12 Gennaio 2022

CIRCOLARE n. 05/2022 – DL 1-2022 ulteriori misure anticontagio e obbligo vaccinale over 50 – smart working

Vi informiamo che è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 4 del 07/01/2022, ed è entrato in vigore il giorno 08/01/2022, il DL 1/2022 (recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore), di cui riportiamo, di seguito, le principali disposizioni. OBBLIGO VACCINALE […]

Vi informiamo che è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 4 del 07/01/2022, ed è entrato in vigore il giorno 08/01/2022, il DL 1/2022 (recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore), di cui riportiamo, di seguito, le principali disposizioni.

OBBLIGO VACCINALE PER SOGGETTI OVER 50

Dall’08/01/2022 al 15/06/2022 viene introdotto l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini italiani e per i cittadini di altri stati membri dell’Unione Europea residenti in Italia, che abbiano compiuto i 50 anni di età o che compiano 50 anni di età entro il 15 giugno 2022.

L’obbligo di vaccinazione non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate o per immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

Per i soggetti che entro il 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario o a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario (entro i termini previsti) o non abbiano effettuato la dose di richiamo entro i termini di validità della certificazione verde Covid-19, è prevista una sanzione pecuniaria di euro 100=. La sanzione è irrogata dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate.

 

OBBLIGO POSSESSO GREEN PASS RAFFORZATO PER ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO

A decorrere dal 15 febbraio 2022 tutti i lavoratori over 50 del settore pubblico e privato soggetti all’obbligo vaccinale per accedere al luogo di lavoro devono possedere e sono tenuti ad esibire il green pass rafforzato ossia la certificazione rilasciata esclusivamente a seguito di vaccinazione (ciclo primario e dose booster) o avvenuta guarigione.

I lavoratori over 50 non ancora vaccinati dovranno effettuare la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio 2022 per ottenere un Green Pass rafforzato valido a partire dal 15 febbraio 2022, considerato che tale certificato è rilasciato subito dopo la prima dose ma è attivato il quindicesimo giorno successivo alla somministrazione.

► La verifica del rispetto delle suindicate prescrizioni è onere dei datori di lavoro.

I lavoratori non soggetti all’obbligo vaccinale o il cui obbligo è differito per motivazioni medico – sanitarie devono essere adibiti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di contagio.

Nel caso i lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 rafforzata o ne fossero trovati sprovvisti al momento dell’accesso nel luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione del green pass rafforzato e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento.

Fino al 15 giugno 2022 i datori di lavoro (indipendentemente dalla dimensione occupazionale) dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, possono sospendere i lavoratori per tutta la durata del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 15 giugno 2022.

In caso di violazione da parte dei lavoratori del divieto di accesso ai luoghi di lavoro in mancanza di green pass rafforzato è applicabile una sanzione amministrativa da euro 600= a euro1.500=.

Per la violazione da parte dei datori di lavoro degli obblighi di controllo possesso green pass è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 400= a euro 1.000=.

 

ESTENSIONE DELL’OBBLIGO VACCINALE AL PERSONALE DELLE UNIVERSITA’, DELLE ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E DEGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI

Dal 1° febbraio 2022, l’obbligo vaccinale senza alcun limite di età è esteso anche al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori come già previsto dal 15 dicembre 2021 per il personale scolastico (cfr ns. circolare n. 48 del 2 dicembre 2021).

 

OBBLIGO VACCINALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE E GLI OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO

(cfr ns. Circolare 15 del 2 aprile 2021)

 

OBBLIGO VACCINALE PER NUOVE CATEGORIE DI LAVORATORI

(cfr ns. Circolare 48 del 2 dicembre 2021)

 

SERVIZI ALLA PERSONA (parrucchieri, barbieri e centri estetici) / PUBBLICI UFFICI, SERVIZIOI POSTALI, BANCARI E FINANZIARI, ATTIVITA’ COMMERCIALI

Dal 20 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 Marzo 2022) sarà necessario essere in possesso di green pass base (rilasciato anche a seguito test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo) per accedere a:

  • servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, ecc.).

Dal 1° febbraio 2022 (o altra data prevista da specifico dpcm) e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 Marzo 2022) sarà necessario essere in possesso di green pass base (rilasciato anche a seguito test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo) per accedere a:

  • pubblici uffici;
  • servizi postali, bancari e finanziari;
  • attività commerciali (fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, che verranno individuate con apposito dpcm).

Tali nuove misure non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale) sulla base di idonea e comprovata certificazione medica. I titolari e i gestori dei servizi e delle attività in elenco sono tenuti alla verifica del possesso del green pass attraverso l’app VerificaC19.

 

GESTIONE DEI CASI DI POSIVITA’ ALL’INFEZIONE DA COVID19 NEL SISTEMA EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO

Scuola dell’infanzia

In presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni.

Scuola primaria (Scuola elementare)

Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).

In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.

Scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici ecc.)

Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2.

Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo; per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’autosorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe.

Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.

 

LAVORO AGILE / SMART WORKING

I ministri per la Pubblica amministrazione e del Lavoro in data 05/01/2022 hanno firmato una circolare congiunta per sensibilizzare sia le amministrazioni pubbliche che i datori di lavoro privati ad implementare il più possibile forme di lavoro agile / smart working.

Per ciò che riguarda il settore privato la circolare raccomanda il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile / smart working per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a modalità a distanza, ricordando che, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e  alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause), fino alla data del 31 marzo 2022 in virtù della proroga dello stato d’emergenza ed in forza delle disposizioni contenute nell’art. 90 del DL n. 34/2020, convertito con modificazione dalla L. n. 77/2020 sia consentita la possibilità di ricorrere al lavoro agile / smart working con modalità semplificate, senza l’accordo individuale tra azienda e singolo dipendente (necessario invece ai sensi della legge n. 81/2017) e con notifica telematica e massiva al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Ricordiamo che, i lavoratori fragili e cioè quei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso di certificazione, rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, tra i quali sono ricompresi anche i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992), fino al 28/02/2022, hanno diritto a svolgere la prestazione lavorativa in smart working, ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 2 bis, DL n.18/2020, come da ultimo modificato dal DL n. 221/2021.

Qualora l’attività lavorativa sia incompatibile con il lavoro da remoto, il lavoratore dovrà essere adibito a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o allo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Sarà compito dei Ministri della Salute, del Lavoro e della Pubblica Amministrazione, adottare un decreto ove saranno individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa dovrà essere normalmente svolta in modalità agile (cfr ns. circolare n. 50 del 28 dicembre 2021).

Si ritiene che il lavoratore che effettua la prestazione in modalità agile / smart working non deve necessariamente

essere in possesso del green pass, in quanto già di per sé limita i contagi, ed inoltre non dovrà condividere gli ambienti di lavoro con altri lavoratori, fermo restando la necessità di possesso del green pass stesso qualora la prestazione lavorativa venga svolta anche all’interno dei locali aziendali, ad esempio per ragioni legate ad una riunione o per motivi formativi, ecc.

 

Distinti saluti

TERRAZZINI & PARTNERS

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