16 Gennaio 2025

CIRCOLARE n. 05/2025 – LEGGE DI BILANCIO 2025

A seguito dell’approvazione della Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), riportiamo di seguito le principali novità 2025 in materia di fisco, lavoro e previdenza, in attesa delle circolari esplicative e degli approfondimenti degli Enti coinvolti. SCAGLIONI E ALIQUOTE IRPEF/DETRAZIONI PER LAVORO/TRATTAMENTO INTEGRATIVO modifiche (art. 1, c. 2-3) Sostituendo il comma 1 art. 1 TUIR, […] legge-di-bilancio-2025

A seguito dell’approvazione della Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), riportiamo di seguito le principali novità 2025 in materia di fisco, lavoro e previdenza, in attesa delle circolari esplicative e degli approfondimenti degli Enti coinvolti.

SCAGLIONI E ALIQUOTE IRPEF/DETRAZIONI PER LAVORO/TRATTAMENTO INTEGRATIVO modifiche

(art. 1, c. 2-3)

Sostituendo il comma 1 art. 1 TUIR, viene confermata a regime la riduzione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF, già prevista per il periodo di imposta 2024 e modificando l’art. 13, c. 1, TUIR e l’art. 1 DL n. 3/2020, vengono confermate a regime, la rimodulazione delle detrazioni d’imposta e la variazione della disciplina del trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati, come già previsto per il periodo di imposta 2024.

 

Conferma aliquote fiscali

A decorrere dal periodo d’imposta 2025 l’articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF rimane quindi fissata come di seguito indicato:

  • 23% fino a 28.000;
  • 35% oltre 28.000 e fino a 50.000 euro;
  • 43% oltre 50.000 euro.

 

Rimodulazione detrazione per redditi di lavoro dipendente – art. 13, comma 1, lett. a), b) e c) TUIR:

Reddito

Misura della detrazione

Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro

1.955 euro (non inferiore a 690 euro o, se a tempo

determinato, non inferiore a 1.380 euro)

Reddito oltre 15.000 e fino a 28.000

1.910+ 1.190 x [(28.000-reddito complessivo)/13.000)]

Reddito oltre 28.000 e fino a 50.000

1.910 x [(50.000-reddito complessivo)/22.000)]

Reddito oltre 50.000

Nessuna detrazione

 

La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro.

 

Rimodulazione Trattamento integrativo all’IRPEF

A decorrere dal 1° gennaio 2025, viene confermato che il trattamento integrativo all’IRPEF spetta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, a condizione che l’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente / assimilati a lavoro dipendente, sia di importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente (art. 13, comma 1, TUIR), diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

 

DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO modifiche all’età e residenza familiari

 (art. 1, c. 11)

A decorrere dal 01/01/2025 le detrazioni per familiari fiscalmente a carico spettano in relazione:

  • ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma INFERIORE a 30 anni (ossia fino a 29 anni e 364 gg), nonché per i figli di età superiore a 30 anni con disabilità accertata ex art. 3 L. 104/92;
  • a ciascun ascendente convivente con il lavoratore.

Si ricorda che sono fiscalmente a carico i figli con reddito complessivo NON superiore a 2.840,51 Euro (4.000,00 Euro per i figli di età non superiore a ventiquattro anni)

Tali detrazioni NON spettano più ai contribuenti che NON sono cittadini italiani o di uno Stato membro UE in relazione ai familiari residenti all’estero.

 

SOMMA INTEGRATIVA / ULTERIORE DETRAZIONE IRPEF in sostituzione Esonero IVS

(art. 1, c. 4, 5, 6, 7, 8 e 9)

Ai titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi quelli da pensione) con reddito complessivo NON superiore a 20.000 euro viene riconosciuta una somma integrativa, che NON concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente la percentuale di seguito indicata:

reddito da lavoro dipendente

% sul reddito da lavoro dipendente

Fino a 8.500 euro

7,1%

Oltre 8.500 euro e fino a 15.000 euro

5,3%

Oltre 15.000 euro e fino a 20.000 euro

4,8%

 

Ai titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi quelli da pensione) con reddito complessivo superiore a 20.000 euro e NON superiore a 40.000 euro spetta un’ulteriore detrazione d’imposta di importo come di seguito indicato:

reddito complessivo

Importo ulteriore detrazione

Oltre 20.000 euro e fino a 32.000 euro

1000     euro

Oltre 32.000 euro e fino a 40.000 euro

1.000 x [(40.000 – reddito complessivo) / 8.000]

 

Si specifica che:

  • la quota di reddito esente dei c.d. “impatriati” (di cui agli artt. 44, DL n. 78/2010, 16, D.Lgs. n. 147/2015 e 5, D.Lgs. n. 209/2023) concorre all’ammontare sia del reddito complessivo che del reddito di lavoro dipendente;
  • il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze

 I sostituti d’imposta :

 riconoscono, in automatico, sia la somma integrativa che l’ulteriore detrazione all’atto dell’erogazione periodica delle retribuzioni e

verificano in sede di conguaglio la spettanze delle stesse. Qualora in tale sede tali somme si rivelino NON spettanti verrà recuperato il relativo importo; nel caso in cui il predetto importo sia superiore a 60 euro il recupero dello stesso è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.

 

La presente somma integrativa/ulteriore detrazione irpef sostituisce l’agevolazione “Esonero IVS DL 115/2022” applicata agli aventi diritto fino al 31/12/2024.

 

RIORDINO DELLE ALTRE DETRAZIONI in funzione del reddito complessivo

 (art. 1, c. 10)

Viene inserito nel TUIR l’art. 16 ter, ai sensi del quale, a decorrere dal 01/01/2025, fermi restando gli specifici limiti previsti di ciascuna normativa agevolativa, per i percettori di redditi complessivamente superiori a 75.000 euro, vengono previsti limiti per la fruizione delle detrazioni d’imposta per oneri e spese, parametrati in relazione al reddito percepito, nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare, come di seguito specificato:

 

REDDITO COMPLESSIVO*

IMPORTO BASE LIMITE ONERI / SPESE

NUMERO FIGLI FISCALMENTE A CARICO

COEFFICIENTE

OLTRE 75.000 E FINO A 100.000

14.000 euro

0

0,50

OLTRE 100.000

  8.000 euro  

1

0,70

 

 

2

0,85

*Al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

3 o più / almeno un figlio con disabilità accertata ex art. 3 L. 104/92

1,00

NON concorrono del nuovo limite massimo di spesa / onere detraibile:

– le spese sanitarie, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. c), TUIR;

– le spese investite in start-up innovative, detraibili ex artt. 29 e 29-bis, DL n. 179/2012;

– le spese investite in PMI innovative, detraibili ex art. 4, commi 9 e 9-ter, DL n. 3/2015;

– gli interessi passivi / oneri accessori / quote di rivalutazione relativi a mutui agrari e mutui ipotecari per l’acquisto / costruzione dell’abitazione principale contratti fino al 31.12.2024;

– i premi di assicurazione, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. f) e f-bis), TUIR, relativi a contratti stipulati fino al 31.12.2024, ossia i premi per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte / non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana / invalidità permanente non inferiore al 5%, ovvero il rischio di eventi calamitosi per un’unità immobiliare ad uso abitativo;

– le rate delle spese per interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR o altre disposizioni normative, sostenute fino al 31.12.2024.

 

SOGLIA NON IMPONIBILITA’ FRINGE BENEFIT conferma limiti 1.000/2.000 euro

(art. 1, c. 390-391)

Per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 viene confermato l’incremento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit a:

  • 1.000 euro per tutti i dipendenti (percettori di reddito da lavoro dipendente e assimilato);
  • 2.000 euro per i soli lavoratori dipendenti (percettori di reddito da lavoro dipendente e assimilato) con figli fiscalmente a carico ex art. 12 co. 2 del TUIR.

Oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati – ad es. auto, buoni acquisti, polizze assicurative infortuni extraprofessionali e/o vita, etc. – concorreranno al raggiungimento dei suddetti limiti anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro, ai percettori di reddito da lavoro dipendente e assimilato per il pagamento:

  • delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
  • delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

E’ disposto che i datori di lavoro provvedano all’attuazione della misura, previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti.

Si ricorda che laddove tali limiti vengano superati, le predette somme concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per l’intero importo e non solo l’importo eccedente.

 

VEICOLI CONCESSI IN USO PROMISCUO – FRINGE BENEFIT modifica al conteggio

(art. 1, c. 48)

Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 01/01/2025 il fringe benefit è calcolato come di seguito specificato:

  • per la generalità dei veicoli 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI;
  • peri i veicoli elettrici ibridi plug in = 20% del suddetto importo;
  • per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica = 10% del suddetto importo.

Si rimane in attesa della circolare dell’Agenzia Entrate che dia una definizione di “contratti stipulati” e fornisca i necessari chiarimenti operativi.

 

SOMME EROGATE / RIMBORSATE A DIPENDENTI PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE / SPESE MANUTENZIONE FABBRICATI LOCATI per neo assunti che cambiano residenza

(art. 1, c. 386-389)

Si dispone che le somme erogate / rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione di fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 01/01 al 31/12 2025 NON concorrono, per i primi di due anni dalla data di assunzione, a formare reddito ai soli fini fiscali (ma rilevano ai fini contributivi)  entro il limite di 5.000 euro annui.

Tale disposizione si applica ai SOLI titolari di reddito dipendente NON superiore a 35.000 nell’anno 2024 che abbiamo trasferito la residenza nel comune di lavoro, qualora questo sia situato a più di cento chilometri di distanza dal comune di precedenza residenza.

L’erogazione delle suddette, che rilevano sia ai fini ISEE che dell’accesso alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, è subordinata al rilascio da parte del lavoratore di dichiarazione ai sensi dell’art 46 DPR 445/2000 attestante il luogo di residenza nei sei mesi precedenti l’assunzione.

 

RIDUZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI PRODUTTIVITA’ conferma

(art. 1, c. 385)

Viene confermata la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa erogati ai lavoratori dipendenti del settore privato negli anni 2025, 2026 e 2027.

Si ricorda che l’agevolazione si applica su premi di risultato ovvero su somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità ed efficienza ed innovazione, nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, a condizione che l’erogazione del premio di risultato avvenga in esecuzione di quanto previsto dai contratti aziendali o territoriali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU.

 

SPESE DI TRASFERTA / RAPPRESENTANZA obbligo di tracciabilità

(art. 1, c. 81-83)

A decorrere dal 01/01/2025 SOLO se effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari):

i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente) per trasferte e missioni non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente (art. 51, comma 5, TUIR);

 – le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo (art. 54, comma 6-ter, TUIR);

le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi sono deducibili dal reddito d’impresa (art. 95, comma 3-bis , TUIR);

le spese di rappresentanza sono deducibili dal reddito d’impresa (art. 108, comma 2, TUIR).

 

DECONTRIBUZIONE LAVORATRICI MADRI

(art. 1, c. 219-220)

A decorrere dall’anno 2025 viene riconosciuto un parziale esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico delle lavoratrici madri di due o più figli:

  • dipendenti (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico);
  • autonome che percepiscono almeno uno tra i redditi di lavoro autonomo, di impresa in contabilità ordinaria / semplificata o redditi da partecipazione e che NON hanno optato per il regime forfettario.

La misura e le modalità attuative saranno definite con apposito decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Tale esonero spetta fino al compimento del 10° anno del figlio più piccolo; a decorrere dall’anno 2027 per le madri di tre o più figli l’esonero spetta fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Per gli anni 2025 e 2026 il suddetto esonero parziale non spetta alle lavoratrici beneficiare della decontribuzione totale prevista dall’art. 1, c. 180, L. 213/2023, le quali potranno continuare a fruire di tale esonero totale.

L’esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali NON sia superiore a 40.000 euro su base annua.

Per le lavoratrici autonome iscritte all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INPS nonché alla gestione separata dell’Istituto, il parziale esonero contributivo è parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto dall’art. 1, c. 3, L. n. 233/1990.

 

CONGEDO PARENTALE fino a 3 mesi all’80%

(art. 1, c. 217-218)

Alle lavoratrici ed ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 per due delle tre mensilità di congedo parentale non trasferibili ai sensi dell’art. 34 co. 1 del DLgs. n. 151/2001 fruite, in alternativa tra i genitori, fino al sesto anno di vita del bambino la relativa indennità viene strutturalmente elevata nella misura dell’80% della retribuzione.

Alle lavoratrici ed ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2024 le tre mensilità di congedo parentale non trasferibili ai sensi dell’art. 34 co. 1 del DLgs. n. 151/2001 fruite, in alternativa tra i genitori, fino al sesto anno di vita del bambino la relativa indennità viene strutturalmente elevata nella misura dell’80% della retribuzione.

 

NASPI – NUOVO REQUISITO CONTRIBUTIVO

(art. 1, c. 171)

Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025 la NASPI è riconosciuta ai lavoratori che possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni fatte salve le ipotesi di dimissioni per giusta causa / durante il periodo di tutela della maternità e della paternità) o a seguito risoluzione consensuale (fatte salve le ipotesi di risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 7 L. n. 604/1966), se l’evento di cessazione per dimissioni / risoluzione consensuale sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui si richiede la Naspi.

 

SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER LE IMPRESE CHE OCCUPANO LAVORATORI AL SUD

(art. 1, c.404 -426)

Per gli anni 2025-2029 è introdotto un nuovo sgravio contributivo per le imprese che occupano lavoratori nel Mezzogiorno, che va a sostituire l’agevolazione contributiva ex art. 1 c. 161-167, L. 178/2020 (c.d. DECONTRIBUZIONEI SUD) applicabile fino al 31/12/2024.

Beneficiari sono i datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, che occupano lavoratori a tempo indeterminato (ad esclusione dei rapporti di apprendistato) nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

 

N.B. Nel caso di datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze più di 250 dipendenti, l’applicazione dell’esonero è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ed è riconosciuta a condizione che il datore di lavoro dimostri al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

 

L’esonero dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi dovuti all’INAIL, è riconosciuto e modulato come segue:

– per l’anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali INPS per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024;

– per l’anno 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2025;

– per l’anno 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2026;

– per l’anno 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2027;

– per l’anno 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2028.

 

Il godimento del suddetto esonero contributivo è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi (art. 31, D.Lgs. 150/2015); al possesso del DURC e al rispetto della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale ( art. 1, c. 1175, L. 296/2006 ) e degli obblighi di assunzione dei soggetti disabili (L. 68/1999) e NON è cumulabile con gli incentivi riconosciuti dalla normativa vigente per l’autoimpiego e l’assunzione di giovani under 35 anni, nonché per le assunzioni nella ZES per il Mezzogiorno o di donne in condizioni di svantaggio del DL Coesione ( art. 21 ; 22 ; 23 e 24 del DL n. 60/2024 convertito dalla L. n. 95/2024 ).

L’esonero contributivo, inoltre, è riconosciuto nei limiti del  Regolamento (UE) 2023/2831, relativo all’applicazione degli  articoli 107 e  108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”

 

AGEVOLAZIONE PER ASSUNZIONE LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO

(art. 1, c. 399-400)

Viene prorogata, per i periodi di imposta 2025, 2026 e 2027, nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 4 D.LGS. n. 216/2023, la maggiorazione del costo del personale deducibile a fronte di nuove assunzioni a tempo indeterminato che determinino incrementi occupazionali al termine di ciascun periodo d’imposta rispetto al precedente.

 

TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE PER I SETTORI TURISTICO, RICETTIVO E TERMALE

(art. 1. C. 213/2023)

Per i periodi di paga dall’01/01/2025 al 30/09/2025 viene riconosciuto un trattamento integrativo speciale in favore:

  • dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ex art. 5 della L. 287/91);
  • dei lavoratori del comparto del turismo (inclusi gli stabilimenti termali).

Tale trattamento:

  • è riconosciuto ai lavoratori dei suddetti settori aventi un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel periodo d’imposta 2024;
  • è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi;
  • non concorre alla formazione del reddito.

Il trattamento integrativo speciale è riconosciuto dal sostituto d’imposta su richiesta del lavoratore, il quale è tenuto ad attestare per iscritto il reddito di lavoro dipendente percepito nel 2024.

Il sostituto d’imposta:

  • recupererà il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale mediante compensazione F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 9.7.97 n. 241;
  • dovrà indicare nella Certificazione Unica il trattamento integrativo riconosciuto al dipendente.

 

DETASSAZIONE DELLE MANCE

(art. 1, c. 520)

Nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25

agosto 1991, n. 287, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori del settore privato, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5 per cento, entro il limite del 30 per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro. Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

Tale regime di tassazione sostitutiva di applica ai soli lavoratori del settore privato delle strutture sopra indicate titolari di reddito di reddito di lavoro dipendente NON superiore a 75.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare ad imposta sostitutiva.

 

FRONTALIERI CON LA SVIZZERA limiti al telelavoro

(art. 1, c. 97)

In attesa dell’entrata in vigore del protocollo di modifica dell’accordo ITALIA – SVIZZERA del 23/12/2020 i lavoratori frontalieri possono svolgere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore del predetto protocollo, fino al 25 per cento della propria attività di lavoro dipendente in modalità telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere.

 

REGIME DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI

(art. 1, c. 98)

Si chiarisce che il regime delle retribuzioni convenzionali di cui all’art. 51, c. 8 bis, TUIR vale anche per i redditi da lavoro dipendente prestato all’estero da lavoratori dipendenti che soggiornano in Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una vola alla settimana.

 

INCREMENTO DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO

(art. 1, c. 169-170)

Per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie di base gestite dall’INPS, e privi di anzianità contributiva pensionistica al 1° gennaio 2025, viene riconosciuta la possibilità di incrementare il proprio montante contributivo individuale maturato durante la carriera lavorativa, attraverso l’applicazione di una maggiore aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore al 2 per cento, deducibile dal reddito complessivo nella misura del cinquanta per cento del maggior importo versato.

 

INCENTIVO PER LA PROSECUZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA

(art. 1, c. 161)

I lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi per l’accesso alla pensione anticipata flessibile (c.d. quota 103) e alla pensione anticipata, possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

Esercitata tale facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro per la quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento.

Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, è corrisposta interamente al lavoratore. 

 

TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE A FAVORE DI LAVORATORI RIMPATRIATI / FRONATLIERI

(art. 1, c. 187)

Le disposizioni di cui alla legge 25 luglio 1975, n. 402 – che riconoscono il trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni ai lavoratori italiani rimpatriati, nonché ai lavoratori frontalieri, in caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all’estero – non si applichino alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute con decorrenza 1° gennaio 2025.

 

MODIFICHE ALL’INDENNITA’ DI DISCONTINUITA’ LAVORATORI DELLO SPETTACOLO – IDIS

(art. 1, c. 611)

Con riferimento all’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo – ISCRO, a decorrere dal 01/01/2025 sono apportate le seguenti modifiche al D.Lgs. 175/2023:

  • aumentato 25.000 a 30.000 euro il tetto massimo di reddito IRPEF dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda, richiesto per l’accesso all’indennità;
  • ridotto da 60 a 51 il numero minimo di giornate richieste di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • ai fini della durata, vengono computati anche i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione di altra prestazione di disoccupazione;
  • posticipato al 30 aprile di ogni anno, pena la decadenza del diritto, il termine per la presentazione della domanda all’INPS per ottenere l’indennità;
  • eliminato l’obbligo per i percettori dell’indennità di partecipare a percorsi di formazione e aggiornamento professionale.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS

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