusione con esito positivo della consultazione dei lavoratori indetta con le modalità che definiranno FIM FIOM e UILM).

Si esaminano di seguito le principali novità.

DECORRENZA E DURATA

Salve le decorrenze previste per singoli istituti, l’accordo di rinnovo decorre dalla data di stipula del 05/02/2021 e avrà vigore fino a tutto il 30 giugno 2024.

 

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

A decorrere dal 1° giugno 2021 i lavoratori sono inquadrati in una classificazione articolata in 4 campi di responsabilità di ruolo e 9 livelli:

– ruoli operativi: livv. D1 e D2;

– ruoli tecnico-scientifici: livv. C1, C2, C3;

– ruoli specialistici e gestionali: livv. B1, B2 e B3;

– ruoli di gestione del cambiamento e innovazione: liv. A1.

 

Entro il 31 maggio 2021 le aziende riclassificheranno i lavoratori secondo la seguente tabella di raccordo:

 

Attuali categorie Nuovi livelli
8 A1
7 B3
6 B2
5S B1
5 C3
4 C2
3S C1
3 D2
2 D1
1

 

I lavoratori di cat. 1 in forza al 31 maggio 2021 sono riclassificati nel liv. D1 dal 1° giugno 2021.

 

MINIMI RETRIBUTIVI

Nel mese di maggio di ogni anno le Parti sociali calcoleranno gli eventuali incrementi degli istituti contrattuali sulla base dell’inflazione consuntivata misurata con l’IPCA al netto degli energetici importati da erogare nel mese di giugno.

Gli istituti oggetto di ricalcolo saranno

  • Minimi retributivi
  • Indennità di trasferta forfetizzata
  • Indennità reperibilità

Nel caso in cui l’importo relativo all’adeguamento IPCA risultasse superiore agli importi già definiti in sede di rinnovo del contratto come di seguito riportati, i minimi tabellari saranno adeguati all’importo risultante.

INCREMENTO DEI MINIMI PER LIVELLO/INCREMENTI COMPLESSIVI PER LIVELLO

Livello 1ª tranche 2ª tranche 3ª tranche 4ª tranche TOTALE
dal 1/6/2021 dal 1/6/2022 dal 1/6/2023 dal 1/6/2024
A1 32,86 32,86 35,49 46,01 147,22
B3 32,10 32,10 34,66 44,93 143,79
B2 28,75 28,75 31,05 40,25 128,80
B1 26,80 26,80 28,94 37,52 120,06
C3 25,00 25,00 27,00 35,00 112,00
C2 23,34 23,34 25,21 32,68 104,57
C1 22,86 22,86 24,69 32,01 102,42
D2 22,38 22,38 24,17 31,33 100,26
D1 20,18 20,18 21,79 28,25 90,40

 

Pertanto i minimi tabellari assumeranno i valori qui di seguito indicati:

 

Livello Dal 01/06/2021 Dal 01/06/222 Dal 01/06/2023 Dal 01/06/2024
A1 2.424,86 2.457,72 2.493,21 2.539,22
B3 2.368,12 2.400,22 2.434,88 2.479,81
B2 2.121,20 2.149,95 2.181,00 2.221,25
B1 1.977,19 2.003,99 2.032,93 2.070,45
C3 1.844,64 1.869,64 1.896,64 1.931,64
C2 1.722,41 1.745,75 1.770,96 1.803,64
C1 1.686,74 1.709,60 1.734,29 1.766,30
D2 1.651,07 1.673,45 1.697,62 1.728,95
D1 1.488,89 1.509,07 1.530,86 1.559,11

 

n.b.: a decorrere dal 1° gennaio 2017, gli aumenti dei minimi tabellari assorbono gli aumenti individuali riconosciuti successivamente a tale data, salvo che siano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità, nonché gli incrementi fissi collettivi della retribuzione eventualmente concordati in sede aziendale successivamente a tale data ad esclusione degli importi retributivi connessi alle modalità di effettuazione della prestazione lavorativa (ad esempio: indennità/maggiorazioni per straordinario, turni, notturno, festivo).

 

ELEMENTO PEREQUATIVO

Ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell’anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (es. lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione) viene erogato con la retribuzione del mese di giugno, un importo annuo a titolo perequativo pari ad € 485, onnicomprensivo e non incidente sul t.f.r., ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL.

Tale somma è stabilita in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell’anno precedente; la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, mese intero.

Fermi restando i criteri di maturazione dell’elemento perequativo, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al mese di giugno, il suddetto importo viene erogato all’atto della liquidazione delle competenze.

L’elemento perequativo è ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto come parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell’istituto.

 

FLEXIBLE BENEFIT

Per il periodo di vigenza dell’accordo di rinnovo le aziende attiveranno, a decorrere dal 1° giugno di ogni anno, a beneficio dei lavoratori strumenti di welfare per un costo massimo di € 200, da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo, non riproporzionabile per i lavoratori part time.

Gli importi sono onnicomprensivi ed esclusi dalla base di calcolo del t.f.r.

Sono destinatari del beneficio tutti i lavoratori non in prova in forza al 1° giugno di ogni anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:

– con contratto a tempo indeterminato;

– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato 3 mesi di anzianità di servizio (anche non consecutivi) nel corso di ciascun anno.

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita nel periodo 1° giugno-31 dicembre di ogni anno.

I lavoratori possono destinare le somme, di anno in anno, ai Fondi Cometa o METASALUTE.

 

PREVIDENZA COMPLEMENTARE / FONDO COMETA

A decorrere dal 1° giugno 2022 per i lavoratori di nuova adesione al Fondo Cometa e con età inferiore ai 35 anni compiuti, la contribuzione a carico azienda è pari al 2,2% dei minimi contrattuali.

 

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA / FONDO METASALUTE

E’ stata prevista la possibilità per i lavoratori che accederanno alla pensione di fruire – con pagamento a loro carico – delle prestazioni del Fondo METASALUTE a condizione che siano stati iscritti al fondo stesso per due anni continuativi.

Potranno iscriversi anche i lavoratori che in passato hanno cessato l’attività lavorativa e comunque siano stati iscritti al fondo per due anni continuativi.

L’iscrizione sarà possibile dalla data di istituzione della “gestione separata pensionati”.

L’importo, le modalità di contribuzione, le prestazioni per i pensionati verranno definite dal Fondo METASALUTE tenendo conto delle indicazioni delle Parti sociali.

 

DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 24 del D.Lgs. n. 80/2015, le lavoratrici interessate hanno diritto ad astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo retribuito massimo di sei mesi fermo restando quanto stabilito per i primi 3 mesi di astensione dal lavoro dal comma 4 del medesimo articolo. Tale congedo può essere fruito, previo preavviso, su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di tre anni.

Questa prevede sei mesi di assenza – comprensiva dei tre mesi di cui all’art. 24 a carico dell’INPS – fruibile su base oraria o giornaliera nell’arco di tre anni.

Le lavoratrici interessate potranno richiedere:

  • il part-time, anche temporaneo, e ad agevolazioni nella flessibilità oraria e nell’accesso allo Smart working;
  • la formazione al rientro dal periodo di assenza;
  • ove possibile organizzativamente, se vi sono più sedi di lavoro, il trasferimento alle stesse condizioni economiche e normative;
  • essere beneficiarie, fatto salvo il totale rispetto della privacy, di accordi su Ferie e Par solidali.

 

FORMAZIONE CONTINUA

I lavoratori a tempo indeterminato o a termine, laddove la durata del contratto sia compatibile e comunque di durata non inferiore a 9 mesi, saranno coinvolti, ogni triennio, in programmi di formazione continua di 24 ore pro capite, al cui costo l’azienda parteciperà fino ad un massimo di € 300.

Al fine di agevolare l’organizzazione della formazione, la pianificazione e la registrazione della stessa saranno predisposti Servizi per la Formazione da definirsi in un Protocollo di regolamentazione tra le Parti sociali. La definizione di dettaglio degli stessi avverrà nell’ambito delle seguenti macro aree: creazione di una Piattaforma nazionale per l’industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti con particolare attenzione alle peculiarità delle pmi; pianificazione e registrazione della formazione mediante tecnologia Block chain; offerta di pillole formative; piani di rafforzamento delle competenze digitali; formazione su competenze trasversali ad hoc per apprendisti; supporto alla realizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro; definizione di nuovi criteri e modalità di condivisione dei piani formativi settoriali multi-regionali da presentare a Fondimpresa.

I suddetti Servizi per la Formazione, nell’attuale vigenza contrattuale, saranno finanziati, con un contributo aziendale una tantum pari a 1,50 euro per dipendente in forza al 31 dicembre 2020 con contratto a tempo indeterminato, da versare nel mese di luglio 2021 con modalità successivamente concordate tra le parti.

 

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Tenuto conto della modifica del sistema di inquadramento, le Parti sociali, in fase di stesura definitiva del CCNL, provvederanno a modificare la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante sostituendo il regime del sottoinquadramento con quello basato sulle percentuali che saranno pari all’85%, 90%, 95% della retribuzione del livello di inquadramento dei tre periodi di eguale durata ivi previsti.

 

QUOTA CONTRIBUZIONE UNA TANTUM

Le aziende mediante affissione in bacheca, comunicheranno che in occasione del rinnovo del CCNL i sindacati stipulanti FIM, FIOM e UILM chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di € 35,00= da trattenere sulla retribuzione relativa al mese di giugno 20121 (vedi allegato 1). Le aziende distribuiranno, insieme alle buste paga di aprile 2021, l’apposito modulo che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta del sindacato e che dovrà essere riconsegnata all’azienda entro il 15/5/2021 (vedi allegato 2).

 

Distinti saluti

TERRAZZINI & PARTNERS

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