17 Gennaio 2023

CIRCOLARE n. 06/2023 – BONUS CARBURANTE 2023

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2023, ed è entrato in vigore il 15/01/2023, il DL n. 5/2023 (c.d. decreto trasparenza) recante “Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante della sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del […]

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2023, ed è entrato in vigore il 15/01/2023, il DL n. 5/2023 (c.d. decreto trasparenza) recante “Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante della sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico”, che prevede la possibilità da parte dei datori di lavoro del settore privato di riconoscere ai propri lavoratori dipendenti (restano pertanto esclusi i collaboratori, tirocinanti, amministratori e tutti gli altri percettori di reddito assimilato a lavoro dipendente o di altra tipologia di reddito diverso dal reddito di lavoro dipendente come ad es. occasionali, etc) dei buoni benzina esenti fino a 200,00 euro annui per il solo anno 2023.

Fermi restando i necessari chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene che, stante la finalità della suddetta norma ed in continuità con le disposizioni in vigore per l’anno 2022, i buoni benzina non dovrebbero essere considerati al fine del raggiungimento del limite di esenzione di 258,23 annui per i beni e servizi prestati previsto dall’art. articolo 51, comma 3, D.P.R. 917/1986 (c.d. FRINGE BENEFIT) e dovrebbero poter essere riconosciuti anche ad un singolo lavoratore (e quindi non necessariamente a tutti i lavoratori / categorie omogenee di lavoratori).

 

I buoni benzina dovrebbero, inoltre, intendersi solo i titoli di spesa consegnati ai lavoratori dipendenti (non è prevista erogazione monetaria diretta) per indennizzare dei maggiori costi sostenuti nel contesto del caro carburanti e dovrebbero riguardare tutti i tipi di carburante per l’autotrazione (benzina, gasolio, GPL e metano) oltre che energia elettrica per la ricarica di veicoli elettrici.

 

Il costo connesso all’acquisto dei buoni benzina dovrebbe anche essere deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’art. 95 TUIR, sempreché l’erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS