CIRCOLARE n. 06/2021 – CERTIFICAZIONE UNICA 2021
Con Provv. del 15/01/2021 è stato approvato il nuovo modello di Certificazione Unica (abbreviato CU) da utilizzare per certificare i redditi corrisposti nel 2020.
Il mod. CU si suddivide in due versioni:
Ordinaria: versione completa di certificazione, va trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrare entro il 16/03/2021.
Sintetica: è una versione semplificata da consegnare ai percipienti entro il 16/03/2021 o entro 12 giorni su richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro.
La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o che non possono essere dichiarati con il mod. 730** (cfr. elenco in calce alla presente) può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 02 novembre 2021. Si precisa che le CU relative a ritenute operate su Prestazioni Occasionali dovranno essere inviate entro il 16/03/2021.
Con riferimento alle problematiche emerse in sede di compilazione/invio delle CU degli anni precedenti si precisa che:
- La CU deve essere sottoscritta dal dichiarante o da chi ne ha la rappresentanza legale, negoziale o di fatto. La sottoscrizione con firma autografa può essere sostituita, nell’ipotesi in cui il modello venga redatto mediante l’ausilio di supporti informatici, con la dicitura “il Legale Rappresentante Cognome Nome”
- Il codice fiscale del CONIUGE NON A CARICO non è obbligatorio anche se le istruzioni specificano che “per permettere all’Agenzia delle Entrate di predisporre la dichiarazione precompilata in modo più accurato, i sostituti potranno inserire anche il codice fiscale, comunicato dai propri dipendenti, del coniuge anche se non fiscalmente a carico”.
- Nel caso in cui il sostituto di imposta abbia erogato somme relative a redditi di lavoro autonomo a percipienti esteri privi di codice fiscale italiano, i relativi dati saranno indicati esclusivamente nel prospetto SY del mod. 770/2021 non sussistendo per tali soggetti l’obbligo di compilazione ed invio della CU.
- I lavoratori autonomi che abbiano percepito compensi non soggetti a ritenuta in forza di una agevolazione fiscale (ad es. minimi, forfetari, imprenditoria giovanile) dovranno ricevere comunque la CU2021 attestante i compensi erogati e le somme esenti identificate da specifici codici.
- Il legale rappresentante da indicare sui modelli dovrà essere quello in essere AL MOMENTO dell’invio telematico dei flussi.
SERVIZIO DI INVIO ALL’AGENZIA DELL’ENTRATE DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2021
Con riferimento alla gestione delle Certificazioni Uniche 2020, si informa che Lo scrivente predisporrà ed invierà le CU del personale dipendente/collaboratore/soci operativi soggetti Inail di cui ha elaborato i dati.
Per quanto riguarda le “CU – Lavoratori Autonomi/Lavoratori Occasionali” che non siano già gestite dal professionista incaricato della assistenza contabile/fiscale, i Clienti potranno avvalersi del servizio di trasmissione delle medesime fornito dallo Scrivente aderendovi con la compilazione e restituzione della “scheda adesione invio CU Autonomi” debitamente sottoscritta.
In quest’ultima ipotesi i dati da indicare sulla Certificazione Unica e da inviare all’Agenzia delle Entrate, previa verifica e quadratura contabile a carico del Cliente, dovranno essere trasmessi alla propria funzionaria di riferimento per le paghe entro e non oltre il 28.02.2021, con una delle modalità di seguito specificate:
a) modello cartaceo precompilato conforme a quello ministeriale
b) file su tracciato informatico ministeriale
c) file su tracciato predisposto dalla scrivente e fornito su richiesta unitamene alle istruzioni. (In tal caso la richiesta del tracciato dovrà essere precedente al 28.02.2021)
E’ necessario che tutti i dati della certificazione siano esposti puntualmente con particolare attenzione sia agli importi indicati che dovranno essere senza troncamento sia all’indicazione della lettera che identifichi la “Causale” del compenso erogato, sia il codice che identifichi la casistica di esenzione dall’effettuazione delle ritenute (Novità 2020/2021).
Per una maggior chiarezza si allega Elenco Causali tipologia reddito erogato e relativa scadenza, nonché elenco esenzioni dell’applicazione ritenuta di acconto.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS