11 Gennaio 2018

CIRCOLARE n. 04/2018 – Legge di Bilancio 2018

Con la pubblicazione sulla GU n.302 del 29-12-2017 – Suppl. Ordinario n. 62 è entrata in vigore la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018”. In attesa delle circolari esplicative e di approfondimento degli Enti coinvolti, di seguito si fornisce una sintesi delle principali novità: […]

Con la pubblicazione sulla GU n.302 del 29-12-2017 – Suppl. Ordinario n. 62 è entrata in vigore la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018”.

In attesa delle circolari esplicative e di approfondimento degli Enti coinvolti, di seguito si fornisce una sintesi delle principali novità:

 

Incentivi all’occupazione –  Sgravio triennale

E’ riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, uno sgravio contributivo pari al 50%, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro annui, ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato lavoratori:

  • di età inferiore a 35 anni, a partire dal 1° gennaio 2018
  • di età inferiore a 30 anni, se l’assunzione viene effettuata nel 2019.

che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato né con il medesimo datore di lavoro né con altro datore di lavoro.

Lo sgravio si applica anche nei casi:

  • di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione;
  • di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione, per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua (n.b.: lo sgravio è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all’articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.)

La percentuale di esonero sale al 100%, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, nel caso di datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, entro sei mesi dal l’acquisizione del titolo di studio studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o in alta formazione.

L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero in argomento, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero in oggetto, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

Restano esclusi dall’agevolazione i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.

 

Incentivi all’occupazione – Bonus assunzioni Sud

Prorogato il c.d bonus assunzioni Sud, rivolto alle assunzioni effettuate dalle imprese situate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Lo sgravio contributivo, per un periodo massimo di 12 mesi, sarà pari al 100% dei contributi dovuti, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro, verrà riconosciuto in relazione all’assunzione (anche con contratto di apprendistato professionalizzante) di giovani disoccupati di età compresa tra i 16 e i 24 anni e di lavoratori over 24 senza lavoro da almeno 6 mesi

 

Incentivi all’occupazione – Ricollocazione dei lavoratori di imprese in crisi

E’ riconosciuto uno sgravio contributivo pari al 50% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro annui, ai datori di lavoro che assumono un soggetto posto in carico al servizio all’ANPAL e percettore dell’assegno di ricollocazione per CIGS per una durata di:

  1. a) 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
  2. b) 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi.

Il lavoratore, posto in carico al servizio all’ANPAL che accetta l’offerta di un contratto di lavoro con altro datore, che non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore in essere, beneficia:

  • dell’esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
  • di un contributo mensile pari al cinquanta per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.

 

Bonus abbonamenti trasporto pubblico

Viene aggiunta la lettera d-bis) all’articolo 51, comma 2, del TUIR ai sensi della quale “Non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12, comma 2, TUIR.

 

Divieto pagamento retribuzioni in contante

Viene stabilito che a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

  1. a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  2. b) strumenti di pagamento elettronico;
  3. c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  4. d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Gli obblighi suesposti non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, ne’ a quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più’ rappresentative a livello nazionale.

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

 

Al datore di lavoro o committente che viola tale obbligo si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

 

Bonus 80 euro mensili

Viene incrementato a 24.600 euro il limite massimo di reddito complessivo ammesso per la fruizione del
bonus IRPEF pari a 80 euro mensili di cui all’art. 13 comma 1 del TUIR. Il limite per la fruizione parziale del bonus aumenta anch’esso da 26.000 a 26.600 euro. Pertanto, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, spetta un credito d’imposta rapportato al periodo di lavoro nell’anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:

  • 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.600 euro;
  • 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.600 euro ma non a 26.600 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.600 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.

 

Detrazioni fiscali figli a carico

Viene incrementato, a partire dal 1° gennaio 2019, a 4mila euro la soglia di reddito entro la quale i figli lavoratori entro i 24 anni di età rimangono fiscalmente a carico dei genitori. Per i figli di età superiore a 24 anni resta in vigore l’attuale limite di 2.841,51 euro.

 

Aumento esenzione compensi per alcune attività musicali e per attività sportive dilettantistiche

Viene innalzato da 7.500 a 10.000 euro l’ammontare che non concorre a formare il reddito imponibile a fini IRPEF delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi e dei compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale (da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche aventi finalità dilettantistiche) nonché dei compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, individuati dall’art. 67, comma 1, lettera m), TUIR.

 

Sospensione deleghe di pagamento

Viene concesso all’Agenzia delle entrate la possibilità di sospendere, fino a 30 giorni, le deleghe di pagamento/mod.F24 effettuate mediante compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito.

 

Termine invio telematico 770/2018

Viene individuato al 31 ottobre il termine entro il quale i sostituti di imposta – anche per il tramite dei loro intermediari – dovranno inviare telematicamente il mod. 770 all’Agenzia delle Entrate.

Entro il medesimo termine potranno altresì essere trasmesse in via telematica le certificazioni uniche (CU) relative ai contributi dovuti all’INPS, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (n.b.: resta confermato al 7 marzo il termine entro il quale dovranno essere inviati all’Agenzia delle Entrate i modelli CU contenenti redditi dichiarabili mediante dichiarazione precompilata).

 

Aumento dei contributi Gestione Separata

Vengono incrementati i contributi Gestione Separata di competenza del 2018 come di seguito specificato

Campo di applicazione Totale Contributi c/collaboratore c/committente
Non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria con diritto alla DIS-COLL 1)  Co.co.co. / Co.pro.

2)  Dottorati ricerca

3)  Amministratori / sindaci / liquidatori

34,23% 11,41% 22,82%
Non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria senza  diritto alla DIS-COLL 1)  Amministratori Enti locali

2)  Occasionali oltre 5.000€

3)  Venditori porta a porta oltre 5.000€

4)  Componenti collegi e commissioni

33,72% 11,24% 22,48%
Titolari di pensione diretta 24,00% 8,00% 16,00%
Iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o titolari di pensione di reversibilità 24,00% 8,00% 16,00%
Titolari di partita IVA (no busta paga) 25,00% (con diritto di rivalsa 4%)

 

Aumento del contributo di licenziamento

Viene aumentato all’82% – ovvero al doppio dell’importo attualmente previsto – la percentuale per il calcolo del contributo di licenziamento per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di una procedura collettiva da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria

 

Aumento dei giorni di Congedo di paternità

Per l’anno 2018 viene aumentato a 4 giorni il periodo obbligatorio di astensione del padre lavoratore entro i 5 mesi dalla nascita del figlio (anche in caso di parto prematuro).

Il padre lavoratore dipendente può inoltre astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima

Il trattamento economico è totalmente a carico dell’Inps.

 

Distinti saluti.

TERRAZZINI & PARTNERS

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