CIRCOLARE n. 06/2020 – RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI Certificato sussistenza requisiti art. 17-bis, c. 5, D.Lgs. 241/97
Ad integrazione della ns. circolare n. 4/2020 RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI del 04/02/2020 comunichiamo che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 06/02/2020, è stato approvato il modello di certificazione di sussistenza dei requisiti di cui all’art. 17-bis, c. 5, D.Lgs. 241/97 che consente alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici di evitare l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di ritenute sugli appalti / subappalti previste dallo stesso art 17-bis, c. 2 e 8, D.Lgs. 241/97.
In particolare gli obblighi previsti dal suddetto articolo 17-bis non trovano applicazione se le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici comunicano al committente, allegando il certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, la sussistenza dei seguenti requisiti nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per la trasmissione della copia delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali e delle informazioni relative ai lavoratori:
– risultino in attività da almeno 3 anni (da verificare con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta, procedendo a ritroso di 3 anni),
– siano in regola con gli obblighi dichiarativi (dichiarazione dei redditi relative all’ultimo triennio, procedendo a ritroso con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta);
– abbiano eseguito nel periodo d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
– non abbiano (da verificare con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta) iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione (n.b. per tale requisito rilevano esclusivamente i debiti riferiti a imposte, ritenute e contributi, con esclusione d interessi, sanzioni ed oneri diversi). Dette previsioni non applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.
Tale certificato è messo a disposizione (a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di 4 mesi dalla data del rilascio) dell’impresa o di un suo delegato presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale. Per i soggetti Grandi Contribuenti (volume d’affari, ricavi o compensi superiori a 100milioni di euro) il certificato è messo a disposizione presso le Direzioni regionali.
L’impresa o un suo delegato può segnalare all’ufficio che ha emesso il certificato eventuali ulteriori dati che ritiene non considerati. L’ufficio verifica tali dati e richiede, laddove necessario, conferma delle informazioni relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione che forniscono riscontro secondo tempi e modalità definiti d’intesa. Qualora ricorrano i presupposti, l’ufficio procede all’emissione di un nuovo certificato.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS