25 Gennaio 2021

CIRCOLARE n. 05/2020 – LAVORO AGILE / SMART WORKING

Con riferimento alla ns. circolare n. 81/2020 del 09/12/2020 Vi comunichiamo che, a seguito pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 183/2020, della L. 178/2020 e del D.L. 2/2021 sono state modificate norme in materia di lavoro agile / smart working. In particolare: è stata prorogata fino al 31 marzo 2021 (art. 19 D.L. 183/2020), la […]

Con riferimento alla ns. circolare n. 81/2020 del 09/12/2020 Vi comunichiamo che, a seguito pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 183/2020, della L. 178/2020 e del D.L. 2/2021 sono state modificate norme in materia di lavoro agile / smart working.

In particolare:

  • è stata prorogata fino al 31 marzo 2021 (art. 19 D.L. 183/2020), la possibilità per i datori di lavoro privati di applicare la modalità di lavoro agile / smart working in forma semplificata ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati in materia dalla normativa vigente, anche in assenza degli accordi individuali previsti, nonché l’obbligo per i datori di lavoro privati di comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 90, commi 3 e 4, D.L. n. 34/2020);
  • è stato prorogato fino al 28 febbraio 2021 (art. 1 comma 481 L. 178/2020), fatte salve ulteriori proroghe, il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile / smart working riconosciuto in favore dei lavoratori dipendenti con disabilità grave o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave, dei lavoratori immunodepressi e dei familiari conviventi di persone immunodepresse (artt. 26, comma 2 bis e 39, commi 1 e 2-bis, D.L. n. 18/2020);
  • è stato prorogato fino al 30 aprile 2021 (art. 1, comma 1, D.L. 2/2021), fatte salve ulteriori proroghe, il diritto dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14 – a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore – a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione (art. 90, comma 1, D.L. n. 34/2020).

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS

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