CIRCOLARE n. 04/2020 – RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI
Il decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, con l’articolo 4 ha modificato il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, introducendo l’articolo 17-bis “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”.
In particolare l’articolo 17-bis, prevede a carico dei committenti di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, l’obbligo di richiedere copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Sul piano soggettivo, nell’ambito di applicazione della norma, rientrano tutti i sostituti d’imposta, compresi i condomini, il curatore fallimentare ed il commissario liquidatore.
Dal punto di vista oggettivo, l’applicazione della norma riguarda:
1) l’affidamento a un’impresa del compimento di una o più opere o di uno o più servizi, di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000 (occorre fare riferimento a tutti i contratti stipulati tra le medesime parti nell’arco temporale di 1 anno);
2) contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
3) contratti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera;
4) svolgimento presso le sedi di attività del committente;
5) utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.
n.b.: tutti i requisiti oggettivi indicati devono sussistere contemporaneamente; di conseguenza, la carenza di uno di essi esclude l’applicabilità della disciplina.
Il versamento delle ritenute deve essere effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente e senza possibilità di compensazione.
E’ inoltre esclusa, nel corso della durata del contratto, la facoltà di avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
A tal fine, l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 109/E del 24 dicembre 2019, ha fornito istruzioni sulle modalità di compilazione della delega F24; pertanto nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, deve essere indicato il codice fiscale del soggetto committente, unitamente al codice identificativo “09”, da riportare nel campo “codice identificativo”.
Al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese appaltatrici / subappaltatrici, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici devono trasmettere al committente stesso e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice, deleghe F24 quietanziate e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con:
- il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato;
- l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
- il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
Con la Risoluzione n. 108 del 23/12/2019 l’Agenzia ha indicato che la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente (e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e conseguentemente della relativa ritenuta operata), vada effettuata sulla base di parametri oggettivi (come ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa).
Se le imprese appaltatrici affidataria e/o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento delle ritenute e le informazioni relative ai lavoratori impiegati nell’esecuzione delle opere o servizi ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente DEVE sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell’opera o del servizio, ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente (n.b.: in tali casi, è preclusa all’impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute).
In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse (20% dell’ammontare non trattenuto), nonché di tempestivo versamento (30% dell’importo non versato).
Gli obblighi previsti dal suddetto articolo 17-bis NON trovano applicazione se le imprese comunicano al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dei seguenti requisiti:
- risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
La certificazione è messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle Entrate e ha validità di 4 mesi dalla data del rilascio.
Stante la complessità delle suddette disposizioni si resta in attesa di chiarimenti applicativi e delle necessarie istruzioni operative da parte degli Enti preposti
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS