CIRCOLARE n. 07/2020 – MISURE PER RIDUZIONE PRESSIONE FISCALE SUL LAVORO DIPENDENTE
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 29 del 5 febbraio 2020 il D.L. 5 febbraio 2020, n. 3 contenente misure per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.
Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito e del sistema di tassazione, a decorrere dal 1° luglio 2020 è riconosciuto un trattamento integrativo al reddito (in caso di redditi lordi complessivi NON superiori a € 28.000 che modifica l’importo e i parametri del precedente bonus dl 66/2014 c.d. “Bonus Renzi”) ovvero un’ulteriore detrazione fiscale (in caso di redditi lordi complessivi compresi tra € 28.001 e € 40.000).
Sono destinatari di questa misura
i titolari di redditi di lavoro dipendente ex art 49 TUIR (con esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera a) ossia pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati);
ed
i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art 50 TUIR (con esclusione di quelli di cui al comma 1, lettere e), f), g), h) ed i)),
i soggetti potenzialmente beneficiari delle suddette misure pertanto sono:
- lavoratori dipendenti;
- soci di cooperative;
- lavoratori dipendenti che percepiscono compensi per incarichi da soggetti terzi;
- titolari di stage, borse di studio o altre attività di addestramento professionale;
- collaboratori coordinati e continuativi ed amministratori;
- sacerdoti;
- lavoratori socialmente utili;
- percettori di indennità di mobilità, prestazioni di esodo, cassa integrazione e NASpI.
la cui imposta risulti essere superiore alle detrazioni di lavoro spettanti ai sensi dell’art. 13, c. 1, TUIR,
Il trattamento integrativo del reddito e l’ulteriore detrazione fiscale, spettanti per le prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020, devono essere rapportati al periodo di lavoro ed sono riconosciute nella seguente misura:
- se il reddito complessivo non supera € 28.000 € 100 al mese pari a € 600 per l’anno 2020 e 1.200 euro per l’anno 2021,
- se il reddito complessivo è compreso tra € 28.001 e € 35.000, € 480 all’anno aumentata del prodotto tra € 120 e l’importo corrispondente al rapporto tra € 35.000, diminuito del reddito complessivo, e € 7.000.
Esempio: reddito 29.000 => trattamento integrativo pari a € 582,86 dato dalla seguente operazione 480+(35000-29000)/7000*120 = € 582,86
- se il reddito complessivo è compreso tra € 35.001 e € 40.000, € 480 all’anno per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di € 40.000=, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di € 5.000=.
Esempio: reddito 36.000 => trattamento integrativo pari a € 384 dato dalla seguente operazione 480*(40000-36000)/5000 = € 384
Qualora in sede di conguaglio il trattamento integrativo del reddito e/o l’ulteriore detrazione fiscale NON risultino spettanti dovrà essere recuperato l’importo non dovuto (n.b.: nel caso in cui il predetto importo superi € 60= il recupero dovrà essere effettuato in quattro rate di pari importo).
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS