CIRCOLARE n. 05/2020 – INAIL BANDO ISI 2019
L’INAIL, al fine di incentivare le imprese a realizzare interventi diretti al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali ha pubblicato l’Avviso pubblico 2019 – Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro in attuazione dell’art. 11, comma 1 lett. a) e comma 5 D.Lgs. 81/2008 s.m.i..
Premesso che per miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro si intende il miglioramento documentato delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, sono incentivabili i progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie:
1) progetti di investimento (asse di finanziamento 1);
2) progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (asse di finanziamento 1);
3) progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (asse di finanziamento 2);
4) progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (asse di finanziamento 3);
5) progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (asse di finanziamento 4);
6) progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli (asse di finanziamento 5);
Soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura e, per l’asse di finanziamento 2 anche gli Enti del terzo settore.
Al momento della domanda, l’impresa richiedente dovrà soddisfare, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
- avere attiva l’unità produttiva per la quale intende realizzare il progetto;
- essere regolarmente iscritti negli appositi registri o albi nazionali, regionali e provinciali in data NON successiva alla pubblicazione del bando ISI2019;
- il progetto deve essere riferito a lavorazione iniziata in data NON successiva alla pubblicazione del bando ISI2019;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di liquidazione volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura concorsuale;
- essere in regola con gli obblighi contributivi di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
- per i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui agli Assi 1, 2, 3, 4: non aver ottenuto, a seguito della verifica amministrativa e tecnica della documentazione a conferma della domanda online, il provvedimento di concessione del finanziamento per uno degli Avvisi Isi 2016, 2017, 2018. È fatta salva la partecipazione agli Assi 1.1, 2, 3, 4 per i soggetti che hanno ottenuto per uno degli Avvisi Isi 2016, 2017, 2018 il provvedimento di concessione per i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
- escluse micro e piccole imprese non aver chiesto, né aver ricevuto, altri contributi pubblici sul progetto oggetto della domanda;
- per le sole micro e piccole imprese operanti nella produzione agricola primaria dei prodotti agricoli i cui finanziamenti sono erogati nel rispetto del regolamento (UE) 702/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2019/289:
- non rientrare fra coloro che sono destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- di non aver chiesto né aver ricevuto altri contributi pubblici regionali, nazionali e unionali, sul progetto oggetto della domanda il cui cumulo comporti il superamento dell’intensità dell’aiuto ammissibile;
- non essere un’impresa in difficoltà così come definita all’articolo 2 (14) del Regolamento (UE) n.702/2014, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/289.
- per tutti i soggetti destinatari, escluse le micro e piccole imprese operanti nella produzione agricola primaria dei prodotti agricoli non aver chiesto e non aver ricevuto altri finanziamenti pubblici sul progetto oggetto della domanda;
- per i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui all’Asse 5: non aver ottenuto, a seguito della verifica amministrativa e tecnica della documentazione a conferma della domanda online, il provvedimento di concessione del finanziamento per l’Avviso Isi Agricoltura 2016 o per uno degli Avvisi Isi 2017, 2018, entrambi con riferimento all’Asse di finanziamento 5;
I suddetti requisiti e condizioni di ammissibilità devono essere mantenuti anche successivamente alla presentazione della domanda, fino alla realizzazione del progetto ed alla sua rendicontazione.
I soggetti destinatari dovranno altresì aver effettuato la verifica del rispetto delle condizioni poste dai regolamenti europei applicabili al settore produttivo di appartenenza.
Sull’importo delle spese ritenute ammissibili è concesso un finanziamento in conto capitale, calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA, nella misura del 65%, nel rispetto dei seguenti limiti:
- per gli Assi 1,2 e 3: massimo 130.000,00 Euro / minimo 5.000,00 Euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all’Allegato 1.2 non è fissato il limite minimo di finanziamento.
- per l’Asse 4: massimo 50.000,00 Euro / minimo 2.000,00 Euro.
- Per l’Asse 5 sull’importo delle spese ritenute ammissibili è concesso un finanziamento in conto capitale, calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA, nella misura del:
- 40% per i soggetti destinatari dell’Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
- 50% per i soggetti destinatari dell’Asse 5.2 (giovani agricoltori),
fermo restando che in ogni caso, il finanziamento massimo erogabile è pari a 60.000,00 Euro e quello minimo è pari a 1.000,00 Euro.
Sono ammesse a contributo tutte le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, nonché le eventuali spese accessorie o strumentali, funzionali alla realizzazione dello stesso ed indispensabili per la sua completezza (n.b.: tali spese devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda), con esclusione delle spese relative all’acquisto od alla sostituzione di:
- dispositivi di protezione individuale ai sensi dell’art. 74 del D. Lgs 81/2008;
- veicoli, aeromobili e imbarcazioni non compresi nel campo di applicazione del D. Lgs 17/2010;
- ponteggi fissi.
Non sono inoltre ammesse a contributo le spese relative a:
- trasporto del bene acquistato;
- consulenza per la redazione, gestione ed invio telematico della domanda di contributo;
- adempimenti inerenti la valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, 28 e 29 D.Lgs. 81/2008;
- adempimenti obbligatori a carico del fabbricante o di altro soggetto diverso dal datore di lavoro;
- manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera;
- compensi ai componenti degli Organismi di vigilanza nominati ai sensi del D. Lgs 231/2001;
- acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing) ad eccezione del noleggio con patto di acquisto esclusivamente previsto per i progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria di prodotti agricoli di cui all’Asse 5;
- costi del personale interno: personale dipendente, titolari di impresa, legali rappresentanti e soci.;
- costi autofatturati;
- spese fatturate dai soci (persone fisiche e/o giuridiche) dell’azienda richiedente il contributo;
- interventi forniti da imprese con le quali il richiedente abbia rapporti di controllo, di partecipazione finanziaria, o amministratori, consiglieri e rappresentanti legali in comune;
- per il contratto di noleggio con patto d’acquisto previsto per i progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria di prodotti agricoli di cui all’Asse 5: costi connessi al contratto quali il margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali e oneri assicurativi.
Per i progetti di cui agli Allegati 1.1 (con esclusione degli interventi c, d, h), 2 o 4, nel caso di vendita o permuta di macchine sostituite nell’ambito del progetto, l’importo del finanziamento verrà decurtato della somma pari alla differenza tra l’importo realizzato con la vendita (o con la permuta) e quello della quota parte del progetto a carico dell’impresa (pari al 35% dell’importo del progetto). Nel caso in cui l’importo ricavato dalla vendita (o dalla permuta) sia inferiore o pari alla quota parte del progetto a carico dell’impresa (35% dell’importo del progetto) non verrà effettuata alcuna decurtazione.
Per i progetti di cui all’Allegato 1.1 – interventi c, d, h, per i quali è prevista la vendita o la permuta dei trattori agricoli o forestali e/o delle macchine sostituiti nell’ambito del progetto, nella presentazione della domanda on line l’importo del finanziamento ammissibile è calcolato operando, sulla quota a carico di INAIL, la decurtazione della somma pari al 50% dell’importo preventivato per la vendita o permuta. In fase istruttoria l’importo concedibile sarà valutato con riferimento all’importo effettivo di vendita o di permuta.
Le domande potranno essere compilate e salvate sul sito INAIL www.inail.it – Punto cliente (previa registrazione) a decorrere dal 16/04/2020 e fino al giorno 29/05/2020.
Le domande inserite e alle quali sia stato assegnato il codice identificativo (il codice identificativo necessario per l’invio sarà scaricabile, a partire dal 05/06/2020, all’interno della procedura informatica) dovranno essere inoltrate esclusivamente on line secondo il calendario che sarà pubblicato sul sito INAIL a partire dal 05/06/2020.
L’elenco in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate sarà pubblicato sul sito INAIL (entro 14 giorni dal giorno di ultimazione della fase di invio), con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per l’ammissibilità del contributo, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria complessiva.
Le imprese dichiarate ammissibili al contributo, a pena di esclusione, dovranno trasmettere ENTRO 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissibilità alla Sede INAIL competente tutta la documentazione prevista (Modulo A di domanda e documentazione prevista per la specifica tipologia di progetto), utilizzando la Posta Elettronica Certificata (n.b.: la mancata presentazione della documentazione entro tale termine comporterà la decadenza della domanda stessa).
Per le domande che risultano confermate a seguito invio della documentazione, nel rispetto del termine di 120 giorni decorrenti dalla scadenza del termine previsto per l’invio della documentazione stessa, l’INAIL procederà al riscontro di quanto inviato allo scopo di verificare l’effettiva sussistenza di tutti gli elementi dichiarati nella domanda online. È facoltà dell’INAIL richiedere ulteriore documentazione riguardante il progetto, che sia funzionale alla verifica della sua conformità ai requisiti dell’Avviso pubblico (il destinatario del finanziamento dovrà provvedere ad ottemperare alla richiesta di integrazione documentale e/o chiarimenti entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del suddetto invito).
In caso di ammissione all’incentivo, l’impresa avrà un termine massimo 365 giorni (decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di esito positivo della verifica) per realizzare e rendicontare il progetto (n.b.: il termine è prorogabile su richiesta motivata dell’impresa/ente per un periodo non superiore a sei mesi).
Entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione, in caso di esito positivo delle verifiche, verrà predisposto quanto necessario all’erogazione del finanziamento.
Oltre a quanto sopra specificato i soggetti beneficiari sono tenuti a:
- comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede e deliberazioni di liquidazione volontaria dell’impresa richiedente;
- curare la conservazione della documentazione amministrativa, tecnica, contabile relativa al contributo, separata dagli altri atti amministrativi di impresa, per i 5 anni successivi alla data di erogazione della rata di saldo del contributo;
- non alienare, né cedere, né distrarre i beni acquistati o realizzati nell’ambito del progetto prima dei 3 anni successivi alla data di erogazione del saldo;
- mantenere il modello organizzativo e di responsabilità sociale per i 3 anni successivi alla data di erogazione del saldo del finanziamento. In caso di certificazione la stessa va mantenuta per un triennio a decorrere dalla data della certificazione;
- rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi al finanziamento concesso che pertanto dovranno essere registrati su un conto corrente bancario o postale riconducibile alla sola impresa, indicato in sede di domanda online ed oggetto di tempestiva comunicazione alla Sede INAIL competente (allegato 3) in caso di variazione nonché effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.
- utilizzare i beni finanziati secondo le modalità previste dal progetto approvato, almeno per i 3 anni successivi all’erogazione del saldo;
- adempiere agli “obblighi informativi per le erogazioni pubbliche” come previsti dall’articolo 125 L. 124/2017 e ss modifiche; la mancata osservanza dei suddetti obblighi comporta, ai sensi dell’articolo 125 ter L. 124/2017, una sanzione pecuniaria pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del finanziamento.
L’INAIL si riserva di effettuare, mediante la consultazione diretta degli archivi delle amministrazioni certificanti ed anche con controlli in loco, tutte le verifiche opportune sulle autocertificazioni e sulle documentazioni prodotte dall’impresa e sulla conformità dell’intervento eseguito rispetto a quanto progettato.
I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire al personale INAIL incaricato l’accesso ed i controlli relativi all’esecuzione del progetto oggetto del contributo nonché alla relativa documentazione amministrativa, tecnica, contabile.
La Sede INAIL territorialmente competente procederà alla revoca del finanziamento in caso di accertamento di inosservanze delle disposizioni previste dall’Avviso o per il venir meno, a causa di fatti imputabili al richiedente e non sanabili, di uno o più requisiti determinanti per la concessione dello stesso.
La revoca del contributo determinerà l’avvio della procedura di recupero dell’importo erogato, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del mandato di pagamento del contributo.
Distinti saluti
TERRAZZINI & PARTNERS